Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

21 Agosto 2024

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 854,30 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,18 a 427,16 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3


L'articolo 59 del decreto legislativo stabilisce le sanzioni applicabili ai lavoratori in caso di violazione delle disposizioni di sicurezza e salute sul lavoro previste dalla normativa.

Arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro:

Questa sanzione si applica ai lavoratori che violano le seguenti disposizioni:

Art. 20, comma 2: Obblighi generali dei lavoratori, tra cui:

b) Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione.
c) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto eventuali deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.
d) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
e) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
f) Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.
g) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o disposti dal medico competente.
h) Contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute previsti dalla normativa.
i) Tenere comportamenti conformi alle istruzioni ricevute in materia di sicurezza e salute.

Art. 43, comma 3, primo periodo: Relativo alla gestione delle emergenze, che stabilisce che i lavoratori designati non possono rifiutare la designazione salvo giustificato motivo.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 71,18 a 427,16 euro:

Questa sanzione è prevista per la violazione di:

Art. 20, comma 3: Disposizione che impone ai lavoratori l'obbligo di prendersi cura della propria sicurezza e della salute degli altri lavoratori presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, in conformità alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Queste sanzioni sono destinate a garantire che i lavoratori rispettino le norme di sicurezza e collaborino attivamente per mantenere un ambiente di lavoro sicuro, contribuendo così alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

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