Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Comma abrogato dall’art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
L'Articolo 115 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'uso di sistemi di protezione individuale contro le cadute dall'alto nei lavori in quota, specificando le attrezzature che devono essere impiegate quando non sono attuabili misure di protezione collettiva. Questo articolo è centrale per garantire la sicurezza dei lavoratori in situazioni di rischio elevato legate all'altezza.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio dell'Articolo:
Obbligo di utilizzo di sistemi di protezione individuale:
Quando non è possibile adottare misure di protezione collettiva, come indicato nell'articolo 111, comma 1, lettera a), è obbligatorio per i lavoratori utilizzare sistemi di protezione individuale adeguati e specifici per il lavoro in quota. Questi sistemi devono essere conformi alle norme tecniche e possono essere costituiti da uno o più dei seguenti elementi:
a) Assorbitori di energia: Dispositivi progettati per ridurre la forza d'impatto su una persona durante una caduta, dissipando gradualmente l'energia generata dalla caduta stessa.
b) Connettori: Componenti che servono a collegare diversi elementi del sistema di protezione contro le cadute, come moschettoni o ganci, che uniscono la corda, il dispositivo di ancoraggio, o l'imbracatura.
c) Dispositivo di ancoraggio: Struttura o punto sicuro cui il sistema di protezione contro le cadute può essere fissato, assicurando che sia in grado di resistere alle forze generate da una caduta.
d) Cordini: Corde o fettucce che collegano l'imbracatura dell'operatore al sistema di ancoraggio o ad altri componenti del sistema di protezione contro le cadute.
e) Dispositivi retrattili: Dispositivi che permettono il movimento dell'operatore mantenendo una tensione costante sul cordino; in caso di caduta, bloccano immediatamente per prevenire una caduta libera significativa.
f) Guide o linee vita flessibili: Sistemi costituiti da corde o cavi flessibili che consentono all'operatore di muoversi lungo una linea predefinita mantenendo sempre il collegamento al sistema di protezione.
g) Guide o linee vita rigide: Sistemi di ancoraggio permanenti, rigidi, spesso installati su strutture come scale o tetti, che offrono un percorso sicuro lungo cui l'operatore può muoversi.
h) Imbracature: Dispositivi indossati dagli operatori, progettati per distribuire le forze di arresto di una caduta sul corpo, proteggendo le aree sensibili e riducendo il rischio di lesioni gravi.
Assicurazione del sistema di protezione:
Il sistema di protezione deve essere collegato a parti stabili delle opere fisse o provvisionali tramite connettori o direttamente lungo guide o linee vita. Questo garantisce la massima stabilità e sicurezza del lavoratore durante l'esecuzione di lavori in quota.
Lavori su pali:
Nei lavori specifici su pali, i lavoratori devono essere equipaggiati con ramponi o mezzi equivalenti, oltre a un dispositivo anticaduta appropriato, per garantire la loro sicurezza.
Sintesi: L'Art. 115 stabilisce l'obbligo per i lavoratori in quota di utilizzare sistemi di protezione individuale quando le misure di protezione collettiva non sono attuabili. I sistemi devono includere componenti come assorbitori di energia, connettori, dispositivi di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee vita, e imbracature, tutti conformi alle norme tecniche. Inoltre, nei lavori su pali, è obbligatorio l'uso di ramponi e dispositivi anticaduta.
Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)
Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.
Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:
Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.
Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.
Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.
Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.
Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.
Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.
Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.
Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.
Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.
Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.
Capo III: Sanzioni
Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.
INDICE DEGLI ARTICOLI
Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88 - Campo di applicazione
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 95 - Misure generali di tutela
Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art. 99 - Notifica preliminare
Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 101 - Obblighi di trasmissione
Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I Campo di applicazione
Sezione II Disposizioni di carattere generale
Art. 108 - Viabilità nei cantieri
Art. 109 - Recinzione del cantiere
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali
Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III Scavi e fondazioni
Art. 118 - Splateamento e sbancamento
Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Art. 125 - Disposizione dei montanti
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Art. 130 - Andatoie e passerelle
Sezione V Ponteggi fissi
Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
Art. 135 - Marchio del fabbricante
Art. 136 - Montaggio e smontaggio
Art. 137 - Manutenzione e revisione
Sezione VI Ponteggi movibili
Art. 139 - Ponti su cavalletti
Art. 140 - Ponti su ruote a torre
Sezione VII Costruzioni edilizie
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Art. 143 - Posa delle armature e delle centine
Art. 144 - Resistenza delle armature
Art. 145 - Disarmo delle armature
Art. 146 - Difesa delle aperture
Sezione VIII Demolizioni
Art. 150 - Rafforzamento delle strutture
Art. 151 - Ordine delle demolizioni
Art. 152 - Misure di sicurezza
Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento
Capo III Sanzioni
Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
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