Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

21 Agosto 2024

Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:


a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

L'Articolo 67 del Decreto Legislativo stabilisce l'obbligo per i datori di lavoro di notificare all'organo di vigilanza territoriale competente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, informazioni specifiche riguardanti la costruzione, la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione di edifici o locali destinati a lavorazioni industriali. Questo adempimento è necessario per garantire che le nuove costruzioni o modifiche rispettino le normative di settore e tutelino la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Obbligo di Comunicazione: Il datore di lavoro è tenuto a informare l'organo di vigilanza competente per territorio nei casi in cui si realizzino o si modifichino edifici o locali destinati a lavorazioni industriali. Le informazioni da comunicare includono:

Una descrizione dettagliata dell'oggetto delle lavorazioni industriali e delle principali modalità con cui queste vengono eseguite.
Una descrizione delle caratteristiche strutturali dei locali e degli impianti utilizzati.

Modalità di Comunicazione:

La comunicazione deve essere effettuata attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, un decreto ministeriale definirà le informazioni da trasmettere e approverà i modelli uniformi da utilizzare per la comunicazione.

Trasmissione Telematica: Le amministrazioni che ricevono queste comunicazioni sono obbligate a trasmettere le informazioni in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio, garantendo così un flusso informativo efficace e tempestivo.

Ambito di Applicazione:

Questo obbligo di comunicazione si applica ai luoghi di lavoro dove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, ampliando così il campo di applicazione anche a piccole realtà aziendali.

Normativa Transitoria:

Fino all'adozione del decreto previsto al comma 2, restano in vigore le disposizioni di cui al comma 1, assicurando continuità nella gestione delle notifiche.

Sintesi

L'Art. 67 impone ai datori di lavoro l'obbligo di notificare all'organo di vigilanza competente le informazioni relative alla costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici destinati a lavorazioni industriali. Le comunicazioni devono essere effettuate tramite lo sportello unico per le attività produttive, includendo dettagli sulle lavorazioni e sulle caratteristiche dei locali. Questo obbligo si applica ai luoghi di lavoro con più di tre lavoratori, garantendo un controllo adeguato sulla conformità delle strutture alle normative di sicurezza.

il Capo i-iI Del Titolo II LUOGHI DI LAVORO stabilisce le definizioni e i requisiti generali per garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri per i lavoratori e relative sanzioni.

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 62 - Definizioni:

Questo articolo definisce i "luoghi di lavoro" ai fini dell'applicazione delle norme di sicurezza previste dal decreto. Include tutte le aree destinate a ospitare posti di lavoro all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altra area accessibile ai lavoratori durante lo svolgimento delle loro attività lavorative. Sono esclusi da questa definizione i mezzi di trasporto, i cantieri temporanei o mobili, le industrie estrattive, i pescherecci e i terreni agricoli o forestali.

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza:

I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi requisiti riguardano vari aspetti, tra cui la stabilità strutturale, la ventilazione, l'illuminazione, le condizioni termiche e l'assenza di pericoli, come la possibilità di cadute, esposizione a sostanze nocive, e rischio di incendio.

Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro:

Il datore di lavoro è obbligato a garantire che i luoghi di lavoro rispettino i requisiti di sicurezza e salute stabiliti dall'articolo 63. Questo include la manutenzione regolare degli ambienti, l'adozione di misure preventive contro i rischi, e la formazione dei lavoratori sui pericoli presenti nel loro ambiente di lavoro.

Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei:

È vietato utilizzare locali sotterranei o semisotterranei come luoghi di lavoro, a meno che non siano rispettati specifici requisiti di sicurezza, come adeguata ventilazione, illuminazione e protezione contro l'umidità. L'utilizzo di tali locali è ammesso solo in condizioni particolari, come per lavori di emergenza o per brevi periodi.

Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento:

Questo articolo riguarda le misure di sicurezza necessarie per i lavori svolti in ambienti dove si sospetta la presenza di inquinamento, come pozzi, cisterne, fosse o altre aree chiuse. Tali lavori richiedono l'adozione di misure di protezione specifiche per prevenire rischi come l'inalazione di gas nocivi, la mancanza di ossigeno o il rischio di esplosioni.

Art. 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio:

Il datore di lavoro è tenuto a notificare all'organo di vigilanza territorialmente competente l'inizio di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o in locali sotterranei o semisotterranei. La notifica deve essere effettuata prima dell'inizio delle attività lavorative e deve includere una descrizione delle misure di sicurezza adottate.

Capo II - Sanzioni

Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente:

Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro comportano sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti. Le sanzioni variano in base alla gravità delle infrazioni e possono includere ammende o l'arresto. In particolare, la mancata conformità ai requisiti di sicurezza (come indicato negli articoli precedenti) e la mancata notifica delle attività in ambienti a rischio comportano pene più severe, soprattutto se queste violazioni mettono seriamente a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Sintesi

Il Capo I stabilisce le definizioni e i requisiti generali per garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri per i lavoratori. Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurarsi che tali luoghi siano conformi alle norme di sicurezza, adottando misure preventive e mantenendo adeguate condizioni di lavoro. Specifiche norme riguardano l'uso di locali sotterranei e lavori in ambienti sospetti di inquinamento, per i quali è obbligatoria la notifica all'organo di vigilanza.

Il Capo II prevede sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti che non rispettano queste norme. Le pene variano da ammende a pene detentive, a seconda della gravità delle violazioni, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi e alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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