Art. 221 - Campo di applicazione
Capo I Protezione da agenti chimici
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE

29 Agosto 2024

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, decreto ministeriale 15 maggio 1997,  decreto ministeriale 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo.

L'Articolo 221 stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro o prodotti da attività lavorative. Si definisce chiaramente l'ambito di applicazione di queste normative, distinguendo le situazioni in cui esse si applicano da quelle in cui non trovano applicazione.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio Tecnico-Giuridico

Requisiti Minimi di Protezione:

Il presente articolo stabilisce i requisiti minimi per garantire la protezione dei lavoratori dai rischi associati agli agenti chimici nei luoghi di lavoro. Questi rischi possono derivare sia dalla presenza diretta degli agenti chimici sul luogo di lavoro sia come conseguenza di qualsiasi attività lavorativa che implichi la presenza di tali agenti.

Applicazione agli Agenti Chimici Pericolosi:

Le norme si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro. Tuttavia, per quanto riguarda gli agenti chimici sottoposti a regolamentazione radiologica, si fa riferimento al decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230 e alle sue successive modifiche, che stabiliscono provvedimenti di protezione radiologica. (Con l'art. 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, l'ISPESL viene soppresso, e le sue funzioni sono attribuite all'INAIL).

Applicazione al Trasporto di Agenti Chimici Pericolosi:

Le disposizioni si estendono anche al trasporto di agenti chimici pericolosi, con riferimento a normative specifiche come vari decreti ministeriali (del 4 settembre 1996, del 15 maggio 1997, del 28 settembre 1999) e il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41.
Inoltre, si richiama l'applicabilità delle disposizioni contenute in codici internazionali e accordi quali il codice IMDG, codice IBC, codice IGC, e l'accordo ADN e il regolamento ADNR, oltre alle istruzioni tecniche europee emanate fino al 25 maggio 1998.

Esclusione delle Attività con Esposizione ad Amianto:

Le attività che comportano l'esposizione all’amianto non rientrano nel campo di applicazione di questo capo e sono invece disciplinate dalle norme contenute nel capo III del presente titolo.


Regolamento (CE) n. 1907/2006

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006, noto come regolamento REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), è una normativa dell'Unione Europea che disciplina la produzione e l'uso delle sostanze chimiche, con l'obiettivo di migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente. È stato adottato il 18 dicembre 2006 e rappresenta una delle normative più complete e complesse a livello mondiale nel settore delle sostanze chimiche.

Obiettivi principali del REACH:

Registrazione: Le aziende che producono o importano sostanze chimiche nell'UE in quantità pari o superiori a una tonnellata all'anno devono registrarle presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). La registrazione richiede la raccolta di informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche e il loro potenziale impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Valutazione: L'ECHA e le autorità competenti degli Stati membri valutano le informazioni fornite durante la registrazione per determinare i rischi associati all'uso delle sostanze chimiche. Questa valutazione può portare a richieste di ulteriori dati o restrizioni d'uso.

Autorizzazione: Le sostanze chimiche che presentano rischi elevati (ad esempio, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) devono essere autorizzate per usi specifici. L'obiettivo è garantire che tali sostanze siano progressivamente sostituite con alternative più sicure, quando disponibili.

Restrizione: Se l'uso di una sostanza chimica comporta rischi inaccettabili per la salute umana o l'ambiente, può essere soggetta a restrizioni o vietata del tutto.

Comunicazione nella catena di approvvigionamento: Il REACH impone obblighi di comunicazione lungo tutta la catena di approvvigionamento, per garantire che le informazioni sui rischi e le misure di gestione siano trasmesse a tutti gli attori coinvolti.

Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA):

Il regolamento REACH ha istituito l'ECHA, con sede a Helsinki, Finlandia, che svolge un ruolo cruciale nell'attuazione del regolamento. L'ECHA è responsabile della gestione delle banche dati sulle sostanze chimiche, della valutazione delle sostanze e dell'emissione di pareri su questioni scientifiche e tecniche.

