Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigenteCapo II Sanzioni
Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 163;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 164.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a).
L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
indice Titolo V Segnaletica Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro
(Art. 161-166)
Capo I Disposizioni generali
Art. 161 - Campo di applicazione
Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 164 - Informazione e formazione
Capo II Sanzioni
Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 166 - Sanzioni a carico del preposto
Titolo V: Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Lavoro
Il Titolo V del Decreto Legislativo tratta della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo le disposizioni generali riguardanti l'applicazione, le definizioni, gli obblighi del datore di lavoro, e i requisiti di informazione e formazione. Inoltre, definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle normative relative alla segnaletica di sicurezza.
Capo I: Disposizioni Generali
Articolo 161 - Campo di applicazione
L'articolo 161 stabilisce il campo di applicazione delle normative contenute nel Titolo V. Queste prescrizioni si riferiscono specificamente alla segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, escludendo la segnaletica utilizzata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo. Inoltre, prevede l'emanazione di un regolamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, per la revisione e l'integrazione della segnaletica stradale nelle attività lavorative esposte al traffico veicolare.
Articolo 162 - Definizioni
L'articolo 162 fornisce le definizioni dei termini chiave utilizzati nel Titolo V, tra cui:
Segnaletica di sicurezza: Include tutti i segnali relativi alla sicurezza o alla salute sul luogo di lavoro, utilizzando cartelli, colori, segnali luminosi o acustici, comunicazioni verbali o segnali gestuali.
Segnale di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio o informazione: Definisce i vari tipi di segnali con specifiche funzioni di prevenzione e protezione.
Altri termini tecnici: Come "cartello", "colore di sicurezza", "simbolo o pittogramma", "segnale luminoso", "segnale acustico", "comunicazione verbale" e "segnale gestuale", ognuno con il proprio significato specifico nell'ambito della segnaletica di sicurezza.
Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro
L'articolo 163 descrive gli obblighi del datore di lavoro in merito all'utilizzo della segnaletica di sicurezza. In particolare, il datore di lavoro deve:
Utilizzare la segnaletica di sicurezza quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati attraverso altri mezzi.
Adottare misure specifiche per fornire indicazioni su situazioni di rischio non coperte dagli allegati del decreto.
Regolare il traffico interno all'azienda utilizzando la segnaletica prevista dalla normativa sul traffico stradale, se applicabile.
Articolo 164 - Informazione e formazione
L'articolo 164 stabilisce che il datore di lavoro deve:
Informare i lavoratori e i rappresentanti della sicurezza su tutte le misure adottate riguardanti la segnaletica di sicurezza.
Fornire una formazione adeguata ai lavoratori, che includa istruzioni precise sul significato della segnaletica e sui comportamenti da seguire.
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