Art. 113 - Scale

23 Agosto 2024

Art. 113. Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:


a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:


a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:


a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.

L'Articolo 113 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i requisiti di sicurezza per l'uso e la costruzione delle scale nei cantieri temporanei o mobili. L'articolo disciplina diversi tipi di scale, come scale fisse, scale a pioli, e scale portatili, indicando le norme di sicurezza da rispettare per garantire l'incolumità dei lavoratori durante l'utilizzo.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio dell'Articolo:

Scale Fisse a Gradini:

Devono essere costruite e mantenute per resistere ai carichi massimi, specialmente in situazioni di emergenza.
I gradini devono avere una pedata e alzata dimensionate correttamente e una larghezza adeguata per consentire un transito sicuro.
Devono essere provviste di parapetti o altre protezioni equivalenti sui lati aperti e almeno un corrimano se delimitate da due pareti.

Scale a Pioli di Altezza Superiore a 5 m:

Devono essere dotate di una gabbia metallica protettiva a partire da 2,50 m dal suolo per prevenire cadute.
La gabbia deve essere progettata per impedire la caduta accidentale e avere una distanza massima di 60 cm dai pioli.
Se la gabbia costituisce un intralcio, possono essere adottate misure alternative per prevenire le cadute.

Scale Semplici Portatili (a mano):

Devono essere realizzate con materiali adeguati, privi di difetti, e con dimensioni appropriate.
I pioli, se di legno, devono essere fissati ai montanti mediante incastro e devono essere privi di nodi. Sono necessari tiranti in ferro per garantire la stabilità delle scale lunghe più di 4 metri.
Le scale devono essere dotate di dispositivi antisdrucciolevoli e ganci di trattenuta per evitare scivolamenti e garantire stabilità.

Deroghe e Disposizioni Specifiche:

Le scale provviste di dispositivi di trattenuta alle estremità superiori non necessitano dei dispositivi antisdrucciolevoli.
Le scale che collegano stabilmente due ponti non devono essere disposte in prosecuzione una dell'altra e devono essere dotate di un corrimano parapetto sul lato esterno.

Stabilizzazione e Sicurezza:

Il datore di lavoro deve garantire che le scale a pioli siano stabilizzate e utilizzate in modo da prevenire cadute.
Le scale sospese devono essere agganciate in modo sicuro per evitare movimenti di oscillazione.
Le scale portatili devono poggiare su un supporto stabile e resistente, e lo scivolamento deve essere impedito con fissaggi adeguati.

Uso Sicuro:

Durante l'uso, i lavoratori devono avere sempre un appoggio e una presa sicura.
Il trasporto di pesi su una scala non deve precludere la sicurezza.

Scale Doppie e Scale con Più Elementi:

Le scale doppie non devono superare i 5 metri e devono essere provviste di dispositivi per impedire l'apertura oltre il limite di sicurezza.
Per scale portatili lunghe oltre 8 metri, devono essere utilizzati rompitratta per ridurre la flessione.

Deroghe Costruttive:

È prevista la deroga alle disposizioni costruttive per le scale portatili conformi all’allegato XX.

Deroghe alle Disposizioni Costruttive:

Le deroghe sono ammesse solo in casi eccezionali, quando non è possibile adottare soluzioni tecniche diverse e comunque devono essere garantite misure alternative che assicurino un livello equivalente di sicurezza. Ecco i principali criteri e condizioni per l'applicazione di deroghe:

Impossibilità Tecnica: La deroga è consentita solo quando l'adozione delle disposizioni costruttive previste dall'Allegato XX risulta tecnicamente non praticabile. Questo può avvenire, ad esempio, in situazioni di spazio limitato o in contesti architettonici particolari dove non è possibile utilizzare scale conformi agli standard.

Misure Alternative di Sicurezza: In caso di deroga, devono essere adottate misure compensative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. Queste possono includere l'uso di dispositivi di protezione individuale, l'adozione di procedimenti operativi specifici o l'impiego di attrezzature supplementari.

Autorizzazione e Valutazione del Rischio: La deroga deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi dettagliata, che dimostri l'impossibilità di rispettare le disposizioni standard e giustifichi l'adozione di misure alternative. L'autorizzazione alla deroga deve essere formalmente concessa dall'autorità competente o dal datore di lavoro, che deve garantire la conformità alle misure di sicurezza alternative.

Documentazione: Tutti i casi di deroga devono essere adeguatamente documentati. La documentazione deve includere la valutazione dei rischi, la giustificazione tecnica, le misure di sicurezza adottate, e, se necessario, il parere di un tecnico qualificato.

