Art. 236 - Valutazione del rischio

1 Ottobre 2024

Art. 236. Valutazione del rischio
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Il documento di cui all’articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all’allegato XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.

Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

L'articolo 236 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio specifica per l'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni. Questa valutazione è essenziale per adottare le misure preventive e protettive necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

La norma stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare una valutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione. Questa valutazione, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione dei rischi (art. 17), tiene conto di una serie di fattori specifici legati alle caratteristiche delle sostanze e delle lavorazioni, al fine di identificare e ridurre i rischi per i lavoratori.

Dettaglio delle disposizioni
Valutazione dell’esposizione (comma 1)

Il datore di lavoro è tenuto a effettuare una valutazione accurata dell'esposizione a cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione, e deve riportare i risultati nel documento di valutazione dei rischi, in conformità con l’art. 17. Questa valutazione deve includere:

Le caratteristiche delle lavorazioni, la loro durata e frequenza.
La quantità di agenti utilizzati o prodotti, e la loro concentrazione.
Le modalità di assorbimento nell’organismo, inclusa l’inalazione, l’ingestione e l’assorbimento cutaneo, nonché lo stato di aggregazione delle sostanze (solido, liquido o gassoso).

Adozione di misure preventive (comma 2)

In base ai risultati della valutazione, il datore di lavoro deve adottare le misure preventive e protettive necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Queste misure devono essere adattate alle caratteristiche specifiche di ciascun ambiente lavorativo.

Integrazione del documento di valutazione (comma 3)

Il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato con ulteriori dati specifici relativi agli agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. Tali dati includono:

Attività lavorative che comportano l’uso di sostanze pericolose o processi industriali (allegato XLII) e le ragioni per il loro impiego.
I quantitativi di sostanze utilizzate o prodotte.
Il numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti.
Il livello di esposizione e il grado della stessa, ove noto.
Le misure preventive adottate e i dispositivi di protezione individuale utilizzati.
Le indagini effettuate per cercare sostituti meno pericolosi delle sostanze utilizzate.

Revisione della valutazione (comma 5)

Il datore di lavoro è obbligato a ripetere la valutazione in caso di modifiche significative nel processo produttivo che possano influire sulla sicurezza e salute dei lavoratori. In ogni caso, la valutazione deve essere rivista ogni tre anni.

Accesso ai dati per il rappresentante della sicurezza (comma 6)

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di richiedere i dati relativi alla valutazione dell'esposizione e alle misure adottate, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 50, comma 6, che regola l’accesso alle informazioni da parte dei rappresentanti dei lavoratori.

Sintesi

Il datore di lavoro è tenuto a effettuare una valutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione per proteggere i lavoratori da questi rischi. Questa valutazione deve includere informazioni dettagliate sulle lavorazioni, quantità, concentrazioni e modalità di esposizione. Il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato con dati specifici e aggiornato periodicamente, o in caso di modifiche significative nei processi produttivi. Il rappresentante della sicurezza ha diritto di accesso ai dati relativi alla valutazione.

Articolo di legge modificato dall'Art. 11. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.