Titolo I Principi Comuni
*Indice articoli suddivisi per Titoli*
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Titolo I PRINCIPI COMUNICapo I Disposizioni generali
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo I Disposizioni generali
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo I Disposizioni generali
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo I Disposizioni generali
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo II Sistema istituzionale
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo III Gestione prevenzione luoghi di lavoro
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo IV Disposizioni penali
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo IV Disposizioni penali
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo IV Disposizioni penali
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo IV Disposizioni penali
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo IV Disposizioni penali
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo IV Disposizioni penali
Titolo I PRINCIPI COMUNICapo IV Disposizioni penali
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Titolo II LUOGHI DI LAVOROCapo I Disposizioni generali
Titolo II LUOGHI DI LAVOROCapo I Disposizioni generali
Titolo II LUOGHI DI LAVOROCapo I Disposizioni generali
Titolo II LUOGHI DI LAVOROCapo I Disposizioni generali
Titolo II LUOGHI DI LAVOROCapo I Disposizioni generali
Titolo II LUOGHI DI LAVOROCapo I Disposizioni generali
Titolo II LUOGHI DI LAVOROCapo II Sanzioni
*Indice articoli suddivisi per Titoli*
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo I Uso delle attrezzature di lavoro
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo I Uso delle attrezzature di lavoro
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo I Uso delle attrezzature di lavoro
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo I Uso delle attrezzature di lavoro
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo I Uso delle attrezzature di lavoro
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo I Uso delle attrezzature di lavoro
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo II Uso dei dispositivi di protezione individuale
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo II Uso dei dispositivi di protezione individuale
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo II Uso dei dispositivi di protezione individuale
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo II Uso dei dispositivi di protezione individuale
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo II Uso dei dispositivi di protezione individuale
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo II Uso dei dispositivi di protezione individuale
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECapo III Impianti e apparecchiature elettriche
*Indice articoli suddivisi per Titoli*
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo III Sanzioni
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo III Sanzioni
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo III Sanzioni
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo III Sanzioni
*Indice articoli suddivisi per Titoli*
Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCapo I Disposizioni generali
Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCapo I Disposizioni generali
Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCapo I Disposizioni generali
Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCapo I Disposizioni generali
Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCapo II Sanzioni
Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCapo II Sanzioni
*Indice articoli suddivisi per Titoli*
Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHICapo I Disposizioni generali
Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHICapo I Disposizioni generali
Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHICapo I Disposizioni generali
Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHICapo II Sanzioni
Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHICapo II Sanzioni
*Indice articoli suddivisi per Titoli*
Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo I Disposizioni generali
Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo I Disposizioni generali
Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo II Obblighi del datore di lavoro dei dirigenti e dei preposti
Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo II Obblighi del datore di lavoro dei dirigenti e dei preposti
Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo II Obblighi del datore di lavoro dei dirigenti e dei preposti
Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo II Obblighi del datore di lavoro dei dirigenti e dei preposti
Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo III Sanzioni
Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo III Sanzioni
*Indice articoli suddivisi per Titoli*
Titolo VIII AGENTI FISICICapo I Disposizioni generali
Titolo VIII AGENTI FISICICapo I Disposizioni generali
Titolo VIII AGENTI FISICICapo I Disposizioni generali
Titolo VIII AGENTI FISICICapo I Disposizioni generali
Titolo VIII AGENTI FISICICapo I Disposizioni generali
Titolo VIII AGENTI FISICICapo I Disposizioni generali
Titolo VIII AGENTI FISICICapo I Disposizioni generali
Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 196. Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.
Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Titolo VIII AGENTI FISICICapo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Titolo VIII AGENTI FISICICapo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Titolo VIII AGENTI FISICICapo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Titolo VIII AGENTI FISICICapo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Titolo VIII AGENTI FISICICapo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Titolo VIII AGENTI FISICICapo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Titolo VIII AGENTI FISICICapo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Titolo VIII AGENTI FISICICapo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Titolo VIII AGENTI FISICICapo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Titolo VIII AGENTI FISICICapo VI Sanzioni
Titolo VIII AGENTI FISICICapo VI Sanzioni
*Indice articoli suddivisi per Titoli*
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici
Art. 231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50.
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo I Protezione da agenti chimici
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzionei
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo II Protezione da agenti cancerogeni mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo IV Sanzioni
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo IV Sanzioni
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo IV Sanzioni
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo IV Sanzioni
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSECapo IV Sanzioni
*Indice articoli suddivisi per Titoli*
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo I Disposizioni Generali
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo I Disposizioni Generali
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo I Disposizioni Generali
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo I Disposizioni Generali
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo I Disposizioni Generali
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro
Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo III Sorveglianza sanitaria
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo III Sorveglianza sanitaria
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo III Sorveglianza sanitaria
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo IV Sanzioni
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo IV Sanzioni
Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo IV Sanzioni
Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo IV Sanzioni
Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 427,16 a 1.139,07 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 142,38 a 569,54 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1.
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo IV Sanzioni
Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 640,73 euro.
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Titolo X-bis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
Titolo X-bis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
Titolo X-bis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
Titolo X-bis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
Articolo 286-quinquies. - Valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro
potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.
2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.
Titolo X-bis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
Titolo X-bis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
Articolo 286-septies. - Sanzioni
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies.
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Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo I Disposizioni generali
Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo I Disposizioni generali
Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo II Obblighi del datore di lavoro
Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo III Sanzioni
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Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 298. Principio di specialità
1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.
Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Titolo XIII NORME TRANSITORIE E FINALI
Titolo XIII NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 305. Clausola finanziaria
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
Titolo XIII NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 306. Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si da' attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.
4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro dell'economiae delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio