Art. 238 - Misure tecniche

29 Agosto 2024

Art. 238. Misure tecniche

1. Il datore di lavoro:


a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

L'articolo 238 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le misure tecniche che il datore di lavoro deve adottare per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, in particolare quando questi sono esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Le disposizioni sono orientate a minimizzare i rischi per la salute attraverso la gestione adeguata degli ambienti di lavoro e delle attrezzature di protezione individuale.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle Misure:

Servizi igienici appropriati:

Il datore di lavoro è obbligato a garantire che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati e appropriati. Questo include la disponibilità di strutture sanitarie che soddisfano gli standard igienici richiesti per prevenire contaminazioni e garantire la sicurezza sul lavoro.

Indumenti protettivi:

È necessario che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori indumenti protettivi adeguati, che devono essere conservati in luoghi separati dagli abiti civili per evitare la contaminazione incrociata. Questi indumenti sono essenziali per proteggere i lavoratori da esposizioni accidentali ad agenti pericolosi.

Gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI):

Il datore di lavoro deve garantire che i dispositivi di protezione individuale siano conservati in luoghi designati, che siano controllati e puliti dopo ogni utilizzo. Inoltre, è necessario che i DPI difettosi o deteriorati siano riparati o sostituiti prima di essere riutilizzati, assicurando così che siano sempre in condizioni ottimali per proteggere i lavoratori.

Restrizioni nelle zone di lavoro ad alto rischio:

Nelle aree di lavoro identificate come a rischio per la presenza di agenti cancerogeni o mutageni (ai sensi dell'articolo 237, comma 1, lettera b), è espressamente vietato:

Assumere cibi e bevande.
Fumare.
Conservare cibi destinati al consumo umano.
Usare pipette a bocca.
Applicare cosmetici.

Queste restrizioni sono fondamentali per evitare che i lavoratori entrino in contatto diretto o indiretto con sostanze pericolose, riducendo al minimo i rischi di contaminazione e assorbimento di agenti nocivi.

Sintesi:

L'articolo 238 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare misure tecniche specifiche per proteggere la salute dei lavoratori esposti a agenti cancerogeni o mutageni. Queste misure comprendono la fornitura di servizi igienici adeguati, la gestione corretta degli indumenti protettivi e dei DPI, e l'imposizione di restrizioni rigide sull'assunzione di cibi e bevande e altre attività potenzialmente rischiose nelle zone di lavoro ad alto rischio.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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