Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1 Ottobre 2024

Art. 237. Misure tecniche, organizzative, procedurali
Il datore di lavoro:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione nell’aria di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell’articolo 18, comma 1, lettera q). L’ambiente di lavoro deve, comunque, essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;

e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

g) assicura che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;

h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione presenta rischi particolarmente elevati.

L'articolo 237 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce una serie di misure tecniche, organizzative e procedurali che il datore di lavoro deve adottare per garantire la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. L'obiettivo è minimizzare i rischi associati a tali esposizioni attraverso una gestione attenta e rigorosa delle sostanze pericolose.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Questa norma stabilisce le specifiche misure che il datore di lavoro deve adottare per gestire l’utilizzo, la manipolazione e lo smaltimento di agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è minimizzare il rischio per la salute dei lavoratori mediante l’applicazione di metodi di lavoro sicuri, la riduzione delle esposizioni, e la gestione corretta delle emergenze e dei residui contenenti tali sostanze.

Dettaglio delle disposizioni
Quantitativi limitati (comma a)

Il datore di lavoro deve garantire che nelle operazioni lavorative siano utilizzati solo i quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione necessari per le lavorazioni. Le sostanze non devono essere accumulate in quantità superiori a quelle strettamente necessarie, soprattutto se sono in forma fisica che può causare rischi di esposizione.

Limitazione dei lavoratori esposti (comma b)

Il numero dei lavoratori esposti deve essere ridotto al minimo possibile. Questo obiettivo può essere raggiunto anche isolando le lavorazioni in aree dedicate, accessibili solo al personale strettamente necessario, e dotate di segnali di avvertimento, inclusi i cartelli di divieto di fumo. In queste aree, fumare è vietato.

Emissioni e ventilazione (comma c)

Il datore di lavoro deve progettare le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione tramite aspirazione localizzata. Inoltre, l'ambiente di lavoro deve essere dotato di un sistema di ventilazione generale adeguato.

Misurazione e controllo dell’esposizione (comma d)

Il datore di lavoro deve eseguire misurazioni regolari per verificare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate e per individuare tempestivamente esposizioni anomale dovute a eventi imprevedibili o incidenti. Le misurazioni devono essere eseguite con metodi conformi all'allegato XLI del decreto.

Pulizia regolare (comma e)

Il datore di lavoro è tenuto a garantire la regolare pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti, per ridurre il rischio di contaminazione e accumulo di agenti pericolosi.

Procedure per le emergenze (comma f)

Devono essere predisposte procedure per le emergenze che possano comportare esposizioni elevate ad agenti pericolosi. Queste procedure devono essere pronte per l’attuazione in caso di incidenti o situazioni critiche.

Conservazione, manipolazione e trasporto sicuri (comma g)

Il datore di lavoro deve garantire che gli agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione siano conservati, manipolati e trasportati in condizioni di sicurezza, al fine di prevenire rischi per i lavoratori e l'ambiente.

Smaltimento sicuro dei residui (comma h)

Gli scarti e i residui contenenti agenti pericolosi devono essere raccolti e smaltiti in condizioni di sicurezza. Questo include l'uso di contenitori ermetici, chiaramente etichettati, per evitare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente.

Misure protettive particolari (comma i)

Il datore di lavoro, su parere del medico competente, deve adottare misure protettive particolari per i lavoratori a rischio elevato di esposizione a taluni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. Queste categorie di lavoratori richiedono una protezione più rigorosa a causa della loro maggiore vulnerabilità.

Sintesi

Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare una serie di misure specifiche per garantire la sicurezza dei lavoratori esposti a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. Queste misure comprendono la limitazione delle quantità utilizzate, la riduzione del numero di lavoratori esposti, la progettazione di sistemi di aspirazione localizzata, la misurazione periodica delle esposizioni, la pulizia regolare delle aree di lavoro, la predisposizione di procedure di emergenza, e lo smaltimento sicuro dei residui. Inoltre, misure particolari devono essere adottate per i lavoratori con rischi elevati.

Articolo di legge modificato dall'Art. 12. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

Disclaimer

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