Indice Sanzioni aggiornate Violazioni sicurezza sul lavoro contenute nel D.lgs 81/2008

Sanzioni Previste Per Violazioni A Disposizioni Previste Nel Titolo II Luoghi di lavoro

Sanzioni Previste Per Violazioni A Disposizioni Previste Nel Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Sanzioni Previste Per Violazioni A Disposizioni Previste Nel Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Sanzioni Previste Per Violazioni A Disposizioni Previste Nel  Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi

Sanzioni Previste Per Violazioni A Disposizioni Previste Nel Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali

Sanzioni Previste Per Violazioni A Disposizioni Previste Nel Titolo VIII Agenti fisici

Sanzioni Previste Per Violazioni A Disposizioni Previste Nel  Titolo X-bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario 

Sanzioni Previste Per Violazioni A Disposizioni Previste Nel  Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive

Situazioni in cui le sanzioni possono essere raddoppiate o triplicate

Nel Decreto Legislativo n. 81/2008, esistono alcune situazioni in cui le sanzioni possono essere raddoppiate o triplicate. Questo accade principalmente quando certe violazioni coinvolgono un numero elevato di lavoratori. Di seguito sono riportate le principali situazioni in cui le sanzioni sono soggette a raddoppio o triplicazione:

Ecco alcune delle principali situazioni in cui ciò può accadere:

Violazioni che coinvolgono più di cinque lavoratori: Se la violazione riguarda più di cinque lavoratori, le sanzioni possono essere raddoppiate.
Violazioni che coinvolgono più di dieci lavoratori: Se la violazione riguarda più di dieci lavoratori, le sanzioni possono essere triplicate.
Recidiva: Se il datore di lavoro è recidivo, ovvero ha già commesso la stessa violazione in passato, le sanzioni possono essere aumentate.
Gravi violazioni: In caso di violazioni particolarmente gravi che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori, le sanzioni possono essere aumentate.

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14

Rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro DD n. 111 del 20.09.2023

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;


VISTO in particolare, l’articolo 306, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo il quale “Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”;


VISTO il decreto del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, con il quale si è provveduto a rivalutare, a decorrere dal 1° luglio 2018, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge;


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, che ha previsto l’istituzione della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;


VISTA la nota prot. 0002575.16-03-2022 dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale si ritiene che con riferimento alla procedura di rivalutazione delle ammende e delle sanzioni pecuniarie “…omissis…la relativa funzione non può che rientrare tra le attività di competenza del vigilante MPLS”;


VISTA la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2019- 2023 che, arrotondata ai sensi del citato articolo 306, comma 4 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, risulta pari a 15,9%;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rivalutazione quinquennale delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché da atti aventi forza di legge


DECRETA

Articolo 1

1. Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.


Il presente decreto è invito agli organi di controllo per le verifiche di competenza e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

SCARICA IL DD n. 111 del 20.09.2023

Pubblicata la nota prot. n. 724 del 30 ottobre del 2023

Pubblicata nella sez. Note e pareri del sito istituzionale la nota prot. n. 724 del 30 ottobre del 2023 ad oggetto: Articolo 306 comma 4-bis del d.lgs. n. 81/2008. D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni per l’applicazione delle disposizioni.

SCARICA LA NOTA INL 


SCARICA LA TABELLA EXCEL

Pubblicata la nota prot. n. 724 del 159 del 9 novembre 2023


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1159 del 9 novembre 2023, con la quale fornisce il prospetto con tutte le ammende e le sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro oggetto di rivalutazione, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023.

La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023.

Articolo 306 comma 4-bis del d.lgs. n. 81/2008. D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni per l’applicazione delle disposizioni. 

Integrazione

SCARICA LA NOTA INL

SCARICA LA TABELLA IN EXCEL


Disclaimer:

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo, tabelle o quant'altro qui contenuto.

Collegamento copiato negli appunti