Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

23 Agosto 2024

Art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.

2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4 dell’Allegato XVIII.

L'Articolo 119 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure di sicurezza necessarie per lo scavo di pozzi, trincee e cunicoli, al fine di prevenire incidenti legati al crollo delle pareti, al franamento del terreno, e ai rischi connessi alle operazioni di scavo in generale.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio dell'Articolo:

Armature di sostegno per pozzi e trincee:

Durante lo scavo di pozzi e trincee profondi oltre 1,50 metri, se il terreno non offre sufficiente stabilità, è obbligatorio installare, progressivamente durante lo scavo, armature di sostegno per garantire la sicurezza degli operai.

Sporgenza delle tavole di rivestimento:

Le tavole utilizzate per il rivestimento delle pareti degli scavi devono estendersi oltre i bordi dello scavo di almeno 30 centimetri per garantire una maggiore sicurezza.

Armature nei cunicoli:

Durante lo scavo di cunicoli, se il terreno non è costituito da roccia stabile, è necessario predisporre armature adeguate per evitare il crollo delle volte e delle pareti. Queste armature devono essere installate progressivamente con l'avanzare dei lavori e rimosse solo in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

Precauzioni nelle sottomurazioni:

Devono essere adottate armature e precauzioni appropriate nelle sottomurazioni, soprattutto quando gli scavi avvengono vicino a strutture esistenti, le cui fondazioni potrebbero essere esposte o indebolite dagli scavi.

Misure durante l'infissione di pali di fondazione:

Durante l'infissione di pali di fondazione, è necessario adottare precauzioni per evitare che le vibrazioni del terreno causino danni alle opere vicine, mettendo in pericolo i lavoratori.

Protezione nei pozzi di fondazione:

Nei lavori che coinvolgono pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri, è obbligatorio predisporre un robusto impalcato con un'apertura per il passaggio della benna, a protezione degli operai addetti allo scavo e alla rimozione del materiale scavato.

Assistenza e recupero nei pozzi e cunicoli:

È fondamentale garantire un'adeguata assistenza all'esterno durante i lavori nei pozzi e nei cunicoli. Le dimensioni di questi spazi devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

7-bis. Sollevamento di materiali dagli scavi:

Il sollevamento dei materiali dagli scavi deve essere eseguito secondo le disposizioni del punto 3.4 dell'Allegato XVIII, che riguarda le modalità sicure di esecuzione di tali operazioni.


Ecco un riepilogo delle principali disposizioni contenute nel punto 3.4:

Idoneità dei mezzi di sollevamento: I mezzi utilizzati per il sollevamento dei materiali devono essere idonei al carico da sollevare e devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza. Devono essere utilizzati apparecchi di sollevamento e accessori che siano certificati e controllati periodicamente.

Impiego corretto degli apparecchi di sollevamento: Gli apparecchi di sollevamento devono essere utilizzati in modo conforme alle istruzioni fornite dal fabbricante e devono essere manovrati solo da personale qualificato e addestrato.

Condizioni di stabilità: Il sollevamento deve essere effettuato in condizioni che garantiscano la stabilità sia dei mezzi di sollevamento sia del carico. È necessario accertarsi che il terreno su cui si opera sia sufficientemente stabile e resistente per sopportare il peso dei mezzi e del carico.

Interdizione delle aree di sollevamento: Durante le operazioni di sollevamento, è necessario impedire l’accesso alle aree sottostanti o circostanti il carico sospeso, per evitare il rischio di incidenti in caso di caduta del carico.

Verifica delle attrezzature: Prima di iniziare le operazioni, è essenziale verificare che tutte le attrezzature siano in buone condizioni di funzionamento e prive di difetti che potrebbero compromettere la sicurezza delle operazioni.

Operazioni di sollevamento a distanza: Se possibile, le operazioni di sollevamento devono essere eseguite da una postazione che consenta all'operatore di osservare direttamente l'area di lavoro, mantenendo una distanza di sicurezza dal carico.

Sintesi: L'Art. 119 stabilisce una serie di misure di sicurezza per i lavori di scavo di pozzi, trincee e cunicoli, tra cui l'obbligo di utilizzare armature di sostegno progressivamente durante lo scavo, proteggere i lavoratori con impalcati nei pozzi profondi oltre 3 metri, e adottare misure per prevenire danni alle strutture vicine durante l'infissione di pali. Inoltre, è previsto che nei pozzi e cunicoli vi sia assistenza esterna adeguata e che le operazioni di sollevamento di materiali siano eseguite in sicurezza. 

Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)

Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.

Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:

Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.

Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.

Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.

Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.

Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.

Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.

Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.

Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.

Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.

Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.

Capo III: Sanzioni

Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88 - Campo di applicazione

Art. 89 - Definizioni

Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

Art. 95 - Misure generali di tutela

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 99 - Notifica preliminare

Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 101 - Obblighi di trasmissione

Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I Campo di applicazione

Art. 105 - Attività soggette

Art. 106 - Attività escluse

Art. 107 - Definizioni

Sezione II Disposizioni di carattere generale

Art. 108 - Viabilità nei cantieri

Art. 109 - Recinzione del cantiere

Art. 110 - Luoghi di transito

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali

Art. 113 - Scale

Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro

Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive

Sezione III Scavi e fondazioni

Art. 118 - Splateamento e sbancamento

Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi

Art. 121 - Presenza di gas negli scavi

Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

Art. 125 - Disposizione dei montanti

Art. 126 - Parapetti

Art. 127 - Ponti a sbalzo

Art. 128 - Sottoponti

Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

Art. 130 - Andatoie e passerelle

Sezione V Ponteggi fissi

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

Art. 132 - Relazione tecnica

Art. 133 - Progetto

Art. 134 - Documentazione

Art. 135 - Marchio del fabbricante

Art. 136 - Montaggio e smontaggio

Art. 137 - Manutenzione e revisione

Art. 138 - Norme particolari

Sezione VI Ponteggi movibili

Art. 139 - Ponti su cavalletti

Art. 140 - Ponti su ruote a torre

Sezione VII Costruzioni edilizie

Art. 141 - Strutture speciali

Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

Art. 143 - Posa delle armature e delle centine

Art. 144 - Resistenza delle armature

Art. 145 - Disarmo delle armature

Art. 146 - Difesa delle aperture

Art. 147 - Scale in muratura

Art. 148 - Lavori speciali

Art. 149 - Paratoie e cassoni

Sezione VIII Demolizioni

Art. 150 - Rafforzamento delle strutture

Art. 151 - Ordine delle demolizioni

Art. 152 - Misure di sicurezza

Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione

Art. 155 - Demolizione per rovesciamento

Art. 156 - Verifiche

Capo III Sanzioni

Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori

Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

Disclaimer

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