Art. 248 - Individuazione della presenza di amiantoSezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248. Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.
L'articolo 248 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, noto come "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", si concentra sulle procedure che i datori di lavoro devono seguire per individuare la presenza di amianto prima di iniziare lavori di demolizione o manutenzione. Questo articolo stabilisce misure preventive fondamentali per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto, una sostanza riconosciuta come altamente pericolosa per la salute umana.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio del Contenuto
Comma 1
Il primo comma dell'articolo 248 impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per individuare la presenza di amianto prima di intraprendere lavori di demolizione o manutenzione. Questo include la possibilità di richiedere informazioni ai proprietari degli edifici o delle strutture in cui devono essere eseguiti i lavori.
Obbligo del datore di lavoro: Prima di qualsiasi intervento che possa comportare il rischio di esposizione all'amianto, il datore di lavoro deve verificare se i materiali presenti contengono amianto. Questo è fondamentale per pianificare adeguatamente le operazioni e adottare le misure di sicurezza necessarie.
Richiesta di informazioni: Il datore di lavoro può, e in molti casi deve, chiedere ai proprietari dei locali informazioni specifiche sulla presenza di amianto. Questo è particolarmente importante in edifici costruiti prima del divieto dell'uso dell'amianto, dove la presenza di questa sostanza è più probabile.
Comma 2
Il secondo comma specifica che, nel caso in cui ci sia anche solo il minimo dubbio sulla presenza di amianto, si devono applicare tutte le disposizioni previste dal capo relativo alla protezione contro i rischi da amianto.
Dubbio sulla presenza di amianto: Se non è possibile escludere con certezza la presenza di amianto, il datore di lavoro è obbligato ad applicare le misure di sicurezza previste per il trattamento dell'amianto. Questo principio di precauzione è fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire l'esposizione accidentale.
Applicazione delle disposizioni: Le disposizioni richiamate includono l'adozione di misure protettive specifiche, come l'uso di dispositivi di protezione individuale, la delimitazione delle aree di lavoro, e la gestione sicura dei materiali contenenti amianto.
Sintesi
L'articolo 248 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, prima di avviare qualsiasi lavoro di demolizione o manutenzione, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per identificare la presenza di amianto, anche consultando i proprietari dei locali. In presenza di dubbi, è obbligato ad applicare le disposizioni specifiche per la gestione dell'amianto, seguendo un principio di precauzione per garantire la sicurezza dei lavoratori.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
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