Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Capo IV Disposizioni penali Sezione I SANZIONI

1 Ottobre 2024

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

È punito con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

È punito con l'ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a); c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis; e) con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4; f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,34 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,18 a 427,16 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.


L'articolo 55 delinea le sanzioni penali e amministrative applicabili al datore di lavoro e ai dirigenti in caso di violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Articolo 55 del Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce le sanzioni penali e amministrative per il datore di lavoro e il dirigente in caso di violazioni delle norme relative alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le sanzioni variano a seconda della gravità delle infrazioni e del numero di lavoratori coinvolti. L'articolo mira a garantire il rispetto degli obblighi di prevenzione e protezione dei lavoratori, prevedendo sia sanzioni pecuniarie sia pene detentive in caso di mancato adempimento.

Dettaglio delle disposizioni
Sanzioni per la mancata valutazione dei rischi e nomina del RSPP (commi 1 e 2)

Il datore di lavoro può essere punito con:

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro per la mancata effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29, comma 1) o per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), obbligo previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera b).
In caso di violazione in aziende particolarmente pericolose (art. 31, comma 6), o con rischi biologici, cancerogeni, esplosivi o amianto, la sanzione è aggravata con un arresto da quattro a otto mesi.

Sanzioni per l'adozione di un DVR carente (comma 3)

Il datore di lavoro che adotta un documento di valutazione dei rischi (DVR) privo di elementi essenziali (art. 28, comma 2, lettere b), c) o d)) è punito con una ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro. Se mancano altri elementi meno rilevanti, la sanzione si riduce a una ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro.

Sanzioni per altre violazioni specifiche (comma 4)

Il datore di lavoro e il dirigente sono soggetti a varie sanzioni in caso di violazione di norme riguardanti:

Obblighi generali di sicurezza e prevenzione (artt. 18, 26, 43, 45) con pene che variano dall'arresto da due a quattro mesi a ammende da 1.067,88 a 7.403,96 euro, a seconda della gravità.
Per violazioni più gravi relative alla formazione e informazione dei lavoratori (art. 37), la sanzione può raggiungere un arresto da due a quattro mesi o una ammenda fino a 7.403,96 euro.

Sanzioni amministrative (commi 5 e 6)

Per violazioni meno gravi, il datore di lavoro o il dirigente possono essere puniti con sanzioni amministrative pecuniarie che variano:

Da 2.847,69 a 9.397,34 euro per mancato rispetto delle procedure standardizzate o mancata valutazione dei rischi in attività specifiche.
Da 142,38 a 711,92 euro per violazioni meno rilevanti come la mancata informazione al RLS (art. 26, comma 8).

Aggravamento delle sanzioni in caso di coinvolgimento di più lavoratori (comma 6-bis)

In caso di violazioni che coinvolgano più lavoratori:

Se la violazione coinvolge più di cinque lavoratori, le sanzioni sono raddoppiate.
Se coinvolge più di dieci lavoratori, le sanzioni sono triplicate.

Sintesi

L'Art. 55 del Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede una serie di sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti in caso di violazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Le sanzioni possono essere sia pecuniarie sia detentive, a seconda della gravità della violazione. Le violazioni più gravi, come la mancata valutazione dei rischi o la mancata nomina del RSPP, sono punite con arresto o ammende rilevanti, con sanzioni più elevate in caso di violazioni nelle aziende ad alto rischio. Le violazioni che coinvolgono un numero elevato di lavoratori comportano un aumento delle sanzioni.

articolo modificato dall'Art. 3. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

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