Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1 Ottobre 2024

Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie
I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente o sostanza. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell’articolo 25, ne consegna copia al lavoratore stesso.

In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’INAIL.

Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione.

I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) trasmette copia del registro di cui al comma 1 all’INAIL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all’INAIL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.

L’INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 e a richiesta li rende disponibili alle regioni.

L'articolo 243 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'obbligo di tenuta e gestione del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Stabilisce le modalità di istituzione, aggiornamento e conservazione di questi documenti, nonché gli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro e le responsabilità dell'INAIL.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

La norma stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di istituire e mantenere un registro dei lavoratori esposti a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. Questo registro contiene informazioni dettagliate sulle attività lavorative e sull’esposizione dei singoli lavoratori a tali agenti pericolosi, e la sua gestione avviene in collaborazione con il medico competente. La norma disciplina inoltre la gestione delle cartelle sanitarie e di rischio, le comunicazioni obbligatorie verso gli organi di vigilanza e l’INAIL, nonché la durata e modalità di conservazione dei dati.

Dettaglio delle disposizioni
Istituzione del registro (comma 1)

Il datore di lavoro è tenuto a istituire e mantenere un registro per ciascun lavoratore esposto ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. In questo registro devono essere riportati:

L’attività svolta dal lavoratore.
Gli agenti pericolosi a cui è esposto.
Il valore dell’esposizione, ove noto.

Il medico competente è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del registro, mentre il responsabile del servizio di prevenzione e i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a esso.

Cartelle sanitarie e comunicazione al lavoratore (commi 2 e 3)

Il medico competente è incaricato di istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore esposto, come previsto dall’art. 25, comma 1, lettera c). Il datore di lavoro è obbligato a fornire al lavoratore, su richiesta, le annotazioni individuali presenti nel registro, mentre i dati della cartella sanitaria sono comunicati tramite il medico competente.

Comunicazione all'INAIL e conservazione dei dati (commi 4, 5 e 6)

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve inviare all’INAIL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore e le annotazioni individuali contenute nel registro, e fornire una copia della cartella al lavoratore. In caso di cessazione dell'attività aziendale, il datore di lavoro invia all’INAIL sia il registro che le cartelle sanitarie e di rischio.

I registri e le cartelle devono essere conservati:

Dal datore di lavoro fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Dall’INAIL per 40 anni dalla cessazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, e per almeno 5 anni dalla cessazione dell’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.

Protezione dei dati e segreto professionale (comma 7)

I registri, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere custoditi e trasmessi in modo da salvaguardare il segreto professionale e la privacy dei lavoratori, in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali.

Obblighi aggiuntivi del datore di lavoro (comma 8)

Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, il datore di lavoro deve:

Trasmettere una copia del registro all’INAIL e all'organo di vigilanza territorialmente competente, e aggiornare tali enti ogni tre anni o su richiesta.
Consegnare una copia del registro all'Istituto Superiore di Sanità, su richiesta.
In caso di cessazione dell'attività aziendale, consegnare una copia del registro all'organo di vigilanza.
Chiedere all’INAIL la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori precedentemente esposti a tali agenti, in caso di assunzione di nuovi lavoratori con esposizione pregressa.

Modalità di tenuta dei registri e comunicazione dei dati (commi 9 e 10)

Le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono stabilite dal Decreto Ministeriale del 12 luglio 2007, n. 155, e aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della salute, in collaborazione con altre autorità competenti.

L'INAIL trasmette annualmente al Ministero del Lavoro e al Ministero della Salute i dati di sintesi relativi ai registri dei lavoratori esposti, e li rende disponibili alle Regioni su richiesta.

Sintesi

Il datore di lavoro deve istituire e mantenere un registro dei lavoratori esposti a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, aggiornato dal medico competente. Questo registro, insieme alle cartelle sanitarie e di rischio, deve essere conservato fino alla cessazione del rapporto di lavoro e trasmesso all'INAIL alla fine dell'attività lavorativa. Le informazioni sono comunicate ai lavoratori su richiesta, mentre gli organi di vigilanza e l'INAIL ricevono aggiornamenti periodici. La gestione di questi documenti deve rispettare la normativa sulla privacy e il segreto professionale. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere una copia del registro all'INAIL e ad altri enti competenti a intervalli regolari o su richiesta.

Articolo modificato dall'Art. 17. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.

Collegamento copiato negli appunti