Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive

23 Agosto 2024

Art. 117. Lavori in prossimità di parti attive

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:



a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.

L'Articolo 117 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure di sicurezza da adottare durante l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti con parti attive non protette. Queste misure sono necessarie per prevenire incidenti che possono derivare dal contatto diretto o da scariche elettriche pericolose.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio dell'Articolo:

Misure di sicurezza obbligatorie:

a) Le parti attive devono essere messe fuori tensione e messe in sicurezza per tutta la durata dei lavori. Questa è la misura primaria e più sicura.
b) Qualora non sia possibile mettere fuori tensione le parti attive, devono essere installati ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento involontario alle parti attive.
c) In alternativa o in aggiunta, si devono mantenere persone, macchinari, apparecchi di sollevamento, ponteggi e qualsiasi altra attrezzatura a una distanza di sicurezza dalle parti attive.

Determinazione della distanza di sicurezza:

La distanza di sicurezza deve essere sufficiente a evitare qualsiasi contatto diretto o scarica pericolosa. Questa distanza dipende dal tipo di lavoro, dalle attrezzature utilizzate e dalle tensioni presenti. Tuttavia, non deve mai essere inferiore ai limiti stabiliti dall'allegato IX del decreto o dalle pertinenti norme tecniche.

Sintesi: L'Art. 117 stabilisce che, per eseguire lavori in prossimità di linee elettriche o impianti con parti attive non protette, è necessario adottare misure di sicurezza rigorose. Queste includono l'obbligo di mettere fuori tensione le parti attive, installare ostacoli rigidi o mantenere una distanza di sicurezza adeguata. La distanza di sicurezza deve essere sufficiente a prevenire contatti o scariche pericolose, e deve rispettare i limiti minimi indicati dalle normative tecniche


La determinazione della distanza di sicurezza per lavori in prossimità di parti attive elettriche è un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza degli operatori che lavorano in ambienti ad alto rischio elettrico. Questa distanza è stabilita per prevenire contatti accidentali o pericolosi con le parti attive, che possono causare scosse elettriche, archi elettrici o altre situazioni pericolose.

Principi generali

Tensione nominale: La distanza di sicurezza dipende principalmente dalla tensione nominale delle parti attive. Maggiore è la tensione, maggiore sarà la distanza di sicurezza necessaria.

Normative di riferimento: In Italia, la normativa di riferimento per la sicurezza elettrica è la CEI 11-27, che fornisce le indicazioni per l'esecuzione dei lavori elettrici in sicurezza, incluso il calcolo delle distanze di sicurezza.

Categorie di distanza:

DL (Distanza di Lavoro): È la distanza minima da mantenere tra l'operatore e la parte attiva durante i lavori.
DV (Distanza di Vicinanza): È la distanza che definisce una zona di pericolo, all'interno della quale è necessario adottare misure di sicurezza aggiuntive.
DA (Distanza di Accesso): È la distanza di sicurezza che un operatore non qualificato deve mantenere dalle parti attive.

Determinazione della distanza

La distanza di sicurezza viene determinata in base a vari fattori:

Livello di tensione: La distanza aumenta con l'aumentare della tensione.
Tipo di operazione: Se si tratta di lavoro sotto tensione, in prossimità o fuori tensione.
Condizioni ambientali: Umidità, temperatura, presenza di polvere o altri fattori che possono influire sul rischio elettrico.

Tabelle indicative

La CEI 11-27 e altre normative internazionali (come la EN 50110-1) forniscono tabelle specifiche per determinare le distanze di sicurezza in base alla tensione. Per esempio:

Per una tensione fino a 1 kV in corrente alternata (AC), la DL può essere di 30 cm.
Per tensioni superiori a 1 kV, la DL aumenta, e ad esempio, per una tensione di 20 kV, la distanza potrebbe essere di circa 70 cm.

Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)

Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.

Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:

Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.

Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.

Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.

Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.

Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.

Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.

Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.

Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.

Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.

Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.

Capo III: Sanzioni

Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88 - Campo di applicazione

Art. 89 - Definizioni

Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

Art. 95 - Misure generali di tutela

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 99 - Notifica preliminare

Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 101 - Obblighi di trasmissione

Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I Campo di applicazione

Art. 105 - Attività soggette

Art. 106 - Attività escluse

Art. 107 - Definizioni

Sezione II Disposizioni di carattere generale

Art. 108 - Viabilità nei cantieri

Art. 109 - Recinzione del cantiere

Art. 110 - Luoghi di transito

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali

Art. 113 - Scale

Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro

Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive

Sezione III Scavi e fondazioni

Art. 118 - Splateamento e sbancamento

Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi

Art. 121 - Presenza di gas negli scavi

Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

Art. 125 - Disposizione dei montanti

Art. 126 - Parapetti

Art. 127 - Ponti a sbalzo

Art. 128 - Sottoponti

Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

Art. 130 - Andatoie e passerelle

Sezione V Ponteggi fissi

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

Art. 132 - Relazione tecnica

Art. 133 - Progetto

Art. 134 - Documentazione

Art. 135 - Marchio del fabbricante

Art. 136 - Montaggio e smontaggio

Art. 137 - Manutenzione e revisione

Art. 138 - Norme particolari

Sezione VI Ponteggi movibili

Art. 139 - Ponti su cavalletti

Art. 140 - Ponti su ruote a torre

Sezione VII Costruzioni edilizie

Art. 141 - Strutture speciali

Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

Art. 143 - Posa delle armature e delle centine

Art. 144 - Resistenza delle armature

Art. 145 - Disarmo delle armature

Art. 146 - Difesa delle aperture

Art. 147 - Scale in muratura

Art. 148 - Lavori speciali

Art. 149 - Paratoie e cassoni

Sezione VIII Demolizioni

Art. 150 - Rafforzamento delle strutture

Art. 151 - Ordine delle demolizioni

Art. 152 - Misure di sicurezza

Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione

Art. 155 - Demolizione per rovesciamento

Art. 156 - Verifiche

Capo III Sanzioni

Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori

Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

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