Art. 89 - Definizioni
Art. 89. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
L'articolo 89 del Decreto Legislativo n. 81/2008 fornisce le definizioni chiave relative ai cantieri temporanei o mobili, necessarie per comprendere le disposizioni normative che regolano la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro coinvolti in attività edili o di ingegneria civile. Queste definizioni sono fondamentali per delineare i ruoli, le responsabilità e gli obblighi dei vari soggetti coinvolti nella gestione e nell'esecuzione dei lavori nei cantieri.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio delle Definizioni:
Cantiere Temporaneo o Mobile (lettera a):
Si tratta di qualsiasi luogo dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile, come elencato nell'allegato X del decreto. Questo include una vasta gamma di attività, dalle costruzioni agli scavi, alle ristrutturazioni, e altre opere civili.
Committente (lettera b):
È la persona o l'entità per conto della quale viene realizzata l'intera opera. Il committente ha il potere decisionale e di spesa per la gestione dell'appalto. In ambito pubblico, è il soggetto che detiene il controllo sull'appalto.
Responsabile dei Lavori (lettera c):
È un soggetto nominato dal committente per svolgere i compiti che altrimenti competerebbero al committente stesso. Nel contesto degli appalti pubblici, il responsabile dei lavori coincide con il responsabile del procedimento.
Lavoratore Autonomo (lettera d):
Rappresenta una persona fisica che contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione, lavorando in autonomia.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (lettera e):
Questo coordinatore è incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori di gestire gli aspetti legati alla sicurezza e salute durante la fase di progettazione dell'opera. Il suo ruolo è disciplinato dall'articolo 91.
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (lettera f):
Questo coordinatore è responsabile della sicurezza durante la realizzazione dell'opera, come stabilito dall'articolo 92. Non può essere il datore di lavoro dell'impresa affidataria o esecutrice, né un suo dipendente o responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Uomini-Giorno (lettera g):
Indica l'entità presunta del cantiere, calcolata come somma delle giornate lavorative previste per la realizzazione dell'opera, includendo anche i lavoratori autonomi.
Piano Operativo di Sicurezza (lettera h):
È un documento redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, specifico per ogni cantiere, che descrive le misure di sicurezza adottate. I suoi contenuti sono stabiliti nell'allegato XV del decreto.
Impresa Affidataria (lettera i):
Si tratta dell'impresa titolare del contratto di appalto con il committente, che può avvalersi di subappaltatori o lavoratori autonomi. Nel caso di consorzi, l'impresa affidataria è quella designata dal consorzio per eseguire i lavori.
Impresa Esecutrice (lettera i-bis):
Questa è l'impresa che effettivamente esegue l'opera o parte di essa, utilizzando le proprie risorse umane e materiali.
Idoneità Tecnico-Professionale (lettera l):
Rappresenta la capacità organizzativa e la disponibilità di forza lavoro, attrezzature e macchinari adeguati per eseguire i lavori previsti.
Sintesi:
L'articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008 fornisce le definizioni essenziali per la corretta applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Queste definizioni delineano i ruoli e le responsabilità di committenti, coordinatori, imprese, e lavoratori autonomi, garantendo che tutti i soggetti coinvolti siano chiaramente identificati e che le loro competenze siano adeguatamente stabilite. Queste definizioni sono fondamentali per l'efficace gestione della sicurezza nei cantieri, assicurando che le opere siano eseguite nel rispetto delle normative vigenti.
Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)
Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.
Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:
Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.
Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.
Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.
Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.
Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.
Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.
Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.
Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.
Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.
Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.
Capo III: Sanzioni
Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.
INDICE DEGLI ARTICOLI
Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88 - Campo di applicazione
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 95 - Misure generali di tutela
Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art. 99 - Notifica preliminare
Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 101 - Obblighi di trasmissione
Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I Campo di applicazione
Sezione II Disposizioni di carattere generale
Art. 108 - Viabilità nei cantieri
Art. 109 - Recinzione del cantiere
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali
Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III Scavi e fondazioni
Art. 118 - Splateamento e sbancamento
Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Art. 125 - Disposizione dei montanti
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Art. 130 - Andatoie e passerelle
Sezione V Ponteggi fissi
Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
Art. 135 - Marchio del fabbricante
Art. 136 - Montaggio e smontaggio
Art. 137 - Manutenzione e revisione
Sezione VI Ponteggi movibili
Art. 139 - Ponti su cavalletti
Art. 140 - Ponti su ruote a torre
Sezione VII Costruzioni edilizie
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Art. 143 - Posa delle armature e delle centine
Art. 144 - Resistenza delle armature
Art. 145 - Disarmo delle armature
Art. 146 - Difesa delle aperture
Sezione VIII Demolizioni
Art. 150 - Rafforzamento delle strutture
Art. 151 - Ordine delle demolizioni
Art. 152 - Misure di sicurezza
Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento
Capo III Sanzioni
Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
Disclaimer
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