Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII.
L'Articolo 122 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure di sicurezza necessarie per i lavori in quota, con particolare riferimento all'uso di ponteggi, impalcature e altre opere provvisionali. Queste strutture devono essere realizzate e utilizzate per prevenire il rischio di caduta di persone o oggetti, seguendo specifiche tecniche dettagliate nell'allegato XVIII.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio dell'Articolo:
Adozione di impalcature, ponteggi e opere provvisionali:
Durante l'esecuzione di lavori in quota, devono essere predisposte adeguate impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali. Queste strutture devono essere progettate e montate in modo tale da eliminare o minimizzare i rischi di caduta sia per i lavoratori che per oggetti che potrebbero costituire un pericolo per chi si trova nelle vicinanze.
Conformità agli allegati tecnici:
Le opere provvisionali devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti nei punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII del decreto. Questo allegato fornisce specifiche tecniche dettagliate riguardanti la costruzione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi e delle impalcature, garantendo così la sicurezza durante i lavori in quota.
Di seguito è riportato un riassunto di questi punti:
Punto 2: Requisiti generali per tutte le opere provvisionali
Le opere provvisionali devono essere progettate e costruite in modo tale da:
Resistere alle sollecitazioni a cui possono essere soggette durante l'uso.
Garantire la stabilità generale e locale.
Prevenire il rischio di caduta delle persone e di materiali.
Punto 3.1: Ponteggi
Costruzione e Montaggio: I ponteggi devono essere costruiti e montati in modo che possano sopportare le sollecitazioni previste, compresi il peso proprio, il peso degli operai, dei materiali e delle attrezzature, nonché le azioni del vento.
Progetto: Se il ponteggio è di tipo non previsto nelle autorizzazioni ministeriali, deve essere redatto un progetto specifico da un tecnico abilitato.
Verifiche: Prima di mettere in servizio il ponteggio, e periodicamente durante il suo uso, devono essere effettuate verifiche per garantirne la sicurezza.
Punto 3.2: Trabattelli (piccoli ponteggi mobili)
Progettazione e Materiali: Devono essere progettati in modo che ogni parte abbia un'adeguata resistenza e stabilità, utilizzando materiali appropriati.
Montaggio: Devono essere montati in conformità con le istruzioni del fabbricante e devono garantire la sicurezza degli utilizzatori.
Condizioni di Uso: Devono essere utilizzati su superfici piane e stabili e ancorati se necessario per evitare ribaltamenti.
Punto 3.3: Parapetti, passerelle e altre protezioni temporanee
Protezioni Collettive: Devono essere installate dove necessario per prevenire la caduta di persone o materiali, con resistenza adeguata alle sollecitazioni previste.
Altezza e Resistenza: I parapetti devono avere un'altezza adeguata (almeno 1 metro) e resistere alle sollecitazioni orizzontali e verticali.
Sintesi: L'Art. 122 impone l'adozione di adeguate strutture di sicurezza, come impalcature e ponteggi, durante i lavori in quota, per prevenire il rischio di caduta di persone o oggetti. Queste strutture devono essere conformi alle specifiche tecniche delineate nell'allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008, garantendo così un alto livello di sicurezza per i lavoratori.
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