Art. 245 - Adeguamenti normativi
Art. 245. Adeguamenti normativi
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
L'articolo 245 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina il processo di adeguamento normativo relativo alla classificazione e alla gestione delle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Questo processo è gestito attraverso il lavoro della Commissione consultiva tossicologica nazionale, che ha il compito di identificare e aggiornare l'elenco di tali sostanze, pur se non già classificate ai sensi di specifiche normative precedenti.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio delle Disposizioni:
Identificazione Periodica delle Sostanze:
La Commissione consultiva tossicologica nazionale ha il compito di identificare periodicamente le sostanze che, pur non essendo classificate ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono comunque ai criteri di classificazione stabiliti per le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione.
La Commissione fornisce anche consulenza ai Ministeri del Lavoro e della Salute su richiesta, in materia di classificazione di agenti chimici pericolosi.
Aggiornamento degli Allegati Normativi:
Con un decreto congiunto dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Salute, sentita la Commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale, vengono aggiornati gli allegati XLII (sostanze cancerogene o mutagene) e XLIII (valori limite di esposizione professionale) del Decreto Legislativo 81/2008.
L'aggiornamento degli allegati è effettuato in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative e specifiche comunitarie o internazionali, e delle conoscenze scientifiche nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni.
Inoltre, viene pubblicato un elenco delle sostanze individuate dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale ai sensi del comma 1.
La Commissione Consultiva Permanente e la Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale sono due organi importanti nel contesto della legislazione e della regolamentazione in Italia, soprattutto in ambiti come la sicurezza sul lavoro e la salute pubblica. Ecco una panoramica di ciascuna:
1. Commissione Consultiva Permanente
Ruolo: La Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è un organismo istituito per fornire pareri, indicazioni e raccomandazioni al governo italiano in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Funzioni:
Formulare proposte e pareri per migliorare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Monitorare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate a livello nazionale.
Promuovere la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Collaborare con altre istituzioni e organismi competenti in materia di salute e sicurezza.
Composizione: È composta da rappresentanti di ministeri, sindacati, datori di lavoro, enti pubblici e altre organizzazioni che operano nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.
2. Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale
Ruolo: La Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale è un organo tecnico consultivo con il compito di valutare e fornire pareri sulla tossicità di sostanze chimiche, prodotti e agenti presenti nell'ambiente o utilizzati in vari settori industriali e agricoli.
Funzioni:
Valutare la tossicità di nuove sostanze chimiche introdotte sul mercato.
Esprimere pareri su questioni relative alla salute pubblica connesse all'esposizione a sostanze tossiche.
Collaborare con altre istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale, per la gestione del rischio chimico.
Aggiornare periodicamente le liste di sostanze pericolose in base alle nuove evidenze scientifiche.
Composizione: Comprende esperti in tossicologia, chimica, medicina del lavoro, epidemiologia e altre discipline rilevanti, provenienti da istituzioni accademiche, enti di ricerca e ministeri.
Differenze principali:
Campo d'azione: La Commissione Consultiva Permanente si concentra principalmente sulla sicurezza e la salute sul lavoro, mentre la Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale si occupa specificamente della valutazione tossicologica delle sostanze chimiche.
Composizione e competenze: Sebbene entrambe le commissioni abbiano una composizione multidisciplinare, la Commissione Tossicologica include più esperti tecnici in chimica e tossicologia, mentre la Commissione Consultiva Permanente ha una composizione più orientata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Decreto Legislativo 52/1997 ha subito diverse modifiche nel corso degli anni per allinearsi con l'evoluzione delle normative europee e internazionali, in particolare:
Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008): Introduzione di nuove norme europee sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche. Questo regolamento ha sostituito gradualmente le precedenti normative, compreso il Decreto Legislativo 52/1997, implementando il sistema GHS (Globally Harmonized System) delle Nazioni Unite.
REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006): Ha introdotto un sistema di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche in Europa. Anche questo ha avuto un impatto sulle normative nazionali come il D.Lgs. 52/1997.
Con queste integrazioni, la normativa italiana è stata armonizzata con il quadro regolatorio europeo, facilitando la gestione e il controllo delle sostanze chimiche pericolose a livello comunitario.
Allegato XLII: Sostanze Cancerogene o Mutagene
L'Allegato XLII elenca specificamente le sostanze, le miscele e i processi considerati cancerogeni o mutageni per l'uomo. Queste sostanze sono suddivise in categorie in base al loro grado di pericolosità e agli effetti sulla salute. L'elenco comprende:
Sostanze classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B, secondo il regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008), ossia quelle sostanze che sono riconosciute o presunte essere cancerogene per l'uomo.
Sostanze classificate come mutagene di categoria 1A o 1B, anch'esse secondo il regolamento CLP, ossia quelle sostanze che possono indurre mutazioni genetiche.
Principali obblighi:
Valutazione dei rischi: Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione specifica dei rischi legati all'esposizione a tali sostanze, adottando tutte le misure necessarie per ridurre l'esposizione a livelli più bassi possibili.
Misure di prevenzione e protezione: Devono essere adottate misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori.
Monitoraggio e sorveglianza sanitaria: I lavoratori esposti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.
Allegato XLIII: Valori Limite di Esposizione Professionale
L'Allegato XLIII stabilisce i Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP) per una serie di agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro. Questi valori rappresentano la concentrazione massima di una sostanza alla quale i lavoratori possono essere esposti senza rischi significativi per la salute, durante un periodo di riferimento.
Principali caratteristiche:
VLEP: Sono espressi in concentrazioni massime ammissibili per periodi specifici di esposizione, solitamente indicati in mg/m³ o ppm (parti per milione).
Monitoraggio dell'ambiente di lavoro: Il datore di lavoro è obbligato a monitorare regolarmente l'ambiente di lavoro per assicurarsi che le concentrazioni di agenti chimici non superino i VLEP stabiliti.
Azione correttiva: Se i valori limite vengono superati, devono essere immediatamente adottate misure per ridurre l'esposizione.
Esempi di sostanze incluse negli Allegati:
Allegato XLII: Benzene, formaldeide, cloruro di vinile monomero, ecc.
Allegato XLIII: Ossido di etilene, toluene, xilene, ecc.
Sintesi:
L'articolo 245 istituisce un meccanismo per l'adeguamento continuo delle normative relative agli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione, attraverso il lavoro della Commissione consultiva tossicologica nazionale. Questa commissione identifica periodicamente le sostanze che necessitano di classificazione o aggiornamento negli allegati normativi, e collabora con i Ministeri competenti per aggiornare le disposizioni normative in funzione dei progressi scientifici e tecnici.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.