Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

29 Agosto 2024

Art. 231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori

1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50.

L'articolo 231 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che la consultazione e la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere attuate in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 dello stesso decreto.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio Tecnico-Giuridico

Riferimento Normativo:

Articolo 50: L'articolo 231 richiama direttamente l'articolo 50 del Decreto Legislativo 81/2008, che disciplina in modo dettagliato le modalità attraverso le quali i lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati e coinvolti nelle decisioni relative alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro. Questo include, tra l'altro, la partecipazione alla valutazione dei rischi, all'individuazione delle misure preventive e protettive, e alla pianificazione della formazione.

Ruolo della Consultazione e Partecipazione:

Coinvolgimento attivo: La consultazione e partecipazione sono essenziali per garantire che i lavoratori abbiano voce in capitolo nelle questioni che riguardano la loro sicurezza e salute. Ciò consente di creare un ambiente di lavoro più sicuro e di promuovere una cultura della prevenzione, dove le preoccupazioni dei lavoratori possono essere ascoltate e affrontate tempestivamente.
Rappresentanti dei lavoratori: I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) svolgono un ruolo fondamentale in questo processo, rappresentando gli interessi dei lavoratori nelle discussioni con il datore di lavoro e garantendo che le misure di sicurezza siano adeguate e correttamente applicate.

Obblighi del Datore di Lavoro:

Consultazione obbligatoria: Il datore di lavoro è tenuto a consultare i lavoratori o i loro rappresentanti in tutte le fasi rilevanti del processo di gestione della sicurezza sul lavoro, come indicato nell'articolo 50. Questo include la valutazione dei rischi, la pianificazione delle misure preventive e la formazione dei lavoratori.
Documentazione: Le risultanze delle consultazioni devono essere documentate e tenute a disposizione degli organi di vigilanza per eventuali controlli.

Sintesi

L'articolo 231 ribadisce l'importanza della consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nelle questioni di sicurezza e salute sul lavoro, richiamando le disposizioni dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 81/2008. Questo articolo sottolinea il ruolo attivo dei lavoratori nel processo decisionale riguardante la sicurezza, obbligando il datore di lavoro a garantire una consultazione adeguata in tutte le fasi rilevanti.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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