Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 237. Misure tecniche, organizzative, procedurali
Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione nell’aria di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell’articolo 18, comma 1, lettera q). L’ambiente di lavoro deve, comunque, essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione presenta rischi particolarmente elevati.
L'articolo 237 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce una serie di misure tecniche, organizzative e procedurali che il datore di lavoro deve adottare per garantire la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. L'obiettivo è minimizzare i rischi associati a tali esposizioni attraverso una gestione attenta e rigorosa delle sostanze pericolose.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Questa norma stabilisce le specifiche misure che il datore di lavoro deve adottare per gestire l’utilizzo, la manipolazione e lo smaltimento di agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è minimizzare il rischio per la salute dei lavoratori mediante l’applicazione di metodi di lavoro sicuri, la riduzione delle esposizioni, e la gestione corretta delle emergenze e dei residui contenenti tali sostanze.
Dettaglio delle disposizioni
Quantitativi limitati (comma a)
Il datore di lavoro deve garantire che nelle operazioni lavorative siano utilizzati solo i quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione necessari per le lavorazioni. Le sostanze non devono essere accumulate in quantità superiori a quelle strettamente necessarie, soprattutto se sono in forma fisica che può causare rischi di esposizione.
Limitazione dei lavoratori esposti (comma b)
Il numero dei lavoratori esposti deve essere ridotto al minimo possibile. Questo obiettivo può essere raggiunto anche isolando le lavorazioni in aree dedicate, accessibili solo al personale strettamente necessario, e dotate di segnali di avvertimento, inclusi i cartelli di divieto di fumo. In queste aree, fumare è vietato.
Emissioni e ventilazione (comma c)
Il datore di lavoro deve progettare le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione tramite aspirazione localizzata. Inoltre, l'ambiente di lavoro deve essere dotato di un sistema di ventilazione generale adeguato.
Misurazione e controllo dell’esposizione (comma d)
Il datore di lavoro deve eseguire misurazioni regolari per verificare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate e per individuare tempestivamente esposizioni anomale dovute a eventi imprevedibili o incidenti. Le misurazioni devono essere eseguite con metodi conformi all'allegato XLI del decreto.
Pulizia regolare (comma e)
Il datore di lavoro è tenuto a garantire la regolare pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti, per ridurre il rischio di contaminazione e accumulo di agenti pericolosi.
Procedure per le emergenze (comma f)
Devono essere predisposte procedure per le emergenze che possano comportare esposizioni elevate ad agenti pericolosi. Queste procedure devono essere pronte per l’attuazione in caso di incidenti o situazioni critiche.
Conservazione, manipolazione e trasporto sicuri (comma g)
Il datore di lavoro deve garantire che gli agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione siano conservati, manipolati e trasportati in condizioni di sicurezza, al fine di prevenire rischi per i lavoratori e l'ambiente.
Smaltimento sicuro dei residui (comma h)
Gli scarti e i residui contenenti agenti pericolosi devono essere raccolti e smaltiti in condizioni di sicurezza. Questo include l'uso di contenitori ermetici, chiaramente etichettati, per evitare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente.
Misure protettive particolari (comma i)
Il datore di lavoro, su parere del medico competente, deve adottare misure protettive particolari per i lavoratori a rischio elevato di esposizione a taluni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. Queste categorie di lavoratori richiedono una protezione più rigorosa a causa della loro maggiore vulnerabilità.
Sintesi
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare una serie di misure specifiche per garantire la sicurezza dei lavoratori esposti a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. Queste misure comprendono la limitazione delle quantità utilizzate, la riduzione del numero di lavoratori esposti, la progettazione di sistemi di aspirazione localizzata, la misurazione periodica delle esposizioni, la pulizia regolare delle aree di lavoro, la predisposizione di procedure di emergenza, e lo smaltimento sicuro dei residui. Inoltre, misure particolari devono essere adottate per i lavoratori con rischi elevati.
Articolo di legge modificato dall'Art. 12. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
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