Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei
1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
L'articolo 65 del decreto legislativo impone un divieto generale sull'uso di locali sotterranei o semisotterranei come luoghi di lavoro, a meno che non vi siano particolari esigenze tecniche che lo giustifichino. In tali casi, il datore di lavoro deve garantire adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. L'uso di questi spazi può essere autorizzato dall'organo di vigilanza anche per altre lavorazioni, purché non comportino emissioni nocive e siano rispettate tutte le normative di sicurezza.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Vietato Utilizzare Locali Sotterranei per Attività Lavorative:
Divieto Generale: L'articolo stabilisce che è vietato destinare al lavoro locali chiusi che siano situati sotto il livello del suolo, cioè sotterranei o semisotterranei. Questo divieto è imposto per prevenire rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, data la possibile inadeguatezza di tali spazi in termini di aerazione, illuminazione e altri fattori di salubrità.
Deroghe per Esigenze Tecniche Particolari: In casi eccezionali, dove sussistono particolari esigenze tecniche, è possibile destinare tali locali a uso lavorativo. In questi casi, il datore di lavoro è obbligato a garantire che i locali siano dotati di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima per tutelare la salute dei lavoratori.
Autorizzazioni dall'Organo di Vigilanza: L'organo di vigilanza può autorizzare l'uso di locali sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni, purché non vi siano emissioni di agenti nocivi e siano rispettate le condizioni stabilite al comma 2. Questo implica che, oltre alla deroga tecnica, il rispetto delle normative generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro è fondamentale.
Sintesi
L'articolo 65 impone un divieto generale sull'uso di locali sotterranei o semisotterranei come luoghi di lavoro, a meno che non vi siano particolari esigenze tecniche che lo giustifichino. In tali casi, il datore di lavoro deve garantire adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. L'uso di questi spazi può essere autorizzato dall'organo di vigilanza anche per altre lavorazioni, purché non comportino emissioni nocive e siano rispettate tutte le normative di sicurezza.
il Capo i-iI Del Titolo II LUOGHI DI LAVORO stabilisce le definizioni e i requisiti generali per garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri per i lavoratori e relative sanzioni.
Art. 62 - Definizioni:
Questo articolo definisce i "luoghi di lavoro" ai fini dell'applicazione delle norme di sicurezza previste dal decreto. Include tutte le aree destinate a ospitare posti di lavoro all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altra area accessibile ai lavoratori durante lo svolgimento delle loro attività lavorative. Sono esclusi da questa definizione i mezzi di trasporto, i cantieri temporanei o mobili, le industrie estrattive, i pescherecci e i terreni agricoli o forestali.
Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza:
I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi requisiti riguardano vari aspetti, tra cui la stabilità strutturale, la ventilazione, l'illuminazione, le condizioni termiche e l'assenza di pericoli, come la possibilità di cadute, esposizione a sostanze nocive, e rischio di incendio.
Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro è obbligato a garantire che i luoghi di lavoro rispettino i requisiti di sicurezza e salute stabiliti dall'articolo 63. Questo include la manutenzione regolare degli ambienti, l'adozione di misure preventive contro i rischi, e la formazione dei lavoratori sui pericoli presenti nel loro ambiente di lavoro.
Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei:
È vietato utilizzare locali sotterranei o semisotterranei come luoghi di lavoro, a meno che non siano rispettati specifici requisiti di sicurezza, come adeguata ventilazione, illuminazione e protezione contro l'umidità. L'utilizzo di tali locali è ammesso solo in condizioni particolari, come per lavori di emergenza o per brevi periodi.
Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento:
Questo articolo riguarda le misure di sicurezza necessarie per i lavori svolti in ambienti dove si sospetta la presenza di inquinamento, come pozzi, cisterne, fosse o altre aree chiuse. Tali lavori richiedono l'adozione di misure di protezione specifiche per prevenire rischi come l'inalazione di gas nocivi, la mancanza di ossigeno o il rischio di esplosioni.
Art. 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio:
Il datore di lavoro è tenuto a notificare all'organo di vigilanza territorialmente competente l'inizio di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o in locali sotterranei o semisotterranei. La notifica deve essere effettuata prima dell'inizio delle attività lavorative e deve includere una descrizione delle misure di sicurezza adottate.
Capo II - Sanzioni
Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente:
Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro comportano sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti. Le sanzioni variano in base alla gravità delle infrazioni e possono includere ammende o l'arresto. In particolare, la mancata conformità ai requisiti di sicurezza (come indicato negli articoli precedenti) e la mancata notifica delle attività in ambienti a rischio comportano pene più severe, soprattutto se queste violazioni mettono seriamente a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Sintesi
Il Capo I stabilisce le definizioni e i requisiti generali per garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri per i lavoratori. Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurarsi che tali luoghi siano conformi alle norme di sicurezza, adottando misure preventive e mantenendo adeguate condizioni di lavoro. Specifiche norme riguardano l'uso di locali sotterranei e lavori in ambienti sospetti di inquinamento, per i quali è obbligatoria la notifica all'organo di vigilanza.
Il Capo II prevede sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti che non rispettano queste norme. Le pene variano da ammende a pene detentive, a seconda della gravità delle violazioni, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi e alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Indice Titolo II Luoghi di lavoro (Art. 62-68)
Capo I Disposizioni generali
Art. 62 - Definizioni
Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Art. 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
Capo II Sanzioni
Disclaimer
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