Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 253. Controllo dell'esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
L'articolo 253 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina il controllo dell'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto presenti nell'aria del luogo di lavoro. Tale controllo è necessario per garantire che il valore limite di esposizione, stabilito dall'articolo 254, sia rispettato e che le condizioni di sicurezza sul lavoro siano mantenute adeguate.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio delle Disposizioni:
Obbligo di Misurazione Periodica:
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria, in base ai risultati della valutazione iniziale dei rischi. Questo obbligo è escluso solo nei casi in cui si applicano le condizioni specifiche indicate nel comma 2 dell'articolo 249 (esposizioni sporadiche e di debole intensità). I risultati di queste misurazioni devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi.
Rappresentatività del Campionamento:
Il campionamento dell'aria deve essere rappresentativo della concentrazione di fibre di amianto presenti nell'ambiente di lavoro, garantendo che le misurazioni riflettano accuratamente le condizioni di esposizione dei lavoratori.
Consultazione dei Lavoratori:
Prima di effettuare i campionamenti, il datore di lavoro deve consultare i lavoratori o i loro rappresentanti, coinvolgendoli nel processo di controllo dell'esposizione.
Qualifiche del Personale e Analisi dei Campioni:
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale qualificato, appartenente al servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 31. I campioni raccolti devono essere analizzati da laboratori qualificati, secondo le norme stabilite dal decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996.
Durata del Campionamento:
La durata del campionamento deve essere sufficientemente lunga per permettere di stabilire un'esposizione rappresentativa su un periodo di riferimento di otto ore, utilizzando misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
Metodo di Conteggio delle Fibre:
Il conteggio delle fibre di amianto deve essere effettuato preferibilmente mediante microscopia a contrasto di fase, secondo il metodo raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1997 o altri metodi che offrano risultati equivalenti.
Caratteristiche delle Fibre Considerate:
Per la misurazione delle fibre di amianto nell'aria, si considerano solo le fibre che hanno una lunghezza superiore a cinque micrometri, una larghezza inferiore a tre micrometri, e un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3:1. Questo criterio specifico serve a garantire la rilevanza dei risultati rispetto ai rischi per la salute.
Sintesi:
L'articolo 253 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le norme per il controllo dell'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto nell'aria. Il datore di lavoro deve effettuare misurazioni periodiche rappresentative, consultare i lavoratori, e garantire che i campioni siano prelevati e analizzati da personale e laboratori qualificati. Le misurazioni devono rispettare metodi specifici, considerando solo le fibre di amianto con determinate caratteristiche fisiche. Queste misure mirano a proteggere i lavoratori dal rischio di esposizione all'amianto, assicurando che i livelli di concentrazione nell'aria non superino i limiti di sicurezza.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
Disclaimer
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