Art. 228 - Divieti

29 Agosto 2024

Art. 228. Divieti

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’ALLEGATO XL.
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in una miscela113, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell’ALLEGATO stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.

L'articolo 228 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce divieti specifici riguardanti la produzione, lavorazione e impiego di determinati agenti chimici nei luoghi di lavoro, come indicato nell'Allegato XL. Tuttavia, prevede eccezioni a tali divieti in circostanze particolari, subordinandole a specifiche autorizzazioni.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio Tecnico-Giuridico

Divieto Assoluto:

Produzione, lavorazione e impiego vietati: L'articolo stabilisce che è vietata la produzione, lavorazione e impiego di agenti chimici specifici e attività elencate nell'Allegato XL. Questo allegato contiene un elenco di sostanze e pratiche particolarmente pericolose, il cui utilizzo è severamente regolamentato.

Eccezioni al Divieto:

Concentrazioni inferiori al limite: Il divieto non si applica se un agente chimico è presente in una miscela o come componente di rifiuti, purché la sua concentrazione sia inferiore ai limiti specificati nell'Allegato XL.
Attività consentite previa autorizzazione:

Attività per fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, comprese le analisi.
Attività finalizzate all'eliminazione di agenti chimici che si trovano sotto forma di sottoprodotto o di rifiuto.
Produzione di agenti chimici destinati a essere utilizzati come intermedi.

Condizioni per l'Autorizzazione:

Per le attività di cui al comma 3, lettera c) (produzione di intermedi), il datore di lavoro deve minimizzare l'esposizione dei lavoratori. Questo significa che la produzione e l'uso degli agenti devono avvenire in un sistema chiuso, dal quale gli agenti possono essere rimossi solo per il controllo del processo o per la manutenzione.

Richiesta di Autorizzazione:

Il datore di lavoro che intende svolgere attività altrimenti vietate deve richiedere un'autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La richiesta deve includere:

Motivazioni per la deroga richiesta.
Quantitativi di agente chimico da utilizzare annualmente.
Numero di lavoratori coinvolti.
Descrizione dettagliata delle attività e dei processi.
Misure previste per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire l'esposizione.

Sintesi

L'Articolo 228 impone un divieto rigoroso sulla produzione, lavorazione e impiego di specifici agenti chimici pericolosi come elencati nell'Allegato XL. Tuttavia, consente eccezioni a questo divieto in situazioni di ricerca scientifica, eliminazione di sottoprodotti e produzione di intermedi, previa autorizzazione ministeriale. Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione di una richiesta dettagliata da parte del datore di lavoro, che deve dimostrare la necessità della deroga e adottare tutte le misure necessarie per proteggere i lavoratori dall'esposizione a tali agenti chimici.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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