Art. 139 - Ponti su cavalletti
Sezione VI Ponteggi movibili

23 Agosto 2024

Art. 139. Ponti su cavalletti

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.

L'articolo 139 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le regole per l'uso dei ponti su cavalletti nei cantieri temporanei o mobili. Queste strutture temporanee sono utilizzate per facilitare i lavori ad altezze limitate e devono rispettare precise misure di sicurezza per evitare rischi di caduta o incidenti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio dell'Articolo:

Limitazione dell'Altezza:

I ponti su cavalletti non devono superare l'altezza massima di 2 metri. Questa limitazione è imposta per garantire che le attività svolte su tali strutture siano eseguite in condizioni di sicurezza, minimizzando il rischio di caduta da altezze pericolose.

Divieto di Montaggio su Impalcati di Ponteggi:

È vietato montare i ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi. Questa disposizione previene la combinazione di strutture che potrebbe compromettere la stabilità complessiva e aumentare il rischio di incidenti.

Conformità ai Requisiti Specifici:

I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008. Questo allegato dettaglia le caratteristiche tecniche che i cavalletti devono rispettare, incluse le modalità di costruzione, la resistenza e la stabilità, per garantire un uso sicuro durante i lavori in cantiere.


Nel dettaglio, il punto 2.2.2.dell'allegato XVIII:

Stabilità e resistenza: Le attrezzature di lavoro devono essere progettate e costruite in modo tale da garantire una sufficiente stabilità e resistenza durante l'uso, in modo da evitare il rischio di cedimento, ribaltamento, rottura o qualsiasi altra alterazione che potrebbe compromettere la sicurezza dei lavoratori.

Sintesi: L'articolo 139 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce norme stringenti per l'uso dei ponti su cavalletti, imponendo un'altezza massima di 2 metri e vietandone il montaggio sugli impalcati dei ponteggi. I ponti devono inoltre rispettare i requisiti tecnici specificati nell'allegato XVIII per garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)

Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.

Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:

Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.

Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.

Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.

Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.

Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.

Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.

Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.

Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.

Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.

Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.

Capo III: Sanzioni

Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88 - Campo di applicazione

Art. 89 - Definizioni

Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

Art. 95 - Misure generali di tutela

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 99 - Notifica preliminare

Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 101 - Obblighi di trasmissione

Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I Campo di applicazione

Art. 105 - Attività soggette

Art. 106 - Attività escluse

Art. 107 - Definizioni

Sezione II Disposizioni di carattere generale

Art. 108 - Viabilità nei cantieri

Art. 109 - Recinzione del cantiere

Art. 110 - Luoghi di transito

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali

Art. 113 - Scale

Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro

Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive

Sezione III Scavi e fondazioni

Art. 118 - Splateamento e sbancamento

Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi

Art. 121 - Presenza di gas negli scavi

Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

Art. 125 - Disposizione dei montanti

Art. 126 - Parapetti

Art. 127 - Ponti a sbalzo

Art. 128 - Sottoponti

Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

Art. 130 - Andatoie e passerelle

Sezione V Ponteggi fissi

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

Art. 132 - Relazione tecnica

Art. 133 - Progetto

Art. 134 - Documentazione

Art. 135 - Marchio del fabbricante

Art. 136 - Montaggio e smontaggio

Art. 137 - Manutenzione e revisione

Art. 138 - Norme particolari

Sezione VI Ponteggi movibili

Art. 139 - Ponti su cavalletti

Art. 140 - Ponti su ruote a torre

Sezione VII Costruzioni edilizie

Art. 141 - Strutture speciali

Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

Art. 143 - Posa delle armature e delle centine

Art. 144 - Resistenza delle armature

Art. 145 - Disarmo delle armature

Art. 146 - Difesa delle aperture

Art. 147 - Scale in muratura

Art. 148 - Lavori speciali

Art. 149 - Paratoie e cassoni

Sezione VIII Demolizioni

Art. 150 - Rafforzamento delle strutture

Art. 151 - Ordine delle demolizioni

Art. 152 - Misure di sicurezza

Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione

Art. 155 - Demolizione per rovesciamento

Art. 156 - Verifiche

Capo III Sanzioni

Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori

Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.

Collegamento copiato negli appunti