Art. 247 - Definizioni

29 Agosto 2024

Art. 247. Definizioni

1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

L'articolo 247 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, noto anche come "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", si inserisce nel contesto delle norme relative alla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. Questo articolo fornisce una definizione tecnica e giuridica specifica del termine "amianto", identificando i diversi tipi di silicati fibrosi che rientrano sotto questa definizione.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

L'articolo 247, al comma 1, elenca i vari tipi di amianto che sono riconosciuti come sostanze pericolose in base alle normative vigenti. Questi silicati fibrosi sono identificati non solo per nome, ma anche attraverso il loro numero CAS (Chemical Abstracts Service), che è un identificativo unico assegnato a ogni sostanza chimica conosciuta. Questo livello di specificità è essenziale per garantire una corretta identificazione e regolamentazione di queste sostanze nel contesto delle misure di sicurezza sul lavoro.

I silicati fibrosi riconosciuti come amianto e menzionati nell'articolo sono i seguenti:

Actinolite d'amianto (n. CAS 77536-66-4): Un minerale appartenente alla famiglia degli anfiboli, caratterizzato da una struttura fibrosa che può rilasciare fibre pericolose se disturbata.
Grunerite d'amianto (amosite, n. CAS 12172-73-5): Conosciuta comunemente come amosite, è un altro tipo di anfibolo utilizzato storicamente per le sue proprietà isolanti, ma estremamente pericoloso a causa della sua elevata capacità di rilasciare fibre inalabili.
Antofillite d'amianto (n. CAS 77536-67-5): Un tipo meno comune di amianto, anch'esso un anfibolo, associato a rischi significativi per la salute.
Crisotilo (n. CAS 12001-29-5): L'unico tipo di amianto appartenente alla famiglia dei serpentine, il crisotilo è stato il più utilizzato a livello industriale e civile, ma non per questo meno pericoloso.
Crocidolite (n. CAS 12001-28-4): Conosciuta anche come amianto blu, è il tipo di amianto più pericoloso, con fibre sottilissime e altamente penetranti, facilmente inalabili.
Tremolite d'amianto (n. CAS 77536-68-6): Un altro anfibolo, spesso presente come contaminante in altre minerali o materiali edili, altamente pericoloso quando disturbato.

Sintesi

L'articolo 247 del D.Lgs. 81/2008 definisce in modo preciso e tecnico i tipi di amianto regolamentati dalla legge, specificando sei diverse varietà di silicati fibrosi, identificabili tramite il loro numero CAS. Queste sostanze, note per la loro pericolosità, sono al centro delle normative di protezione dei lavoratori, e la loro corretta identificazione è fondamentale per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dalla legge.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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