Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali
Art. 112. Idoneità delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.
L'Articolo 112 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i requisiti per l'idoneità delle opere provvisionali utilizzate nei cantieri temporanei o mobili. Le opere provvisionali, come i ponteggi, sono strutture temporanee utilizzate durante la costruzione o la manutenzione degli edifici. La normativa impone che queste strutture siano costruite e mantenute in maniera adeguata per garantire la sicurezza durante i lavori.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio dell'Articolo:
Allestimento delle Opere Provvisionali:
Le opere provvisionali devono essere costruite con materiali di buona qualità e realizzate a regola d'arte, ossia seguendo le migliori tecniche disponibili e le normative vigenti.
Queste strutture devono essere proporzionate e adeguate allo scopo specifico per cui sono utilizzate. Questo significa che la progettazione e l'allestimento devono essere tali da supportare in sicurezza i carichi previsti e da resistere alle sollecitazioni durante l'uso.
Manutenzione e Conservazione:
Le opere provvisionali devono essere mantenute in uno stato di efficienza durante l'intera durata dei lavori. Questo include la necessità di controlli periodici e manutenzioni per garantire che le strutture non presentino difetti che potrebbero compromettere la sicurezza.
Verifica degli Elementi di Ponteggi:
Prima di riutilizzare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo, è obbligatorio verificarne l'idoneità. Questo processo di verifica è finalizzato a individuare ed eliminare gli elementi che non sono più ritenuti sicuri secondo quanto specificato nell'allegato XIX del decreto.
L'allegato XIX fornisce le linee guida per la verifica dell'idoneità degli elementi, comprendendo controlli visivi e strutturali per accertare che non vi siano danni, corrosioni o altre condizioni che possano compromettere l'integrità e la sicurezza delle strutture.
Controlli visivi: Questi sono ispezioni preliminari che mirano a identificare danni visibili, come crepe, deformazioni, o segni di corrosione. Questi controlli sono fondamentali per individuare eventuali problemi che potrebbero compromettere la sicurezza dell'elemento strutturale.
Controlli strutturali: Oltre ai controlli visivi, l'allegato prevede anche verifiche più approfondite che possono includere prove di carico, analisi della resistenza dei materiali, e altre prove ingegneristiche. Queste verifiche servono ad accertare che gli elementi mantengano le proprietà meccaniche e strutturali necessarie per garantire la sicurezza dell'intera struttura.
Identificazione di danni e corrosione: La presenza di danni o corrosione è uno degli aspetti chiave da valutare, poiché tali condizioni possono indebolire significativamente le capacità portanti degli elementi strutturali.
Condizioni operative: Oltre ai danni fisici, l'allegato può anche prevedere l'ispezione delle condizioni operative degli elementi, come l'esposizione ad agenti esterni che potrebbero accelerare il degrado (ad esempio, condizioni atmosferiche avverse, sostanze chimiche aggressive, ecc.).
Sintesi: L'Art. 112 impone ai datori di lavoro e ai responsabili dei lavori di assicurare che le opere provvisionali, come i ponteggi, siano costruite e mantenute in condizioni ottimali per tutta la durata del lavoro. Prima di riutilizzare qualsiasi elemento di ponteggio, è necessario eseguire una verifica dettagliata per garantire che gli elementi siano sicuri e conformi alle normative. Questo articolo sottolinea l'importanza di utilizzare materiali di qualità e di mantenere un alto standard di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)
Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.
Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:
Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.
Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.
Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.
Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.
Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.
Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.
Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.
Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.
Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.
Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.
Capo III: Sanzioni
Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.
INDICE DEGLI ARTICOLI
Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88 - Campo di applicazione
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 95 - Misure generali di tutela
Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art. 99 - Notifica preliminare
Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 101 - Obblighi di trasmissione
Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I Campo di applicazione
Sezione II Disposizioni di carattere generale
Art. 108 - Viabilità nei cantieri
Art. 109 - Recinzione del cantiere
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali
Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III Scavi e fondazioni
Art. 118 - Splateamento e sbancamento
Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Art. 125 - Disposizione dei montanti
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Art. 130 - Andatoie e passerelle
Sezione V Ponteggi fissi
Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
Art. 135 - Marchio del fabbricante
Art. 136 - Montaggio e smontaggio
Art. 137 - Manutenzione e revisione
Sezione VI Ponteggi movibili
Art. 139 - Ponti su cavalletti
Art. 140 - Ponti su ruote a torre
Sezione VII Costruzioni edilizie
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Art. 143 - Posa delle armature e delle centine
Art. 144 - Resistenza delle armature
Art. 145 - Disarmo delle armature
Art. 146 - Difesa delle aperture
Sezione VIII Demolizioni
Art. 150 - Rafforzamento delle strutture
Art. 151 - Ordine delle demolizioni
Art. 152 - Misure di sicurezza
Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento
Capo III Sanzioni
Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
Disclaimer
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