Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 56. Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 569,54 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f) e f-bis);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 1.139,07 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
L'articolo 56 del decreto legislativo disciplina le sanzioni specifiche applicabili ai preposti, ossia coloro che hanno un ruolo di supervisione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze.
Sanzioni più gravi:
Arresto fino a due mesi o ammenda da 569,54 a 1.708,61 euro per le violazioni delle seguenti disposizioni dell'articolo 19, comma 1:
Lettera a): Non sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, e delle disposizioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti e preposti.
Lettera c): Informare tempestivamente i lavoratori dell'esistenza di rischi specifici e delle relative misure di prevenzione.
Lettera e): Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico.
Lettera f): Richiedere l'osservanza delle misure di prevenzione e protezione e delle disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale.
Lettera f-bis): Informare tempestivamente il datore di lavoro o il dirigente in caso di gravi inadempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sanzioni meno gravi:
Arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,07 euro per le violazioni delle seguenti disposizioni dell'articolo 19, comma 1:
Lettera b): Esigere il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da parte dei lavoratori.
Lettera d): Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di protezione, nonché qualsiasi altra condizione di pericolo di cui venga a conoscenza.
Lettera g): Frequentare appositi corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
(Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.)
Questo articolo chiarisce le responsabilità legali dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, indicando le sanzioni specifiche in caso di mancato rispetto delle loro attribuzioni, che includono sia pene detentive che ammende.
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