Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Capo II Sanzioni

21 Agosto 2024

Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

uattro mesi o con l’ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’Allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’Organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

L'Articolo 68 del Decreto Legislativo stabilisce le sanzioni applicabili al datore di lavoro e ai dirigenti in caso di violazione delle norme relative alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli articoli 64, 65, e 67. Le sanzioni previste variano dall'arresto all'ammenda, a seconda della gravità della violazione e della specifica norma infranta.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Sanzioni Penali e Ammende:

Violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2:

Il datore di lavoro o il dirigente è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con un'ammenda che varia da 1.116,82 a 5.360,76 euro.

Violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2:

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 558,41 a 2.010,28 euro.

Unicità della Violazione per Requisiti di Sicurezza:

Quando vi è una violazione di più precetti appartenenti a una categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro (specificati nell'Allegato IV, come ad esempio punti riguardanti strutture, vie di circolazione, ventilazione, illuminazione, etc.), questa viene considerata come un'unica violazione.
In questi casi, la pena applicata è quella prevista dal comma 1, lettera b).
L'organo di vigilanza ha l'obbligo di specificare, durante la contestazione, quali precetti sono stati violati.

Sintesi

L'Art. 68 prevede sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le sanzioni variano dall'arresto a multe pecuniarie, a seconda della gravità della violazione. In caso di violazione di più norme omogenee, queste vengono considerate come un'unica infrazione, con sanzioni corrispondenti.

il Capo i-iI Del Titolo II LUOGHI DI LAVORO stabilisce le definizioni e i requisiti generali per garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri per i lavoratori e relative sanzioni.

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 62 - Definizioni:

Questo articolo definisce i "luoghi di lavoro" ai fini dell'applicazione delle norme di sicurezza previste dal decreto. Include tutte le aree destinate a ospitare posti di lavoro all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altra area accessibile ai lavoratori durante lo svolgimento delle loro attività lavorative. Sono esclusi da questa definizione i mezzi di trasporto, i cantieri temporanei o mobili, le industrie estrattive, i pescherecci e i terreni agricoli o forestali.

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza:

I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi requisiti riguardano vari aspetti, tra cui la stabilità strutturale, la ventilazione, l'illuminazione, le condizioni termiche e l'assenza di pericoli, come la possibilità di cadute, esposizione a sostanze nocive, e rischio di incendio.

Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro:

Il datore di lavoro è obbligato a garantire che i luoghi di lavoro rispettino i requisiti di sicurezza e salute stabiliti dall'articolo 63. Questo include la manutenzione regolare degli ambienti, l'adozione di misure preventive contro i rischi, e la formazione dei lavoratori sui pericoli presenti nel loro ambiente di lavoro.

Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei:

È vietato utilizzare locali sotterranei o semisotterranei come luoghi di lavoro, a meno che non siano rispettati specifici requisiti di sicurezza, come adeguata ventilazione, illuminazione e protezione contro l'umidità. L'utilizzo di tali locali è ammesso solo in condizioni particolari, come per lavori di emergenza o per brevi periodi.

Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento:

Questo articolo riguarda le misure di sicurezza necessarie per i lavori svolti in ambienti dove si sospetta la presenza di inquinamento, come pozzi, cisterne, fosse o altre aree chiuse. Tali lavori richiedono l'adozione di misure di protezione specifiche per prevenire rischi come l'inalazione di gas nocivi, la mancanza di ossigeno o il rischio di esplosioni.

Art. 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio:

Il datore di lavoro è tenuto a notificare all'organo di vigilanza territorialmente competente l'inizio di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o in locali sotterranei o semisotterranei. La notifica deve essere effettuata prima dell'inizio delle attività lavorative e deve includere una descrizione delle misure di sicurezza adottate.

Capo II - Sanzioni

Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente:

Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro comportano sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti. Le sanzioni variano in base alla gravità delle infrazioni e possono includere ammende o l'arresto. In particolare, la mancata conformità ai requisiti di sicurezza (come indicato negli articoli precedenti) e la mancata notifica delle attività in ambienti a rischio comportano pene più severe, soprattutto se queste violazioni mettono seriamente a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Sintesi

Il Capo I stabilisce le definizioni e i requisiti generali per garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri per i lavoratori. Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurarsi che tali luoghi siano conformi alle norme di sicurezza, adottando misure preventive e mantenendo adeguate condizioni di lavoro. Specifiche norme riguardano l'uso di locali sotterranei e lavori in ambienti sospetti di inquinamento, per i quali è obbligatoria la notifica all'organo di vigilanza.

Il Capo II prevede sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti che non rispettano queste norme. Le pene variano da ammende a pene detentive, a seconda della gravità delle violazioni, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi e alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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