Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50.
L'articolo 231 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che la consultazione e la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere attuate in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 dello stesso decreto.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio Tecnico-Giuridico
Riferimento Normativo:
Articolo 50: L'articolo 231 richiama direttamente l'articolo 50 del Decreto Legislativo 81/2008, che disciplina in modo dettagliato le modalità attraverso le quali i lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati e coinvolti nelle decisioni relative alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro. Questo include, tra l'altro, la partecipazione alla valutazione dei rischi, all'individuazione delle misure preventive e protettive, e alla pianificazione della formazione.
Ruolo della Consultazione e Partecipazione:
Coinvolgimento attivo: La consultazione e partecipazione sono essenziali per garantire che i lavoratori abbiano voce in capitolo nelle questioni che riguardano la loro sicurezza e salute. Ciò consente di creare un ambiente di lavoro più sicuro e di promuovere una cultura della prevenzione, dove le preoccupazioni dei lavoratori possono essere ascoltate e affrontate tempestivamente.
Rappresentanti dei lavoratori: I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) svolgono un ruolo fondamentale in questo processo, rappresentando gli interessi dei lavoratori nelle discussioni con il datore di lavoro e garantendo che le misure di sicurezza siano adeguate e correttamente applicate.
Obblighi del Datore di Lavoro:
Consultazione obbligatoria: Il datore di lavoro è tenuto a consultare i lavoratori o i loro rappresentanti in tutte le fasi rilevanti del processo di gestione della sicurezza sul lavoro, come indicato nell'articolo 50. Questo include la valutazione dei rischi, la pianificazione delle misure preventive e la formazione dei lavoratori.
Documentazione: Le risultanze delle consultazioni devono essere documentate e tenute a disposizione degli organi di vigilanza per eventuali controlli.
Sintesi
L'articolo 231 ribadisce l'importanza della consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nelle questioni di sicurezza e salute sul lavoro, richiamando le disposizioni dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 81/2008. Questo articolo sottolinea il ruolo attivo dei lavoratori nel processo decisionale riguardante la sicurezza, obbligando il datore di lavoro a garantire una consultazione adeguata in tutte le fasi rilevanti.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.