Art. 161 - Campo di applicazione
Capo I Disposizioni generali
Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

24 Agosto 2024

Art. 161. Campo di applicazione
1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

L'articolo 161 del Decreto Legislativo stabilisce le regole generali riguardanti l'applicazione della segnaletica di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Questo articolo definisce in modo specifico l'ambito di applicazione delle norme relative alla segnaletica, chiarendo quali contesti lavorativi sono coperti dalle disposizioni del decreto e quali sono esclusi.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio dell'Articolo

Prescrizioni per la Segnaletica di Sicurezza e Salute:

Il presente titolo del decreto stabilisce le prescrizioni che devono essere seguite per l'implementazione della segnaletica di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. Queste prescrizioni sono essenziali per garantire che i lavoratori siano adeguatamente informati e avvisati dei potenziali rischi e delle misure di sicurezza necessarie attraverso segnaletica appropriata.

Esclusioni dal Campo di Applicazione:

Le disposizioni del decreto non si applicano alla segnaletica utilizzata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo. Questi settori seguono normative specifiche che non rientrano nel campo di applicazione di questo decreto.

Regolamento sulla Segnaletica Stradale in Attività Lavorative:

Viene previsto che entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, i Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emettano un regolamento specifico. Questo regolamento dovrà individuare le procedure per la revisione, l'integrazione e l'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, coinvolgendo anche la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale.

Sintesi

L'articolo 161 chiarisce che le norme relative alla segnaletica di sicurezza sul lavoro sono applicabili ai luoghi di lavoro, ma non si estendono alla segnaletica utilizzata per regolare il traffico di vari mezzi di trasporto. Inoltre, introduce l'obbligo di emanare un regolamento specifico per la segnaletica stradale utilizzata in contesti lavorativi che coinvolgono traffico veicolare, con un processo di consultazione che coinvolge diversi ministeri e le parti sociali. 

indice Titolo V Segnaletica Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro
(Art. 161-166)

Titolo V: Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il Titolo V del Decreto Legislativo tratta della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo le disposizioni generali riguardanti l'applicazione, le definizioni, gli obblighi del datore di lavoro, e i requisiti di informazione e formazione. Inoltre, definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle normative relative alla segnaletica di sicurezza.

Capo I: Disposizioni Generali
Articolo 161 - Campo di applicazione

L'articolo 161 stabilisce il campo di applicazione delle normative contenute nel Titolo V. Queste prescrizioni si riferiscono specificamente alla segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, escludendo la segnaletica utilizzata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo. Inoltre, prevede l'emanazione di un regolamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, per la revisione e l'integrazione della segnaletica stradale nelle attività lavorative esposte al traffico veicolare.

Articolo 162 - Definizioni

L'articolo 162 fornisce le definizioni dei termini chiave utilizzati nel Titolo V, tra cui:

Segnaletica di sicurezza: Include tutti i segnali relativi alla sicurezza o alla salute sul luogo di lavoro, utilizzando cartelli, colori, segnali luminosi o acustici, comunicazioni verbali o segnali gestuali.
Segnale di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio o informazione: Definisce i vari tipi di segnali con specifiche funzioni di prevenzione e protezione.
Altri termini tecnici: Come "cartello", "colore di sicurezza", "simbolo o pittogramma", "segnale luminoso", "segnale acustico", "comunicazione verbale" e "segnale gestuale", ognuno con il proprio significato specifico nell'ambito della segnaletica di sicurezza.

Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro

L'articolo 163 descrive gli obblighi del datore di lavoro in merito all'utilizzo della segnaletica di sicurezza. In particolare, il datore di lavoro deve:

Utilizzare la segnaletica di sicurezza quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati attraverso altri mezzi.
Adottare misure specifiche per fornire indicazioni su situazioni di rischio non coperte dagli allegati del decreto.
Regolare il traffico interno all'azienda utilizzando la segnaletica prevista dalla normativa sul traffico stradale, se applicabile.

Articolo 164 - Informazione e formazione

L'articolo 164 stabilisce che il datore di lavoro deve:

Informare i lavoratori e i rappresentanti della sicurezza su tutte le misure adottate riguardanti la segnaletica di sicurezza.
Fornire una formazione adeguata ai lavoratori, che includa istruzioni precise sul significato della segnaletica e sui comportamenti da seguire.

Capo I Disposizioni generali

Art. 161 - Campo di applicazione

Art. 162 - Definizioni

Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro

Art. 164 - Informazione e formazione

Capo II Sanzioni

Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Art. 166 - Sanzioni a carico del preposto

Disclaimer

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