Art. 222 - Definizioni
Art. 222. Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
2) soppresso; modificato dall' art. 1, lett. a del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell’ALLEGATO XXXVIII;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione
L'articolo 222 del Decreto Legislativo fornisce una serie di definizioni cruciali per l'interpretazione e l'applicazione delle norme relative alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'esposizione agli agenti chimici. Queste definizioni sono fondamentali per garantire la corretta valutazione e gestione dei rischi associati all'uso e alla presenza di sostanze chimiche negli ambienti lavorativi.
Dettaglio delle Definizioni
Agenti Chimici (lettera a):
Si definiscono "agenti chimici" tutti gli elementi o composti chimici, sia in forma pura che come componenti di miscugli. Questa definizione include sia le sostanze che si trovano in natura sia quelle prodotte o utilizzate in qualsiasi attività lavorativa. Inoltre, la definizione comprende le sostanze chimiche smaltite come rifiuti, indipendentemente dal fatto che siano prodotte intenzionalmente o siano un sottoprodotto di un processo lavorativo, e se queste siano immesse sul mercato o meno.
Agenti Chimici Pericolosi (lettera b):
1) Agenti chimici classificati come pericolosi: Sono inclusi gli agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008. Questo riguarda le classi di pericolo fisico e di pericolo per la salute, a prescindere dalla loro classificazione ufficiale.
2) Soppresso: Questa voce è stata eliminata in seguito alla modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39.
3) Altri agenti chimici pericolosi: Comprende gli agenti chimici che, anche se non classificati come pericolosi secondo il punto 1), rappresentano comunque un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo rischio deriva dalle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche, o dal modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro. Vengono inclusi anche gli agenti chimici per i quali è stato stabilito un valore limite di esposizione professionale, come riportato nell'Allegato XXXVIII.
Attività che Comporta la Presenza di Agenti Chimici (lettera c):
Include qualsiasi attività lavorativa che prevede l'uso o la presenza di agenti chimici in vari processi, come produzione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto, eliminazione e trattamento dei rifiuti. Questo implica che tutte le fasi di gestione di agenti chimici rientrano nel campo di applicazione della normativa.
Valore Limite di Esposizione Professionale (lettera d):
Si tratta del limite massimo della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria respirata da un lavoratore durante un determinato periodo di riferimento. Un elenco di tali valori è riportato nell'Allegato XXXVIII.
Valore Limite Biologico (lettera e):
Definisce il limite della concentrazione di un agente chimico, dei suoi metaboliti o di indicatori di effetti in un appropriato mezzo biologico. Questo limite viene utilizzato per monitorare l'esposizione dei lavoratori.
Sorveglianza Sanitaria (lettera f):
Consiste nella valutazione dello stato di salute di un lavoratore in relazione all'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro. Questo è un elemento cruciale per garantire che l'esposizione rimanga entro limiti sicuri.
Pericolo (lettera g):
Si riferisce alla proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi. Questa definizione è essenziale per l'identificazione dei rischi associati agli agenti chimici.
Rischio (lettera h):
Indica la probabilità che il potenziale nocivo di un agente chimico si realizzi nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. La gestione del rischio è il fulcro della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Sintesi
L'articolo 222 delinea le definizioni fondamentali per comprendere e applicare le norme di sicurezza relative agli agenti chimici nei luoghi di lavoro. Queste definizioni stabiliscono le basi per la valutazione dei rischi e la protezione della salute dei lavoratori esposti a sostanze chimiche. Esse sono centrali per le attività di sorveglianza sanitaria, la classificazione degli agenti chimici, e la determinazione dei valori limite di esposizione, essenziali per prevenire incidenti e malattie professionali.
Articolo modificato dall'Art. 4. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.