Art. 244 - Registrazione dei tumori

1 Ottobre 2024

Art. 244. Registrazione dei tumori
L'INAIL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma integrano altresì i flussi informativi di cui all'articolo 8.

I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all’INAIL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

Presso l’INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate:

a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali;
c-bis) ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.

L’INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e province autonome.

L'articolo 244 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina la registrazione e il monitoraggio dei tumori di sospetta origine professionale, istituendo un sistema di registrazione nazionale attraverso INAIL e una rete di Centri Operativi Regionali (COR). Il sistema raccoglie, registra, elabora e analizza i dati relativi ai rischi occupazionali da esposizione ad agenti cancerogeni e ai conseguenti danni alla salute, integrando le informazioni già esistenti a livello nazionale.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

La norma assegna all'INAIL il compito di istituire un sistema di monitoraggio dei rischi occupazionali derivanti dall’esposizione a agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione. Questo sistema monitora i danni alla salute causati da tali esposizioni, raccogliendo e analizzando i dati provenienti da vari enti e flussi informativi. L’INAIL gestisce inoltre il Registro Nazionale dei casi di neoplasia e di effetti avversi sulla salute riconducibili all’esposizione lavorativa, e i risultati del monitoraggio sono resi disponibili alle autorità competenti.

Dettaglio delle disposizioni
Monitoraggio dei rischi occupazionali (comma 1)

L'INAIL, tramite una rete di Centri Operativi Regionali (COR) e nei limiti delle risorse disponibili, è incaricata di:

Monitorare i rischi occupazionali legati all’esposizione a agenti chimici cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione.
Raccogliere, registrare, elaborare e analizzare i dati derivanti dai flussi informativi nazionali, inclusi i dati provenienti dall’INPS, dall’ISTAT, dall’INAIL e da altre amministrazioni pubbliche.
I sistemi di monitoraggio integrano i flussi informativi previsti dall'art. 8 del decreto, che riguardano i dati sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Segnalazione da parte di medici e strutture sanitarie (comma 2)

Medici, strutture sanitarie pubbliche e private, e istituti previdenziali e assicurativi, sia pubblici che privati, sono tenuti a segnalare all'INAIL:

Casi di neoplasie attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni o mutageni.
Effetti nocivi sulla funzione sessuale, fertilità, o sullo sviluppo della progenie attribuibili a esposizione lavorativa a sostanze tossiche per la riproduzione.

Le segnalazioni devono essere inviate ai Centri Operativi Regionali (COR), in conformità alle modalità stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2002, n. 308, che regola la gestione dei registri e la trasmissione delle informazioni.

Registro nazionale delle neoplasie e degli effetti avversi (comma 3)

Presso l’INAIL viene istituito un registro nazionale che raccoglie i dati sui casi di:

Mesotelioma, sotto la denominazione di Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM).
Neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro Nazionale dei Tumori Nasali e Sinusali (ReNaTuNS).
Neoplasie a bassa frazione eziologica, per cui sono stati identificati cluster di casi rilevanti o eccessi di incidenza/mortalità.
Effetti avversi per la salute derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.

Disponibilità dei dati e risultati del monitoraggio (comma 4)

L'INAIL è tenuta a rendere disponibili i risultati del monitoraggio al Ministero del Lavoro, al Ministero della Salute, e alle Regioni e Province autonome, con cadenza annuale.

Modalità di tenuta e trasmissione dei dati (comma 5)

Le modalità di raccolta, gestione e trasmissione delle informazioni per i sistemi di monitoraggio sono definite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, d'intesa con le Regioni e le Province autonome. Questi sistemi devono garantire l'efficienza del monitoraggio e l’accuratezza dei dati raccolti.

Sintesi

L'INAIL gestisce un sistema di monitoraggio dei rischi occupazionali legati all’esposizione a agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione, tramite i Centri Operativi Regionali (COR). Il sistema raccoglie e analizza dati provenienti da varie fonti nazionali. Medici e strutture sanitarie sono obbligati a segnalare all'INAIL i casi di neoplasie e effetti nocivi sulla salute riconducibili a esposizioni lavorative. Presso l'INAIL è istituito un registro nazionale per monitorare i casi di neoplasia di origine professionale e gli effetti avversi. I risultati del monitoraggio sono resi disponibili alle autorità competenti annualmente.

Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL.

Articolo modificato dall'Art. 18. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

Disclaimer

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