Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

22 Agosto 2024

Art. 104-bis. Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

L'articolo 104-bis del D.Lgs. 81/2008 introduce misure di semplificazione per la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Queste misure si concretizzano attraverso l'adozione di modelli semplificati per la redazione dei principali documenti di sicurezza necessari nei cantieri, mantenendo però fermi i relativi obblighi di sicurezza.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio dell'Articolo:

Adozione di Modelli Semplificati: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, insieme al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro della salute, sono definiti modelli semplificati per i seguenti documenti:

Piano Operativo di Sicurezza (POS): Questo documento, previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera h), è essenziale per garantire la sicurezza nei cantieri e deve essere redatto dall'impresa esecutrice.
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): Regolato dall'articolo 100, comma 1, il PSC è un documento fondamentale che dettaglia le misure di sicurezza e di coordinamento da adottare in cantiere.
Fascicolo dell'Opera (FO): Il fascicolo previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b), contiene informazioni utili per la prevenzione e protezione dai rischi durante i successivi interventi sull'opera.

Procedure per l'adozione dei modelli: Il decreto che introduce i modelli semplificati deve essere adottato sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Questo garantisce che le misure adottate siano condivise e coerenti a livello nazionale.

Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014: Questo decreto specifico ha introdotto i modelli semplificati per la redazione:

Del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
Del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
Del Fascicolo dell'Opera (FO)
Del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

Sintesi: L'articolo 104-bis del D.Lgs. 81/2008 semplifica la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili attraverso l'adozione di modelli standardizzati e semplificati per i principali documenti di sicurezza: il Piano Operativo di Sicurezza (POS), il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), e il Fascicolo dell'Opera (FO). Tali modelli sono stati definiti con un decreto interministeriale del 9 settembre 2014, garantendo che la semplificazione non comprometta il rispetto dei requisiti di sicurezza fondamentali.

Nota: L'abrogazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) in Italia si riferisce a una serie di modifiche normative che hanno cambiato il quadro della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Il PSS era un documento obbligatorio per i lavori che non prevedevano la nomina del coordinatore per la sicurezza nei casi di lavori di minor complessità o dove era coinvolta una sola impresa.

Contesto e Ragioni dell'Abrogazione:

Snellimento normativo: L'abrogazione del PSS è stata parte di un più ampio processo di semplificazione delle normative nel settore delle costruzioni, volto a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.
Riorganizzazione della sicurezza nei cantieri: Con l'abrogazione del PSS, si è puntato a uniformare le procedure di sicurezza eliminando la distinzione tra diversi tipi di documenti per lavori a basso rischio.

Effetti e Conseguenze:

Responsabilità: Le responsabilità in materia di sicurezza sono state riorganizzate, ponendo maggiore enfasi sulle procedure standardizzate e sui Piani Operativi di Sicurezza (POS), che ora coprono gran parte delle esigenze precedentemente soddisfatte dal PSS.
Impatto sulle imprese: L'abrogazione del PSS ha comportato una riduzione delle incombenze burocratiche per le imprese, soprattutto quelle coinvolte in lavori di piccola entità, ma ha anche richiesto un adattamento alle nuove disposizioni per garantire il rispetto delle norme di sicurezza.

L'abrogazione del PSS si inquadra quindi in un più ampio contesto di revisione delle normative per migliorare l'efficienza e la sicurezza nei cantieri, riducendo al contempo i costi e la complessità per le imprese.

Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)

Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.

Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:

Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.

Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.

Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.

Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.

Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.

Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.

Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.

Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.

Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.

Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.

Capo III: Sanzioni

Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88 - Campo di applicazione

Art. 89 - Definizioni

Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

Art. 95 - Misure generali di tutela

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 99 - Notifica preliminare

Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 101 - Obblighi di trasmissione

Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I Campo di applicazione

Art. 105 - Attività soggette

Art. 106 - Attività escluse

Art. 107 - Definizioni

Sezione II Disposizioni di carattere generale

Art. 108 - Viabilità nei cantieri

Art. 109 - Recinzione del cantiere

Art. 110 - Luoghi di transito

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali

Art. 113 - Scale

Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro

Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive

Sezione III Scavi e fondazioni

Art. 118 - Splateamento e sbancamento

Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi

Art. 121 - Presenza di gas negli scavi

Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

Art. 125 - Disposizione dei montanti

Art. 126 - Parapetti

Art. 127 - Ponti a sbalzo

Art. 128 - Sottoponti

Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

Art. 130 - Andatoie e passerelle

Sezione V Ponteggi fissi

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

Art. 132 - Relazione tecnica

Art. 133 - Progetto

Art. 134 - Documentazione

Art. 135 - Marchio del fabbricante

Art. 136 - Montaggio e smontaggio

Art. 137 - Manutenzione e revisione

Art. 138 - Norme particolari

Sezione VI Ponteggi movibili

Art. 139 - Ponti su cavalletti

Art. 140 - Ponti su ruote a torre

Sezione VII Costruzioni edilizie

Art. 141 - Strutture speciali

Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

Art. 143 - Posa delle armature e delle centine

Art. 144 - Resistenza delle armature

Art. 145 - Disarmo delle armature

Art. 146 - Difesa delle aperture

Art. 147 - Scale in muratura

Art. 148 - Lavori speciali

Art. 149 - Paratoie e cassoni

Sezione VIII Demolizioni

Art. 150 - Rafforzamento delle strutture

Art. 151 - Ordine delle demolizioni

Art. 152 - Misure di sicurezza

Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione

Art. 155 - Demolizione per rovesciamento

Art. 156 - Verifiche

Capo III Sanzioni

Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori

Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

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