Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 239. Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
L'articolo 239 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione e formazione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Questi obblighi mirano a garantire che i lavoratori siano consapevoli dei rischi e delle precauzioni necessarie per proteggere la loro salute e sicurezza durante le attività lavorative che coinvolgono tali agenti pericolosi.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio delle Disposizioni:
Informazione ai lavoratori:
Agenti cancerogeni o mutageni: Il datore di lavoro deve fornire informazioni dettagliate sui rischi associati agli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi. Questa informazione include la dislocazione degli agenti, i rischi per la salute e i rischi supplementari legati al fumo.
Precauzioni: Devono essere comunicate le precauzioni necessarie per evitare l'esposizione a tali agenti.
Misure igieniche: I lavoratori devono essere istruiti sulle pratiche igieniche da seguire per ridurre i rischi.
Indumenti e DPI: Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sull'importanza di indossare correttamente gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI).
Prevenzione degli incidenti: Devono essere fornite istruzioni su come prevenire incidenti e su quali misure adottare per ridurre al minimo le conseguenze in caso di incidenti.
Formazione dei lavoratori:
Il datore di lavoro è obbligato a garantire una formazione adeguata ai lavoratori su tutti i punti menzionati sopra. Questa formazione deve essere specifica e mirata a fornire tutte le conoscenze necessarie per operare in sicurezza.
Tempistiche e ripetizione della formazione:
L'informazione e la formazione devono essere fornite prima che i lavoratori inizino le attività in questione. Inoltre, devono essere ripetute almeno ogni cinque anni e ogni qualvolta ci siano cambiamenti nelle lavorazioni che possano influenzare la natura e il grado dei rischi.
Etichettatura di agenti pericolosi:
Il datore di lavoro deve assicurarsi che gli impianti, i contenitori e gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiara, leggibile e comprensibile. Le etichette devono essere conformi alle normative stabilite dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
I decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, sono due importanti provvedimenti della normativa italiana che riguardano la gestione delle sostanze chimiche pericolose e dei preparati pericolosi, in conformità con le direttive europee.
Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
Questo decreto attua la Direttiva 92/32/CEE, modificando la Direttiva 67/548/CEE, relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. In particolare, il decreto stabilisce le norme per l'identificazione e la classificazione delle sostanze chimiche pericolose, specificando le informazioni che devono essere fornite sui loro imballaggi e nelle schede di sicurezza.
Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
Questo decreto attua la Direttiva 1999/45/CE, riguardante la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi. Il decreto fornisce una regolamentazione specifica per i preparati chimici (miscele di sostanze) pericolosi, stabilendo obblighi simili a quelli previsti per le singole sostanze chimiche, tra cui l'obbligo di fornire adeguate informazioni di sicurezza ai lavoratori e ai consumatori.
Modifiche successive
Entrambi i decreti sono stati soggetti a successive modifiche e integrazioni, spesso in seguito a nuove direttive europee o all'evoluzione delle norme comunitarie, come il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), che hanno unificato e aggiornato le normative europee in materia di sostanze chimiche e loro etichettatura.
Queste modifiche hanno portato a un allineamento delle normative italiane con quelle europee, garantendo una maggiore tutela della salute umana e dell'ambiente attraverso una gestione più rigorosa delle sostanze chimiche pericolose.
Sintesi:
L'articolo 239 impone al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori sui rischi associati agli agenti cancerogeni e mutageni. La formazione deve essere specifica, adeguata e ripetuta periodicamente, assicurando che i lavoratori comprendano come proteggersi adeguatamente. Inoltre, il datore di lavoro deve garantire che tutti gli agenti pericolosi siano correttamente etichettati, secondo le normative vigenti.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
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