Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

21 Agosto 2024

Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.


4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

L'articolo 63 del decreto legislativo definisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi a specifici requisiti di salute e sicurezza descritti nell'Allegato IV del decreto. Particolare attenzione deve essere data alla progettazione e alla strutturazione dei luoghi di lavoro per garantire l'accessibilità ai lavoratori disabili.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Requisiti Generali per i Luoghi di Lavoro:

Conformità agli Allegati: I luoghi di lavoro devono rispettare i requisiti specificati nell'Allegato IV del decreto legislativo, che stabilisce le condizioni tecniche e strutturali per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro.

Considerazione per i Lavoratori Disabili: I luoghi di lavoro devono essere progettati e strutturati tenendo in considerazione le esigenze dei lavoratori disabili. Questo include accessibilità e fruibilità per porte, vie di circolazione, ascensori e pulsantiere, scale, docce, servizi igienici e postazioni di lavoro.

Applicazione Specifica: L'obbligo di considerare i lavoratori disabili si applica principalmente ai nuovi luoghi di lavoro o alle modifiche apportate dopo il 1° gennaio 1993. Tuttavia, per i luoghi di lavoro preesistenti, è comunque necessario adottare misure adeguate per garantire la mobilità e l'accesso ai servizi igienici.

Esenzioni e Misure Alternative: In presenza di vincoli urbanistici o architettonici che impediscono l'adeguamento dei luoghi di lavoro ai requisiti previsti, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e autorizzazione dell'organo di vigilanza competente, può adottare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

Sintesi

L'articolo 63 stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi a specifici requisiti di salute e sicurezza descritti nell'Allegato IV del decreto. Particolare attenzione deve essere data alla progettazione e alla strutturazione dei luoghi di lavoro per garantire l'accessibilità ai lavoratori disabili. Per i luoghi di lavoro esistenti prima del 1993, se non è possibile un'adeguata conformità, devono essere comunque adottate misure idonee per facilitare la mobilità e l'accesso ai servizi essenziali. In caso di vincoli strutturali, il datore di lavoro può adottare misure alternative, previa consultazione e autorizzazione, per mantenere un livello di sicurezza equivalente.

il Capo i-iI Del Titolo II LUOGHI DI LAVORO stabilisce le definizioni e i requisiti generali per garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri per i lavoratori e relative sanzioni.

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 62 - Definizioni:

Questo articolo definisce i "luoghi di lavoro" ai fini dell'applicazione delle norme di sicurezza previste dal decreto. Include tutte le aree destinate a ospitare posti di lavoro all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altra area accessibile ai lavoratori durante lo svolgimento delle loro attività lavorative. Sono esclusi da questa definizione i mezzi di trasporto, i cantieri temporanei o mobili, le industrie estrattive, i pescherecci e i terreni agricoli o forestali.

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza:

I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi requisiti riguardano vari aspetti, tra cui la stabilità strutturale, la ventilazione, l'illuminazione, le condizioni termiche e l'assenza di pericoli, come la possibilità di cadute, esposizione a sostanze nocive, e rischio di incendio.

Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro:

Il datore di lavoro è obbligato a garantire che i luoghi di lavoro rispettino i requisiti di sicurezza e salute stabiliti dall'articolo 63. Questo include la manutenzione regolare degli ambienti, l'adozione di misure preventive contro i rischi, e la formazione dei lavoratori sui pericoli presenti nel loro ambiente di lavoro.

Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei:

È vietato utilizzare locali sotterranei o semisotterranei come luoghi di lavoro, a meno che non siano rispettati specifici requisiti di sicurezza, come adeguata ventilazione, illuminazione e protezione contro l'umidità. L'utilizzo di tali locali è ammesso solo in condizioni particolari, come per lavori di emergenza o per brevi periodi.

Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento:

Questo articolo riguarda le misure di sicurezza necessarie per i lavori svolti in ambienti dove si sospetta la presenza di inquinamento, come pozzi, cisterne, fosse o altre aree chiuse. Tali lavori richiedono l'adozione di misure di protezione specifiche per prevenire rischi come l'inalazione di gas nocivi, la mancanza di ossigeno o il rischio di esplosioni.

Art. 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio:

Il datore di lavoro è tenuto a notificare all'organo di vigilanza territorialmente competente l'inizio di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o in locali sotterranei o semisotterranei. La notifica deve essere effettuata prima dell'inizio delle attività lavorative e deve includere una descrizione delle misure di sicurezza adottate.

Capo II - Sanzioni

Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente:

Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro comportano sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti. Le sanzioni variano in base alla gravità delle infrazioni e possono includere ammende o l'arresto. In particolare, la mancata conformità ai requisiti di sicurezza (come indicato negli articoli precedenti) e la mancata notifica delle attività in ambienti a rischio comportano pene più severe, soprattutto se queste violazioni mettono seriamente a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Sintesi

Il Capo I stabilisce le definizioni e i requisiti generali per garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri per i lavoratori. Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurarsi che tali luoghi siano conformi alle norme di sicurezza, adottando misure preventive e mantenendo adeguate condizioni di lavoro. Specifiche norme riguardano l'uso di locali sotterranei e lavori in ambienti sospetti di inquinamento, per i quali è obbligatoria la notifica all'organo di vigilanza.

Il Capo II prevede sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti che non rispettano queste norme. Le pene variano da ammende a pene detentive, a seconda della gravità delle violazioni, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi e alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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