Formazione Specifica: Gli operatori coinvolti nell'uso di scale per le quali è stata concessa una deroga devono ricevere una formazione specifica riguardo ai rischi aggiuntivi e alle misure di sicurezza alternative adottate.


Requisiti principali delle scale portatili conformi all'allegato XX:

Materiali: Le scale devono essere costruite con materiali resistenti e di buona qualità, come legno, metallo o materiali compositi. Devono essere prive di difetti strutturali che potrebbero comprometterne la sicurezza.

Costruzione: Le scale devono avere una costruzione solida, con pioli e montanti ben fissati. I pioli devono essere antiscivolo e avere una distanza uniforme.

Resistenza: Le scale devono essere in grado di sopportare carichi statici e dinamici senza subire deformazioni o danni. Questo include la resistenza ai carichi concentrati sui pioli o sugli elementi strutturali.

Stabilità: Devono essere dotate di dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori e, se necessario, superiori, per garantire la stabilità durante l'uso.

Lunghezza: La lunghezza massima delle scale portatili è regolamentata per evitare situazioni di pericolo dovute a flessioni o instabilità. Le scale devono inoltre essere sufficientemente lunghe per consentire un accesso sicuro ai punti di lavoro.

Segnaletica: Le scale devono essere chiaramente contrassegnate con etichette che indichino il produttore, il modello, la data di fabbricazione e le istruzioni d'uso, comprese le limitazioni di carico.

Ispezione e manutenzione: È previsto che le scale siano ispezionate regolarmente e mantenute in buono stato. Devono essere immediatamente ritirate dal servizio se presentano danni o segni di usura che possano compromettere la sicurezza.

Formazione degli operatori: È obbligatorio che gli utilizzatori delle scale ricevano una formazione adeguata sull'uso sicuro delle stesse, compreso il riconoscimento dei rischi associati all'uso di scale portatili.

Utilizzo Sicuro:

Prima di utilizzare una scala portatile, deve essere verificata la sua integrità e stabilità.
Deve essere posizionata su una superficie piana e stabile.
L'angolo di inclinazione deve essere tale da garantire la massima stabilità.
Durante l'uso, la scala non deve essere sovraccaricata oltre i limiti indicati dal produttore.

Sintesi: L'Art. 113 prescrive norme dettagliate per garantire la sicurezza nell'uso delle scale nei cantieri temporanei o mobili, includendo disposizioni per scale fisse, a pioli, e portatili. I datori di lavoro devono assicurarsi che le scale siano costruite, mantenute e utilizzate in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione alla stabilità e alla prevenzione delle cadute. 


Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)

Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.

Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:

Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.

Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.

Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.

Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.

Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.

Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.

Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.

Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.

Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.

Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.

Capo III: Sanzioni

Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88 - Campo di applicazione

Art. 89 - Definizioni

Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

Art. 95 - Misure generali di tutela

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 99 - Notifica preliminare

Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 101 - Obblighi di trasmissione

Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I Campo di applicazione

Art. 105 - Attività soggette

Art. 106 - Attività escluse

Art. 107 - Definizioni

Sezione II Disposizioni di carattere generale

Art. 108 - Viabilità nei cantieri

Art. 109 - Recinzione del cantiere

Art. 110 - Luoghi di transito

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali

Art. 113 - Scale

Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro

Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive

Sezione III Scavi e fondazioni

Art. 118 - Splateamento e sbancamento

Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi

Art. 121 - Presenza di gas negli scavi

Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

Art. 125 - Disposizione dei montanti

Art. 126 - Parapetti

Art. 127 - Ponti a sbalzo

Art. 128 - Sottoponti

Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

Art. 130 - Andatoie e passerelle

Sezione V Ponteggi fissi

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

Art. 132 - Relazione tecnica

Art. 133 - Progetto

Art. 134 - Documentazione

Art. 135 - Marchio del fabbricante

Art. 136 - Montaggio e smontaggio

Art. 137 - Manutenzione e revisione

Art. 138 - Norme particolari

Sezione VI Ponteggi movibili

Art. 139 - Ponti su cavalletti

Art. 140 - Ponti su ruote a torre

Sezione VII Costruzioni edilizie

Art. 141 - Strutture speciali

Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

Art. 143 - Posa delle armature e delle centine

Art. 144 - Resistenza delle armature

Art. 145 - Disarmo delle armature

Art. 146 - Difesa delle aperture

Art. 147 - Scale in muratura

Art. 148 - Lavori speciali

Art. 149 - Paratoie e cassoni

Sezione VIII Demolizioni

Art. 150 - Rafforzamento delle strutture

Art. 151 - Ordine delle demolizioni

Art. 152 - Misure di sicurezza

Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione

Art. 155 - Demolizione per rovesciamento

Art. 156 - Verifiche

Capo III Sanzioni

Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori

Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

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