Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 58. Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a euro 1.139,07 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2.847,69 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
L'articolo 58 del decreto legislativo definisce le sanzioni applicabili al medico competente in caso di violazione dei suoi obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,07 euro:
Questa sanzione si applica al medico competente in caso di violazione degli obblighi di:
Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera d)).
Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori ai rischi (art. 25, comma 1, lettera e), primo periodo).
Arresto fino a due mesi o ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro:
Questa sanzione si applica in caso di violazione degli obblighi di:
Conservare la documentazione sanitaria e predisporre la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lettera b)).
Inviare i dati aggregati sanitari e di rischio ai servizi competenti per territorio (art. 25, comma 1, lettera c)).
Fornire informazioni ai lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria e sui vantaggi della stessa (art. 25, comma 1, lettera g)).
Arresto fino a tre mesi o ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro:
Questa sanzione è prevista per la violazione degli obblighi di:
Partecipare alla valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera a)).
Comunicare al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti eventuali rischi per la salute rilevati (art. 25, comma 1, lettera l)).
Sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2.847,69 euro:
Questa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di:
Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nell’organizzazione della formazione e informazione dei lavoratori (art. 25, comma 1, lettera h)).
Comunicare ai lavoratori l’obbligo di visite periodiche e la loro frequenza (art. 25, comma 1, lettera i)).
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro:
Questa sanzione si applica per la violazione degli articoli che regolano:
L’obbligo di trasmettere le informazioni sanitarie e di rischio alle autorità competenti (art. 40, comma 1).
La documentazione e comunicazione relative agli esiti della sorveglianza sanitaria (art. 41, commi 3, 5, e 6-bis).
Queste sanzioni evidenziano la responsabilità del medico competente nel garantire la corretta gestione della sorveglianza sanitaria e nella collaborazione attiva con il datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
La Sezione I-2 Capo IV del Decreto Legislativo Delinea Le Sanzioni Penali E Amministrative Applicabili aLLE VARIE FIGURE DELLA SICUREZZA In Caso Di Violazione Delle Disposizioni In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro.
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Questo articolo stabilisce le sanzioni penali e amministrative applicabili al datore di lavoro e ai dirigenti per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le sanzioni includono l'arresto e ammende che variano in base alla gravità delle violazioni e alla tipologia di azienda. Le violazioni più gravi, soprattutto in aziende ad alto rischio o con esposizione a pericoli particolari (biologici, esplosivi, cancerogeni), comportano pene più severe. Sono previste anche sanzioni pecuniarie differenziate per mancanze specifiche nella documentazione obbligatoria e nella formazione dei lavoratori.
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Le sanzioni per i preposti (responsabili diretti della sicurezza nei luoghi di lavoro) sono stabilite per il mancato rispetto delle loro specifiche responsabilità, come la supervisione delle misure di sicurezza e la formazione dei lavoratori. Le sanzioni possono includere l'arresto e/o ammende, a seconda della gravità della violazione.
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Questo articolo prevede sanzioni per i progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori che non rispettano le norme di sicurezza nei loro ambiti di competenza. Le sanzioni si applicano se i prodotti, impianti o progetti forniti non rispettano gli standard di sicurezza previsti dalla legge, mettendo così a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Il medico competente è sanzionato per il mancato adempimento dei suoi obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Le sanzioni possono includere ammende e, in alcuni casi, anche la sospensione dall'esercizio della professione se le violazioni sono particolarmente gravi.
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Anche i lavoratori sono soggetti a sanzioni se non rispettano le norme di sicurezza o se agiscono in modo tale da mettere a rischio la propria salute o quella dei colleghi. Le sanzioni possono variare da multe a sanzioni disciplinari, a seconda della violazione commessa.
Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti
Questo articolo prevede sanzioni specifiche per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, gli artigiani e i piccoli commercianti che non rispettano le norme di sicurezza sul lavoro. Le sanzioni possono includere multe e, in alcuni casi, sospensioni delle attività.
Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale
Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa
Questo articolo disciplina le modalità con cui la persona offesa da un reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro può esercitare i propri diritti nel processo penale. Include disposizioni su come presentare denunce e richieste di risarcimento, nonché sui tempi e le modalità di partecipazione al processo.
Questo riassunto offre una panoramica dettagliata delle sanzioni e delle disposizioni legali relative alle violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, specificando le conseguenze per diverse categorie di soggetti coinvolti.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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