Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Art. 241. Operazioni lavorative particolari
Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori abbiano accesso alle suddette aree, provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse e alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.
L'articolo 241 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina le misure specifiche che il datore di lavoro deve adottare per tutelare i lavoratori che svolgono operazioni lavorative particolari, come la manutenzione, dove è prevedibile un'esposizione significativa ad agenti cancerogeni o mutageni, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
La norma disciplina le misure da adottare per le operazioni lavorative, come la manutenzione, nelle quali è prevedibile una esposizione rilevante dei lavoratori a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, nonostante l'adozione di tutte le misure preventive tecnicamente applicabili. In questi casi, il datore di lavoro deve mettere in atto ulteriori precauzioni per proteggere i lavoratori coinvolti.
Dettaglio delle disposizioni
Accesso controllato e isolamento delle aree (comma 1, lettera a)
Il datore di lavoro, dopo aver consultato il rappresentante per la sicurezza, deve garantire che:
Solo i lavoratori addetti alle operazioni lavorative pericolose abbiano accesso alle aree in cui si prevede un'esposizione rilevante.
Quando tecnicamente possibile, le aree devono essere isolate e identificate con appositi contrassegni, per limitare l’accesso e segnalare il pericolo.
Fornitura di indumenti e DPI (comma 1, lettera b)
Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori addetti:
Indumenti speciali e dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, che devono essere indossati durante le operazioni che comportano esposizione ad agenti pericolosi.
Limitazione della permanenza nelle aree a rischio (comma 2)
La presenza dei lavoratori nelle aree a rischio deve essere ridotta al minimo indispensabile. I lavoratori possono permanere in tali aree solo per il tempo strettamente necessario per completare le operazioni richieste, al fine di minimizzare l'esposizione a sostanze pericolose.
Sintesi
Per operazioni lavorative, come la manutenzione, in cui è prevedibile un’esposizione rilevante a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro deve:
Limitare l’accesso alle aree esposte solo ai lavoratori addetti, isolando le aree e identificandole con contrassegni, ove possibile.
Fornire indumenti speciali e DPI ai lavoratori.
Ridurre la presenza dei lavoratori nelle aree esposte al tempo minimo necessario per svolgere le operazioni.
Articolo modificato dall'Art. 15. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
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