Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

22 Agosto 2024

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:


a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:


a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

L'articolo 90 del Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce gli obblighi specifici del committente o del responsabile dei lavori per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei o mobili. Questi obblighi si applicano durante le fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e includono la designazione di figure chiave come i coordinatori per la sicurezza. L'articolo mira a garantire che i lavori siano eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza, prevenendo infortuni e rischi professionali.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio degli Obblighi:

Pianificazione e Principi Generali di Tutela (Comma 1 e 1-bis):

Durante la progettazione dell'opera, il committente o il responsabile dei lavori deve attenersi ai principi generali di tutela della salute e sicurezza, considerando le scelte architettoniche, tecniche e organizzative, nonché la durata dei lavori. Per i lavori pubblici, queste disposizioni devono rispettare i compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

Considerazione dei Documenti di Sicurezza (Comma 2):

Nella fase di progettazione, il committente o il responsabile dei lavori deve prendere in considerazione il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo tecnico relativi all’opera.

Designazione dei Coordinatori (Commi 3-6):

Se nel cantiere operano più imprese esecutrici, il committente o il responsabile dei lavori deve designare un coordinatore per la progettazione e un coordinatore per l’esecuzione dei lavori, entrambi dotati dei requisiti previsti dall'art. 98. Questi coordinatori gestiscono la sicurezza e la salute sul cantiere. Il committente o il responsabile dei lavori può assumere personalmente queste funzioni se possiede i requisiti necessari.

Comunicazione e Sostituzione dei Coordinatori (Commi 7-8):

I nominativi dei coordinatori devono essere comunicati alle imprese e ai lavoratori autonomi e indicati nel cartello di cantiere. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento i coordinatori designati, anche personalmente se possiede i requisiti richiesti.

Verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale (Comma 9):

Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche per cantieri di entità inferiore a 200 uomini-giorno. Questa verifica si basa su documenti quali il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e il documento unico di regolarità contributiva (DURC), accompagnati da autocertificazioni.

Sospensione del Titolo Abilitativo (Comma 10):

Se mancano il piano di sicurezza, il fascicolo tecnico, la notifica preliminare o il DURC, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa fino alla risoluzione delle inadempienze, che l’organo di vigilanza deve comunicare all’amministrazione concedente.

Lavori Privati di Modesto Valore (Comma 11):

Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, non è obbligatoria la designazione di un coordinatore per la progettazione; in questi casi, le funzioni di coordinamento sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Sintesi: L'articolo 90 impone al committente o al responsabile dei lavori una serie di obblighi fondamentali per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, con particolare attenzione alla designazione di figure competenti per la gestione della sicurezza e alla verifica dell'idoneità delle imprese esecutrici. Questi obblighi mirano a garantire che i lavori siano svolti in conformità con le norme di sicurezza, riducendo i rischi di incidenti sul lavoro.

Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)

Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.

Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:

Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.

Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.

Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.

Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.

Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.

Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.

Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.

Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.

Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.

Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.

Capo III: Sanzioni

Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88 - Campo di applicazione

Art. 89 - Definizioni

Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

Art. 95 - Misure generali di tutela

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 99 - Notifica preliminare

Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 101 - Obblighi di trasmissione

Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I Campo di applicazione

Art. 105 - Attività soggette

Art. 106 - Attività escluse

Art. 107 - Definizioni

Sezione II Disposizioni di carattere generale

Art. 108 - Viabilità nei cantieri

Art. 109 - Recinzione del cantiere

Art. 110 - Luoghi di transito

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali

Art. 113 - Scale

Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro

Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive

Sezione III Scavi e fondazioni

Art. 118 - Splateamento e sbancamento

Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi

Art. 121 - Presenza di gas negli scavi

Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

Art. 125 - Disposizione dei montanti

Art. 126 - Parapetti

Art. 127 - Ponti a sbalzo

Art. 128 - Sottoponti

Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

Art. 130 - Andatoie e passerelle

Sezione V Ponteggi fissi

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

Art. 132 - Relazione tecnica

Art. 133 - Progetto

Art. 134 - Documentazione

Art. 135 - Marchio del fabbricante

Art. 136 - Montaggio e smontaggio

Art. 137 - Manutenzione e revisione

Art. 138 - Norme particolari

Sezione VI Ponteggi movibili

Art. 139 - Ponti su cavalletti

Art. 140 - Ponti su ruote a torre

Sezione VII Costruzioni edilizie

Art. 141 - Strutture speciali

Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

Art. 143 - Posa delle armature e delle centine

Art. 144 - Resistenza delle armature

Art. 145 - Disarmo delle armature

Art. 146 - Difesa delle aperture

Art. 147 - Scale in muratura

Art. 148 - Lavori speciali

Art. 149 - Paratoie e cassoni

Sezione VIII Demolizioni

Art. 150 - Rafforzamento delle strutture

Art. 151 - Ordine delle demolizioni

Art. 152 - Misure di sicurezza

Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione

Art. 155 - Demolizione per rovesciamento

Art. 156 - Verifiche

Capo III Sanzioni

Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori

Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

Disclaimer

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