Art. 252 - Misure igieniche
Art. 252. Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.
L'articolo 252 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le misure igieniche necessarie per proteggere i lavoratori coinvolti in attività che comportano l'esposizione all'amianto. Queste disposizioni mirano a prevenire la contaminazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro con la polvere di amianto, garantendo condizioni di sicurezza e salute adeguate.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio delle Disposizioni:
Delimitazione e Segnalazione dei Luoghi di Lavoro:
I luoghi dove si svolgono attività legate all'amianto devono essere chiaramente delimitati e contrassegnati con cartelli appositi.
Questi luoghi devono essere accessibili esclusivamente ai lavoratori che necessitano di accedervi per motivi lavorativi o per la loro funzione.
Deve essere imposto un divieto assoluto di fumare nelle aree interessate, riducendo ulteriormente i rischi di contaminazione.
Aree Speciali per il Consumo di Cibi e Bevande:
Devono essere predisposte aree speciali dove i lavoratori possano mangiare e bere senza rischi di contaminazione da polvere di amianto. Questo serve a evitare che il cibo o le bevande vengano contaminati, proteggendo così la salute dei lavoratori.
Indumenti di Lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori indumenti di lavoro adeguati o DPI appropriati per proteggerli dall'esposizione all'amianto.
Gli indumenti di lavoro o protettivi devono rimanere all'interno dell'impresa e possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate, in contenitori chiusi, se l'impresa non provvede direttamente al lavaggio. In caso di utilizzo di indumenti monouso, questi devono essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti.
Separazione degli Indumenti di Lavoro dagli Abiti Civili:
Gli indumenti di lavoro o protettivi devono essere conservati in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili, per prevenire contaminazioni.
Impianti Sanitari e Docce:
I lavoratori devono avere accesso a impianti sanitari adeguati, dotati di docce, specialmente se lavorano in ambienti polverosi, per garantire la loro decontaminazione alla fine del turno di lavoro.
Custodia e Manutenzione dell'Equipaggiamento Protettivo:
L'equipaggiamento protettivo deve essere custodito in locali appositi, controllato e pulito dopo ogni utilizzo. Qualsiasi equipaggiamento difettoso o deteriorato deve essere riparato o sostituito prima del successivo utilizzo, garantendo così la protezione continua dei lavoratori.
Sintesi:
L'articolo 252 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure igieniche essenziali per prevenire la contaminazione dei lavoratori esposti all'amianto. Tra queste, la delimitazione dei luoghi di lavoro, l'allestimento di aree sicure per il consumo di cibo e bevande, la fornitura e gestione degli indumenti di lavoro e dei DPI, e la disponibilità di impianti sanitari adeguati. Queste misure mirano a garantire che i lavoratori siano protetti dal rischio di esposizione all'amianto durante lo svolgimento delle loro mansioni.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.