Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro

1 Ottobre 2024

Art. 235. Sostituzione e riduzione
Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione, il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso, purché tecnicamente possibile.

Se il ricorso a un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.

3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.

3-quater. L’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell’allegato XLIII.

L'articolo 235 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le misure che il datore di lavoro deve adottare per evitare o ridurre l'utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. L'obiettivo principale è proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori riducendo al minimo l'esposizione a tali agenti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio Tecnico-Giuridico

La norma in esame specifica gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda la riduzione o l'eliminazione dell’utilizzo di agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione. Questi agenti rappresentano un grave rischio per la salute dei lavoratori, e il decreto impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure tecnicamente possibili per evitarne l'uso o ridurne l'esposizione.

Dettaglio delle disposizioni
Obbligo di sostituzione (comma 1)

Il datore di lavoro deve cercare di evitare o ridurre l’utilizzo di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro. In particolare, quando tecnicamente possibile, deve sostituire questi agenti con sostanze o procedimenti meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La sostituzione rappresenta il primo e più importante principio di prevenzione, mirato a eliminare alla radice il rischio.

Sistema chiuso per la gestione degli agenti (comma 2)

Nel caso in cui la sostituzione non sia tecnicamente possibile, il datore di lavoro deve assicurarsi che la produzione o l’utilizzo degli agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione avvenga in un sistema chiuso, riducendo al massimo l’esposizione dei lavoratori. Un sistema chiuso implica l’utilizzo di tecnologie che impediscono il contatto diretto degli operatori con le sostanze pericolose, proteggendo così la salute dei lavoratori.

Riduzione dell'esposizione (comma 3)

Se nemmeno l'uso di un sistema chiuso è tecnicamente possibile, il datore di lavoro deve assicurarsi che il livello di esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione senza soglia sia ridotto al minimo tecnicamente possibile. Questo obbligo comporta la necessità di implementare tutte le misure di prevenzione e protezione attuabili, anche se l’eliminazione totale del rischio non è possibile.

Sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia (comma 3-bis)

Quando una sostanza tossica per la riproduzione ha un valore soglia, ma non è possibile utilizzarla in un sistema chiuso, il datore di lavoro deve ridurre al minimo il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori, applicando misure preventive e protettive che limitino l’esposizione al livello più basso tecnicamente possibile.

Altre sostanze tossiche per la riproduzione (comma 3-ter)

Per le sostanze tossiche per la riproduzione che non rientrano tra quelle prive di soglia o con valore soglia, il datore di lavoro deve comunque applicare quanto previsto per le sostanze con valore soglia (comma 3-bis). In questo caso, nella valutazione dei rischi (art. 236), il datore di lavoro deve considerare che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per tali sostanze. Di conseguenza, devono essere adottate misure appropriate per proteggere i lavoratori.

Rispetto dei valori limite (comma 3-quater)

Infine, il datore di lavoro è tenuto a garantire che l’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione non superi il valore limite stabilito nell’allegato XLIII. I valori limite sono determinati per ridurre al minimo il rischio per la salute dei lavoratori, e il loro rispetto è un obbligo imprescindibile per il datore di lavoro.

Sintesi

La norma stabilisce una gerarchia di misure che il datore di lavoro deve adottare per ridurre i rischi associati all’esposizione a agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione:

Sostituzione con sostanze meno pericolose, se tecnicamente possibile.
Uso di sistemi chiusi per impedire l’esposizione, qualora la sostituzione non sia fattibile.
Riduzione dell’esposizione al livello più basso tecnicamente possibile nel caso in cui l'uso di sistemi chiusi non sia fattibile.
Applicazione delle misure preventive per le sostanze tossiche per la riproduzione con e senza soglia.
Obbligo di non superare i valori limite di esposizione previsti nell’allegato XLIII.

Articolo modificato dall'Art. 10. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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