Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
L'Articolo 224 stabilisce le misure e i principi generali per la prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro. L'obiettivo è garantire che tali rischi siano eliminati o ridotti al minimo attraverso una serie di misure tecniche e organizzative.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio Tecnico-Giuridico
Principio Fondamentale:
L'articolo ribadisce l'obbligo di eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, in linea con quanto stabilito dall'Articolo 15 del Decreto Legislativo 81/2008.
Misure di Prevenzione:
Progettazione e Organizzazione: La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione devono essere tali da minimizzare i rischi associati agli agenti chimici.
Attrezzature Idonee: Devono essere fornite attrezzature adeguate per i lavori specifici, accompagnate da procedure di manutenzione appropriate per garantirne l'efficacia nel tempo.
Limitazione dell'Esposizione: È necessario ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti, la durata e l'intensità dell'esposizione agli agenti chimici.
Misure Igieniche: Devono essere adottate misure igieniche adeguate per prevenire la contaminazione e l'esposizione non controllata.
Quantità Minima di Agenti: Gli agenti chimici devono essere presenti sul luogo di lavoro nella quantità minima necessaria per le esigenze della lavorazione.
Metodi di Lavoro Sicuri: Vanno adottati metodi di lavoro che garantiscano la sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento e trasporto degli agenti chimici, nonché nella gestione dei rifiuti che li contengono.
Deroga alla Normativa Aggiuntiva:
Se la valutazione dei rischi dimostra che il rischio per la sicurezza è basso e irrilevante per la salute dei lavoratori, e che le misure di prevenzione adottate sono sufficienti, non si applicano le disposizioni più restrittive previste dagli Articoli 225 (Misure specifiche di protezione e prevenzione), 226 (Prevenzione e riduzione dell’esposizione), 229 (Disposizioni specifiche per il caso di incidenti o emergenze), e 230 (Informazione e formazione dei lavoratori).
Sintesi
L'Articolo 224 stabilisce le misure essenziali per la prevenzione dei rischi associati agli agenti chimici pericolosi, sottolineando l'importanza di progettare i processi lavorativi, selezionare attrezzature adeguate, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure igieniche e minimizzare la quantità di agenti chimici sul luogo di lavoro. In caso di rischio basso e irrilevante, alcune normative più stringenti possono non essere applicate, a condizione che le misure preventive adottate siano sufficienti.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
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