Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d ed e).
L'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori in relazione agli obblighi di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Viene chiarito il rapporto tra il committente, il responsabile dei lavori e i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione, delineando le condizioni in cui il committente può essere esonerato dalle responsabilità e quelle in cui rimane comunque responsabile.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio delle Disposizioni:
Esonero di Responsabilità del Committente (Comma 1):
Il committente può essere esonerato dalle responsabilità connesse agli obblighi di sicurezza se ha conferito un incarico specifico al responsabile dei lavori. Questo esonero si applica solo agli obblighi limitati all'incarico conferito, il che implica che il committente non può essere ritenuto responsabile per le questioni delegate al responsabile dei lavori.
Mantenimento della Responsabilità in Caso di Designazione dei Coordinatori (Comma 2):
Anche se il committente o il responsabile dei lavori ha designato un coordinatore per la progettazione e un coordinatore per l'esecuzione dei lavori, essi non sono esonerati dalle responsabilità di verificare che i coordinatori stessi adempiano ai loro obblighi. In particolare, devono assicurarsi che i coordinatori svolgano correttamente i compiti di cui all'articolo 91, comma 1 (per la progettazione), e all'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) (per l'esecuzione).
Sintesi: L'articolo 93 chiarisce che il committente può delegare alcune responsabilità al responsabile dei lavori, esonerandosi così da quelle specifiche responsabilità. Tuttavia, la designazione dei coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori non libera completamente il committente o il responsabile dei lavori dalle loro responsabilità. Essi devono comunque vigilare affinché i coordinatori svolgano i loro compiti correttamente, specialmente riguardo alla sicurezza nel cantiere.
Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)
Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.
Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:
Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.
Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.
Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.
Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.
Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.
Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.
Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.
Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.
Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.
Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.
Capo III: Sanzioni
Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.
INDICE DEGLI ARTICOLI
Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88 - Campo di applicazione
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 95 - Misure generali di tutela
Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art. 99 - Notifica preliminare
Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 101 - Obblighi di trasmissione
Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I Campo di applicazione
Sezione II Disposizioni di carattere generale
Art. 108 - Viabilità nei cantieri
Art. 109 - Recinzione del cantiere
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali
Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III Scavi e fondazioni
Art. 118 - Splateamento e sbancamento
Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Art. 125 - Disposizione dei montanti
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Art. 130 - Andatoie e passerelle
Sezione V Ponteggi fissi
Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
Art. 135 - Marchio del fabbricante
Art. 136 - Montaggio e smontaggio
Art. 137 - Manutenzione e revisione
Sezione VI Ponteggi movibili
Art. 139 - Ponti su cavalletti
Art. 140 - Ponti su ruote a torre
Sezione VII Costruzioni edilizie
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Art. 143 - Posa delle armature e delle centine
Art. 144 - Resistenza delle armature
Art. 145 - Disarmo delle armature
Art. 146 - Difesa delle aperture
Sezione VIII Demolizioni
Art. 150 - Rafforzamento delle strutture
Art. 151 - Ordine delle demolizioni
Art. 152 - Misure di sicurezza
Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento
Capo III Sanzioni
Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
Disclaimer
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