Art. 286 septies - Sanzioni
Articolo 286-septies. - Sanzioni
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies.
Indice Titolo X-bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Art. 286 bis-Art. 286 septies)
Art. 286 bis - Ambito di applicazione
Art. 286 quater - Misure generali di tutela
Art. 286 quinquies - Valutazione dei rischi
Art. 286 sexies - Misure di prevenzione specifiche
Il Titolo X-bis del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 riguarda la protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Questo titolo introduce una serie di articoli specificamente pensati per tutelare i lavoratori del settore sanitario da rischi associati all'uso di dispositivi medici taglienti e acuminati, come aghi e strumenti chirurgici.
Articoli principali:
Art. 286-bis - Ambito di applicazione: Questo articolo definisce il campo di applicazione delle norme, stabilendo che le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori operanti in strutture sanitarie, indipendentemente dalla loro tipologia contrattuale, inclusi tirocinanti, apprendisti, lavoratori a tempo determinato e somministrati, studenti in corsi di formazione sanitaria e subfornitori.
Art. 286-ter - Definizioni: Fornisce le definizioni fondamentali per l'applicazione del Titolo X-bis, tra cui "luoghi di lavoro interessati", "dispositivi medici taglienti", "misure di prevenzione specifiche" e "subfornitore". Queste definizioni sono cruciali per comprendere a pieno l'ambito e l'applicazione delle misure preventive.
Art. 286-quater - Misure generali di tutela: Stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, adottando una serie di misure preventive che includono l'uso di tecnologie avanzate, la formazione adeguata del personale, la partecipazione attiva dei lavoratori nella prevenzione, e la sensibilizzazione sui rischi.
Art. 286-quinquies - Valutazione dei rischi: Questo articolo impone al datore di lavoro di valutare i rischi associati all'uso di dispositivi medici taglienti, coprendo tutte le situazioni che potrebbero comportare ferite e contatto con potenziali veicoli di infezione, e di adottare le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi.
Art. 286-sexies - Misure di prevenzione specifiche: Prevede l'adozione di specifiche misure preventive qualora la valutazione dei rischi evidenzi un rischio significativo di ferite da taglio o punta e infezioni. Queste misure comprendono la definizione di procedure sicure per l'uso e lo smaltimento dei dispositivi medici taglienti, l'eliminazione di oggetti taglienti quando non necessari, l'adozione di dispositivi con protezioni, il divieto di reincappucciamento manuale degli aghi senza protezione, la sorveglianza sanitaria, e la formazione e informazione dei lavoratori.
Art. 286-septies - Sanzioni: Stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni previste nel Titolo X-bis, fornendo un meccanismo di enforcement per garantire che le misure di protezione siano effettivamente adottate e rispettate.
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