Modifiche e Abrogazioni:

Il REACH ha modificato e abrogato diverse normative precedenti, tra cui:

La direttiva 1999/45/CE (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle preparazioni pericolose).
Il regolamento (CEE) n. 793/93 (valutazione e controllo dei rischi delle sostanze chimiche esistenti).
Il regolamento (CE) n. 1488/94 (valutazione dei rischi).
La direttiva 76/769/CEE (limitazioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi).
Le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008, noto come regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), è una normativa dell'Unione Europea che disciplina la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche. È stato adottato il 16 dicembre 2008 e si basa sul Sistema Globale Armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) sviluppato dalle Nazioni Unite.

Obiettivi principali del Regolamento CLP:

Classificazione: Il CLP stabilisce criteri armonizzati per classificare le sostanze chimiche e le miscele in base ai loro pericoli fisici, per la salute umana e per l'ambiente. Le aziende sono responsabili di classificare correttamente i loro prodotti in conformità con questi criteri.

Etichettatura: Le sostanze e le miscele pericolose devono essere etichettate in modo chiaro e comprensibile. L'etichetta deve includere:

Pittogrammi di pericolo specifici.
Avvertenze (come "Pericolo" o "Attenzione").
Indicazioni di pericolo che descrivono la natura e la gravità dei rischi associati al prodotto.
Consigli di prudenza che indicano le precauzioni da prendere.
Nome della sostanza o della miscela, il nome e l'indirizzo del fornitore.

Imballaggio: L'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose deve essere progettato per garantire la sicurezza durante il trasporto e l'uso. Deve impedire perdite o fuoriuscite, essere resistente e, se necessario, dotato di chiusure di sicurezza per i bambini.

Integrazione e Abrogazioni:

Il regolamento CLP ha modificato e abrogato diverse normative precedenti, tra cui:

La direttiva 67/548/CEE (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose).
La direttiva 1999/45/CE (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle preparazioni pericolose).

Inoltre, il regolamento CLP ha apportato modifiche al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per garantire la coerenza tra le normative europee sulla gestione delle sostanze chimiche.

Applicazione e Attuazione:

Il CLP si applica a tutti i settori che producono, importano, utilizzano o distribuiscono sostanze e miscele chimiche nell'UE, e coinvolge l'intera catena di approvvigionamento. Le aziende devono aggiornare le classificazioni e le etichette dei loro prodotti per conformarsi ai criteri del CLP. Inoltre, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) gestisce una banca dati delle classificazioni e delle etichette delle sostanze notificate.

Direttiva 2008/68/CE

La Direttiva 2008/68/CE è una normativa dell'Unione Europea che disciplina il trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri. Questa direttiva mira a garantire un elevato livello di sicurezza per il trasporto di merci pericolose, uniformando le norme a livello europeo e integrando i principali accordi internazionali esistenti.

Contenuto principale della Direttiva 2008/68/CE:

Ambito di applicazione: La direttiva si applica al trasporto di merci pericolose all'interno dei confini nazionali degli Stati membri dell'UE, coprendo tre modalità di trasporto:

Stradale (ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).
Ferroviario (RID - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses).
Vie navigabili interne (ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure).

Norme armonizzate: La direttiva allinea le norme interne degli Stati membri agli accordi internazionali sopracitati, garantendo che le merci pericolose siano trasportate in sicurezza, con adeguati requisiti di imballaggio, etichettatura, e condizioni di trasporto.

Deroghe: La direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di applicare deroghe specifiche per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio, purché queste non compromettano la sicurezza complessiva e siano conformi a determinate condizioni.

Decisione 2010/187/UE della Commissione, del 25 marzo 2010

La Decisione 2010/187/UE è un atto della Commissione Europea che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe in conformità con la Direttiva 2008/68/CE. Questa decisione consente agli Stati membri di applicare norme specifiche per il trasporto interno di merci pericolose, tenendo conto delle particolarità locali o nazionali, pur rimanendo nell'ambito degli obiettivi di sicurezza definiti dalla direttiva.

