Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

29 Agosto 2024

Art. 255. Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:


a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

L'articolo 255 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le misure di sicurezza e protezione da adottare durante operazioni lavorative specifiche in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive, è prevedibile che la concentrazione di amianto nell'aria superi i valori limite stabiliti dalla legge.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle Disposizioni:

Adozione di Misure Preventive e Protettive:

Quando si prevedono operazioni lavorative in cui la concentrazione di amianto nell'aria potrebbe superare il valore limite di esposizione (fissato nell'articolo 254), il datore di lavoro è obbligato a mettere in atto misure specifiche per proteggere i lavoratori.

Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

Protezione delle vie respiratorie: Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori dispositivi di protezione delle vie respiratorie adeguati, che garantiscano il rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 251, comma 1, lettera b).
Altri DPI: Oltre alla protezione delle vie respiratorie, devono essere forniti ulteriori dispositivi di protezione individuale per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto.

Segnalazione e Contenimento del Rischio:

Cartelli di avviso: È necessario affiggere cartelli che segnalino chiaramente il superamento del valore limite di esposizione all'amianto.
Misure di contenimento: Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere di amianto al di fuori dei locali o delle aree di lavoro, limitando così l'esposizione a zone specifiche e controllate.

Consultazione con i Lavoratori:

Prima di intraprendere tali operazioni lavorative, il datore di lavoro è tenuto a consultare i lavoratori o i loro rappresentanti, in conformità con l'articolo 46 del D.Lgs. 81/2008, per discutere le misure di sicurezza da adottare. Questa consultazione è fondamentale per garantire che tutte le precauzioni siano condivise e comprese dai lavoratori coinvolti.

Sintesi:

L'articolo 255 stabilisce le misure obbligatorie che il datore di lavoro deve adottare quando, durante operazioni specifiche, si prevede che la concentrazione di amianto nell'aria superi i limiti di legge. Queste misure includono la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale, la segnalazione del superamento dei limiti con appositi cartelli, e l'adozione di tecniche per contenere la dispersione della polvere di amianto. Inoltre, è prevista la consultazione preventiva dei lavoratori o dei loro rappresentanti per garantire la sicurezza durante tali operazioni.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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