Art. 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Capo II Sanzioni
Art. 170. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 fino a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2.
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 169, comma 1.
Indice Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
(Art. 167-171)
Capo I Disposizioni generali
Art. 167 - Campo di applicazione
Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 169 - Informazione, formazione e addestramento
Capo II Sanzioni
Art. 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 171 - Sanzioni a carico del preposto
Il Titolo VI del Decreto Legislativo si occupa della regolamentazione della movimentazione manuale dei carichi, un'attività lavorativa che comporta rischi significativi per la salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda le patologie da sovraccarico biomeccanico, come le affezioni dorso-lombari. Questo titolo è suddiviso in due capi: il primo dedicato alle disposizioni generali e il secondo alle sanzioni.
Capo I: Disposizioni Generali
Articolo 167 - Campo di applicazione: L'articolo stabilisce che le norme del Titolo VI si applicano a tutte le attività lavorative che comportano movimentazione manuale dei carichi e che possono esporre i lavoratori a rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico. Viene fornita una definizione di "movimentazione manuale dei carichi" come tutte le operazioni di trasporto o sostegno di un carico da parte dei lavoratori, compresi sollevamento, spinta, tirata e spostamento. Inoltre, vengono definite le "patologie da sovraccarico biomeccanico", includendo le malattie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro: Questo articolo impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per ridurre il rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi. Il datore di lavoro deve prioritariamente evitare la movimentazione manuale mediante l'uso di attrezzature meccaniche. Quando ciò non è possibile, deve organizzare il lavoro e fornire i mezzi necessari per ridurre i rischi, valutare le condizioni di sicurezza, e assicurare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. Le norme tecniche, le buone prassi e le linee guida costituiscono i criteri di riferimento per l'adempimento di questi obblighi.
Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento: Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori tutte le informazioni pertinenti riguardanti il peso e le caratteristiche dei carichi da movimentare. Deve inoltre garantire una formazione adeguata sui rischi legati alla movimentazione manuale e sulle corrette modalità di esecuzione delle attività. Infine, il datore di lavoro deve fornire un addestramento pratico specifico sulle manovre da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali.
Capo II: Sanzioni
Questa sezione, pur non dettagliata nei singoli articoli in questa richiesta, generalmente prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Capo I. Le sanzioni possono variare da ammende a pene più severe, come l'arresto, in base alla gravità delle violazioni e ai rischi a cui sono esposti i lavoratori.
Sintesi: Il Titolo VI del Decreto Legislativo fornisce un quadro normativo essenziale per la tutela dei lavoratori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi. Esso stabilisce obblighi specifici per il datore di lavoro in termini di prevenzione, informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico. Le sanzioni previste nel Capo II assicurano il rispetto delle disposizioni, garantendo così un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative.
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.