Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 239. Informazione e formazione
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze;
e-bis) l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all’allegato XLIII-bis.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro.
3-bis. L’informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.
Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.
L'articolo 239 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione e formazione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Questi obblighi mirano a garantire che i lavoratori siano consapevoli dei rischi e delle precauzioni necessarie per proteggere la loro salute e sicurezza durante le attività lavorative che coinvolgono tali agenti pericolosi.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
La norma impone al datore di lavoro di fornire informazioni e istruzioni ai lavoratori esposti a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, affinché siano consapevoli dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire la loro sicurezza e salute. Il datore di lavoro è inoltre obbligato a garantire che i lavoratori ricevano formazione adeguata prima dell’inizio delle attività a rischio e a ripeterla periodicamente.
Dettaglio delle disposizioni
Informazioni e istruzioni ai lavoratori (comma 1)
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni e istruzioni basate sulle conoscenze disponibili, in particolare riguardo a:
Agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione e i rischi per la salute connessi al loro utilizzo, inclusi i rischi supplementari dovuti al fumo (lettera a).
Precauzioni da adottare per evitare l’esposizione agli agenti pericolosi (lettera b).
Le misure igieniche da osservare per prevenire contaminazioni o esposizioni (lettera c).
L’importanza di indossare correttamente indumenti di lavoro, protettivi e dispositivi di protezione individuale (DPI) e il loro uso adeguato (lettera d).
I metodi per prevenire incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze in caso di incidenti (lettera e).
L’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze che hanno un valore limite biologico fissato nell'allegato XLIII-bis (lettera e-bis).
Formazione dei lavoratori (comma 2)
Il datore di lavoro è tenuto a garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata riguardo a tutte le informazioni sopra menzionate, con particolare attenzione ai metodi per ridurre i rischi legati all'esposizione ad agenti pericolosi.
Tempistica e frequenza dell’informazione e della formazione (commi 3 e 3-bis)
L’informazione e la formazione devono essere fornite prima che i lavoratori vengano assegnati a lavori che comportano l’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. Questa formazione deve essere ripetuta:
Almeno ogni cinque anni (comma 3).
Ogni volta che vi siano cambiamenti nei rischi legati alla lavorazione o all’esposizione a nuovi o diversi agenti, inclusi farmaci pericolosi contenenti tali sostanze.
Nelle strutture sanitarie pubbliche e private, con frequenza almeno quinquennale, per i lavoratori esposti a queste sostanze, soprattutto se si utilizzano nuovi farmaci pericolosi contenenti agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (comma 3-bis).
Etichettatura (comma 4)
Il datore di lavoro deve garantire che tutti gli impianti, contenitori e imballaggi contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiara e leggibile, in conformità con il Regolamento (CE) n. 1272/2008 o altre normative applicabili.
Sintesi
Il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori informazioni dettagliate riguardanti i rischi derivanti dall’uso di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, le misure preventive da adottare, le precauzioni igieniche, e l’importanza dell’uso corretto degli indumenti protettivi e dei DPI. Queste informazioni devono essere integrate da una formazione adeguata che deve essere fornita prima dell’assegnazione a lavori a rischio e ripetuta periodicamente (almeno ogni cinque anni). Il datore di lavoro deve inoltre garantire che gli impianti e i contenitori contenenti agenti pericolosi siano etichettati chiaramente secondo la normativa vigente.
Articolo modificato dall'Art. 13. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.