Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4 dell’Allegato XVIII.
L'Articolo 119 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure di sicurezza necessarie per lo scavo di pozzi, trincee e cunicoli, al fine di prevenire incidenti legati al crollo delle pareti, al franamento del terreno, e ai rischi connessi alle operazioni di scavo in generale.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio dell'Articolo:
Armature di sostegno per pozzi e trincee:
Durante lo scavo di pozzi e trincee profondi oltre 1,50 metri, se il terreno non offre sufficiente stabilità, è obbligatorio installare, progressivamente durante lo scavo, armature di sostegno per garantire la sicurezza degli operai.
Sporgenza delle tavole di rivestimento:
Le tavole utilizzate per il rivestimento delle pareti degli scavi devono estendersi oltre i bordi dello scavo di almeno 30 centimetri per garantire una maggiore sicurezza.
Armature nei cunicoli:
Durante lo scavo di cunicoli, se il terreno non è costituito da roccia stabile, è necessario predisporre armature adeguate per evitare il crollo delle volte e delle pareti. Queste armature devono essere installate progressivamente con l'avanzare dei lavori e rimosse solo in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
Precauzioni nelle sottomurazioni:
Devono essere adottate armature e precauzioni appropriate nelle sottomurazioni, soprattutto quando gli scavi avvengono vicino a strutture esistenti, le cui fondazioni potrebbero essere esposte o indebolite dagli scavi.
Misure durante l'infissione di pali di fondazione:
Durante l'infissione di pali di fondazione, è necessario adottare precauzioni per evitare che le vibrazioni del terreno causino danni alle opere vicine, mettendo in pericolo i lavoratori.
Protezione nei pozzi di fondazione:
Nei lavori che coinvolgono pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri, è obbligatorio predisporre un robusto impalcato con un'apertura per il passaggio della benna, a protezione degli operai addetti allo scavo e alla rimozione del materiale scavato.
Assistenza e recupero nei pozzi e cunicoli:
È fondamentale garantire un'adeguata assistenza all'esterno durante i lavori nei pozzi e nei cunicoli. Le dimensioni di questi spazi devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
7-bis. Sollevamento di materiali dagli scavi:
Il sollevamento dei materiali dagli scavi deve essere eseguito secondo le disposizioni del punto 3.4 dell'Allegato XVIII, che riguarda le modalità sicure di esecuzione di tali operazioni.
Ecco un riepilogo delle principali disposizioni contenute nel punto 3.4:
Idoneità dei mezzi di sollevamento: I mezzi utilizzati per il sollevamento dei materiali devono essere idonei al carico da sollevare e devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza. Devono essere utilizzati apparecchi di sollevamento e accessori che siano certificati e controllati periodicamente.
Impiego corretto degli apparecchi di sollevamento: Gli apparecchi di sollevamento devono essere utilizzati in modo conforme alle istruzioni fornite dal fabbricante e devono essere manovrati solo da personale qualificato e addestrato.
Condizioni di stabilità: Il sollevamento deve essere effettuato in condizioni che garantiscano la stabilità sia dei mezzi di sollevamento sia del carico. È necessario accertarsi che il terreno su cui si opera sia sufficientemente stabile e resistente per sopportare il peso dei mezzi e del carico.
Interdizione delle aree di sollevamento: Durante le operazioni di sollevamento, è necessario impedire l’accesso alle aree sottostanti o circostanti il carico sospeso, per evitare il rischio di incidenti in caso di caduta del carico.
Verifica delle attrezzature: Prima di iniziare le operazioni, è essenziale verificare che tutte le attrezzature siano in buone condizioni di funzionamento e prive di difetti che potrebbero compromettere la sicurezza delle operazioni.
Operazioni di sollevamento a distanza: Se possibile, le operazioni di sollevamento devono essere eseguite da una postazione che consenta all'operatore di osservare direttamente l'area di lavoro, mantenendo una distanza di sicurezza dal carico.
Sintesi: L'Art. 119 stabilisce una serie di misure di sicurezza per i lavori di scavo di pozzi, trincee e cunicoli, tra cui l'obbligo di utilizzare armature di sostegno progressivamente durante lo scavo, proteggere i lavoratori con impalcati nei pozzi profondi oltre 3 metri, e adottare misure per prevenire danni alle strutture vicine durante l'infissione di pali. Inoltre, è previsto che nei pozzi e cunicoli vi sia assistenza esterna adeguata e che le operazioni di sollevamento di materiali siano eseguite in sicurezza.
Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)
Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.
Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:
Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.
Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.
Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.
Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.
Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.
Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.
Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.
Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.
Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.
Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.
Capo III: Sanzioni
Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.
INDICE DEGLI ARTICOLI
Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88 - Campo di applicazione
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 95 - Misure generali di tutela
Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art. 99 - Notifica preliminare
Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 101 - Obblighi di trasmissione
Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I Campo di applicazione
Sezione II Disposizioni di carattere generale
Art. 108 - Viabilità nei cantieri
Art. 109 - Recinzione del cantiere
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali
Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III Scavi e fondazioni
Art. 118 - Splateamento e sbancamento
Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Art. 125 - Disposizione dei montanti
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Art. 130 - Andatoie e passerelle
Sezione V Ponteggi fissi
Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
Art. 135 - Marchio del fabbricante
Art. 136 - Montaggio e smontaggio
Art. 137 - Manutenzione e revisione
Sezione VI Ponteggi movibili
Art. 139 - Ponti su cavalletti
Art. 140 - Ponti su ruote a torre
Sezione VII Costruzioni edilizie
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Art. 143 - Posa delle armature e delle centine
Art. 144 - Resistenza delle armature
Art. 145 - Disarmo delle armature
Art. 146 - Difesa delle aperture
Sezione VIII Demolizioni
Art. 150 - Rafforzamento delle strutture
Art. 151 - Ordine delle demolizioni
Art. 152 - Misure di sicurezza
Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento
Capo III Sanzioni
Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
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