Contenuto principale della Decisione 2010/187/UE:

Autorizzazione delle deroghe: La decisione autorizza formalmente gli Stati membri a introdurre e mantenere deroghe alle norme armonizzate della Direttiva 2008/68/CE, purché tali deroghe siano notificate alla Commissione e rispettino i requisiti di sicurezza.

Condizioni per le deroghe: Le deroghe possono essere adottate per situazioni particolari, come condizioni climatiche estreme, caratteristiche geografiche, o esigenze locali specifiche. Tuttavia, devono essere giustificate e non devono compromettere la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

Notifica e revisione: Gli Stati membri devono notificare le deroghe alla Commissione, che le esamina per garantire che siano conformi ai requisiti di sicurezza e agli obiettivi della direttiva. La Commissione ha il potere di richiedere modifiche o revocare le deroghe se non soddisfano i criteri stabiliti.

Circolare n. 42/2010

La Circolare MLPS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) n. 42 del 9 dicembre 2010 fornisce indicazioni in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento, come pozzi, fogne, cisterne, camini, condotte e simili, dove i lavoratori possono essere esposti al rischio di asfissia o intossicazione a causa di esalazioni di sostanze tossiche o nocive.

Contenuti principali della Circolare n. 42/2010:

Ambiti di applicazione:

La circolare si applica alle attività manutentive e di pulizia svolte in ambienti sospetti di inquinamento, che comportano un rischio significativo per la salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per il rischio di asfissia o intossicazione dovuta all'inalazione di sostanze pericolose.

Obblighi del datore di lavoro:

Valutazione dei rischi: Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione specifica dei rischi associati alle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento. Tale valutazione deve identificare i potenziali pericoli e stabilire le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Formazione e informazione: I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata sui rischi specifici legati alle attività svolte in questi ambienti e sulle procedure di sicurezza da seguire.
Dispositivi di protezione individuale (DPI): Devono essere forniti e utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale, come maschere respiratorie e dispositivi di rilevazione dei gas, per prevenire l'esposizione a sostanze tossiche o nocive.

Procedure di lavoro:

Prima di iniziare qualsiasi attività in un ambiente sospetto di inquinamento, devono essere messe in atto misure preventive come la ventilazione forzata dell'ambiente e il controllo della presenza di gas nocivi.
Deve essere prevista la sorveglianza costante delle condizioni ambientali durante l'intera durata delle attività.

Gestione degli appalti:

La circolare sottolinea l'importanza di adottare particolari cautele negli appalti che riguardano lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Il committente deve garantire che l'impresa appaltatrice abbia i requisiti necessari in termini di competenza e attrezzature per svolgere i lavori in sicurezza.
È responsabilità del committente assicurarsi che l'appaltatore rispetti le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Ruolo delle autorità di vigilanza:

Le autorità competenti devono intensificare le attività di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese che svolgono lavori in ambienti sospetti di inquinamento, per assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e delle linee guida indicate nella circolare.

Finalità della Circolare:

La circolare n. 42/2010 mira a rafforzare le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori impegnati in attività particolarmente rischiose, come quelle in ambienti sospetti di inquinamento. L'obiettivo è ridurre l'incidenza di infortuni e malattie professionali legate all'esposizione a sostanze tossiche o asfissianti, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro attraverso una maggiore consapevolezza e una rigorosa applicazione delle norme di sicurezza.

Sintesi

L'Articolo 221 definisce il campo di applicazione delle norme di sicurezza relative agli agenti chimici nei luoghi di lavoro, chiarendo quali situazioni rientrano nella regolamentazione e quali sono esenti. Le normative sono estese anche al trasporto di agenti chimici pericolosi, ma escludono esplicitamente le attività legate all’esposizione all’amianto, che sono regolate separatamente.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

Disclaimer

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