Art. 286 sexies - Misure di prevenzione specifiche
Articolo 286-sexies. - Misure di prevenzione specifiche
1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:
a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di disposi tivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l’efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
b) eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;
c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;
e) sorveglianza sanitaria;
f) effettuazione di formazione in ordine a: 1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza; 2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post- esposizione; 3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.
g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicur ezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all’esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall’utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;
h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per: 1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso,
l’assistenza psicologica; 2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l’individuazione
di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l’analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.
L'Articolo 286-sexies del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 prescrive le misure specifiche che il datore di lavoro deve adottare qualora la valutazione dei rischi (come stabilito nell'articolo 286-quinquies) evidenzi il rischio di ferite da taglio o puntura e il conseguente rischio di infezione. L'articolo delinea una serie di azioni preventive mirate a proteggere i lavoratori esposti a tali rischi, con particolare attenzione all'uso sicuro dei dispositivi medici taglienti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio delle disposizioni:
Procedure di utilizzo e smaltimento sicuro:
Il datore di lavoro deve definire e attuare procedure sicure per l'uso e l'eliminazione di dispositivi medici taglienti e rifiuti contaminati. Devono essere installati contenitori tecnicamente sicuri e ben segnalati, posizionati vicino alle aree di utilizzo, per garantire la sicurezza nella manipolazione e nello smaltimento.
Queste procedure devono essere sottoposte a valutazioni periodiche per verificarne l'efficacia e integrate nei programmi di formazione dei lavoratori.
Eliminazione e sostituzione degli oggetti taglienti:
Deve essere eliminato l'uso di oggetti taglienti o acuminati quando non strettamente necessario.
Si devono adottare dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e sicurezza per prevenire le ferite.
Divieto di reincappucciamento manuale degli aghi:
È vietata la pratica del reincappucciamento manuale degli aghi a meno che non siano utilizzati dispositivi di protezione specifici.
Sorveglianza sanitaria:
I lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria adeguata, con particolare attenzione ai rischi di esposizione e alle misure preventive adottate.
Formazione dei lavoratori:
Il datore di lavoro deve fornire formazione specifica riguardante:
L'uso corretto dei dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione.
Le procedure di notifica e risposta post-esposizione.
Le misure di profilassi da adottare in caso di ferite o punture.
Informazione e sensibilizzazione:
È necessaria un'adeguata informazione attraverso attività di sensibilizzazione, promossa anche in collaborazione con associazioni sindacali e rappresentanti dei lavoratori. Queste attività devono includere la diffusione di materiale informativo su:
Programmi di sostegno post-infortunio.
Rischi associati all'esposizione a sangue e liquidi organici.
Norme di sicurezza e procedure corrette di uso e smaltimento dei dispositivi medici.
Importanza della segnalazione degli infortuni e dei dettagli relativi al loro accadimento.
Vantaggi e inconvenienti della vaccinazione, con i vaccini forniti gratuitamente ai lavoratori e agli studenti.
Procedure in caso di ferimento:
Devono essere previste procedure specifiche per affrontare i casi di ferimento, tra cui:
Fornire cure immediate, inclusa la profilassi post-esposizione, esami medici necessari e assistenza psicologica, se del caso.
Garantire una corretta notifica e monitoraggio degli incidenti per identificare misure preventive adeguate. La riservatezza del lavoratore deve essere garantita durante tutto il processo.
Sintesi: L'Articolo 286-sexies del Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce misure specifiche che il datore di lavoro deve adottare per prevenire ferite e infezioni causate da dispositivi medici taglienti. Queste includono l'elaborazione di procedure sicure per l'uso e lo smaltimento di tali dispositivi, la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, e l'adozione di dispositivi con meccanismi di sicurezza. Viene altresì vietata la pratica del reincappucciamento manuale degli aghi, e si sottolinea l'importanza di fornire informazioni adeguate e di attuare procedure specifiche in caso di ferimenti.
Indice Titolo X-bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Art. 286 bis-Art. 286 septies)
Art. 286 bis - Ambito di applicazione
Art. 286 quater - Misure generali di tutela
Art. 286 quinquies - Valutazione dei rischi
Art. 286 sexies - Misure di prevenzione specifiche
Il Titolo X-bis del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 riguarda la protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Questo titolo introduce una serie di articoli specificamente pensati per tutelare i lavoratori del settore sanitario da rischi associati all'uso di dispositivi medici taglienti e acuminati, come aghi e strumenti chirurgici.
Articoli principali:
Art. 286-bis - Ambito di applicazione: Questo articolo definisce il campo di applicazione delle norme, stabilendo che le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori operanti in strutture sanitarie, indipendentemente dalla loro tipologia contrattuale, inclusi tirocinanti, apprendisti, lavoratori a tempo determinato e somministrati, studenti in corsi di formazione sanitaria e subfornitori.
Art. 286-ter - Definizioni: Fornisce le definizioni fondamentali per l'applicazione del Titolo X-bis, tra cui "luoghi di lavoro interessati", "dispositivi medici taglienti", "misure di prevenzione specifiche" e "subfornitore". Queste definizioni sono cruciali per comprendere a pieno l'ambito e l'applicazione delle misure preventive.
Art. 286-quater - Misure generali di tutela: Stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, adottando una serie di misure preventive che includono l'uso di tecnologie avanzate, la formazione adeguata del personale, la partecipazione attiva dei lavoratori nella prevenzione, e la sensibilizzazione sui rischi.
Art. 286-quinquies - Valutazione dei rischi: Questo articolo impone al datore di lavoro di valutare i rischi associati all'uso di dispositivi medici taglienti, coprendo tutte le situazioni che potrebbero comportare ferite e contatto con potenziali veicoli di infezione, e di adottare le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi.
Art. 286-sexies - Misure di prevenzione specifiche: Prevede l'adozione di specifiche misure preventive qualora la valutazione dei rischi evidenzi un rischio significativo di ferite da taglio o punta e infezioni. Queste misure comprendono la definizione di procedure sicure per l'uso e lo smaltimento dei dispositivi medici taglienti, l'eliminazione di oggetti taglienti quando non necessari, l'adozione di dispositivi con protezioni, il divieto di reincappucciamento manuale degli aghi senza protezione, la sorveglianza sanitaria, e la formazione e informazione dei lavoratori.
Art. 286-septies - Sanzioni: Stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni previste nel Titolo X-bis, fornendo un meccanismo di enforcement per garantire che le misure di protezione siano effettivamente adottate e rispettate.
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