Art. 258 - Formazione dei lavoratori

29 Agosto 2024

Art. 258. Formazione dei lavoratori
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:


a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessità della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

L'articolo 258 del Decreto Legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro di garantire che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione specifica e adeguata. Questa formazione deve essere regolare e continua, con l'obiettivo di fornire ai lavoratori le competenze necessarie per operare in sicurezza e minimizzare i rischi associati all'esposizione all'amianto.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle Disposizioni:

Obbligo di Formazione:

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, che deve essere ripetuta a intervalli regolari per mantenere aggiornate le competenze dei lavoratori.

Contenuti della Formazione:

La formazione deve essere strutturata in modo che sia comprensibile per i lavoratori e deve coprire i seguenti aspetti chiave:

Proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute: I lavoratori devono essere informati sulle caratteristiche dell'amianto e sui rischi per la salute derivanti dall'esposizione, inclusi gli effetti sinergici del tabagismo.
Prodotti e materiali contenenti amianto: Deve essere fornita una conoscenza dei tipi di materiali e prodotti che possono contenere amianto.
Esposizione e controlli preventivi: I lavoratori devono comprendere quali operazioni possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza delle misure preventive per minimizzare tale esposizione.
Procedure di lavoro sicure: La formazione deve coprire le procedure di lavoro sicure, l'uso dei controlli, e delle attrezzature di protezione necessarie.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: Deve essere spiegato l'uso corretto, la selezione, i limiti e la funzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Procedure di emergenza e decontaminazione: I lavoratori devono essere istruiti sulle procedure da seguire in caso di emergenza e sulle corrette pratiche di decontaminazione.
Eliminazione dei rifiuti: La formazione deve includere le procedure per lo smaltimento sicuro dei rifiuti contenenti amianto.
Sorveglianza medica: È necessario comprendere l'importanza della sorveglianza medica continua per i lavoratori esposti all'amianto.

Formazione Specifica per la Rimozione e Bonifica:

Solo i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale specifici previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, possono essere impiegati nelle operazioni di rimozione, smaltimento dell'amianto e bonifica delle aree interessate.

Sintesi:

L'articolo 258 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di fornire una formazione specifica e continua a tutti i lavoratori esposti all'amianto, coprendo un'ampia gamma di argomenti cruciali per la sicurezza e la prevenzione dei rischi. Solo i lavoratori adeguatamente formati secondo la legge possono essere coinvolti in attività di rimozione e bonifica dell'amianto.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

Disclaimer

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