Art. 287 - Campo di applicazione
Capo I Disposizioni generali
Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive

30 Agosto 2024

Art. 287. Campo di applicazione

1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.

2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.

3. Il presente titolo non si applica:

a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al d.P.R. 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

L'Articolo 287 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce il campo di applicazione delle misure di sicurezza e tutela della salute per i lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. Le disposizioni di questo articolo sono destinate a garantire che tutte le attività lavorative potenzialmente pericolose per la presenza di atmosfere esplosive siano adeguatamente regolamentate e che i rischi siano minimizzati attraverso l'adozione di specifiche misure preventive.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettagli dell'Articolo

Campo Generale di Applicazione: L'articolo si applica a tutte le attività lavorative che potrebbero esporre i lavoratori al rischio di atmosfere esplosive, come definite più dettagliatamente nell'articolo successivo (Articolo 288). Queste atmosfere esplosive possono derivare dalla presenza di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che, in combinazione con l'ossigeno presente nell'aria, possono causare esplosioni se innescate.

Lavori in Sotterraneo: Il campo di applicazione si estende anche ai lavori sotterranei, come miniere o tunnel, dove esiste una presenza nota di atmosfere esplosive o dove tali atmosfere potrebbero formarsi a seguito di indagini geologiche.

Esclusioni: Sono previste alcune esclusioni dall'applicazione del titolo:

Cure Mediche: Le aree utilizzate per le cure mediche dei pazienti durante i trattamenti non rientrano nelle prescrizioni di questo titolo.
Apparecchi a Gas: Non si applica agli apparecchi a gas disciplinati dal DPR 15 novembre 1996, n. 661.
Esplosivi e Sostanze Instabili: La produzione, manipolazione, uso, stoccaggio e trasporto di esplosivi o sostanze chimicamente instabili sono esclusi, poiché regolati da altre normative.
Industrie Estrattive: Le industrie estrattive, coperte dal Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, non sono soggette a queste disposizioni.
Mezzi di Trasporto: Non si applica ai mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo regolamentati da accordi internazionali come ADNR, ADN, ICAO, e IMO. Tuttavia, si applica ai veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive.

Sintesi

In sintesi, l'Articolo 287 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 definisce il campo di applicazione delle misure di sicurezza per la protezione dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. Si applica a una vasta gamma di attività, incluse quelle in sotterraneo, ma esclude alcune situazioni specifiche come le cure mediche, l'uso di apparecchi a gas regolamentati, le industrie estrattive, e i mezzi di trasporto regolati da normative internazionali. Tuttavia, i veicoli utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive sono inclusi nelle disposizioni del titolo.

Indice Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive 
(Art. 287-Art. 297)

Capo I Disposizioni generali

Art. 287 - Campo di applicazione

Art. 288 - Definizioni

Capo II Obblighi del datore di lavoro

Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni

Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione

Art. 291 - Obblighi generali

Art. 292 - Coordinamento

Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni

Art. 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 295 - Termini per l'adeguamento

Art. 296 - Verifiche

Capo III Sanzioni

Art. 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Il Titolo XI del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda la Protezione da Atmosfere Esplosive e fornisce un quadro normativo per la prevenzione e la gestione dei rischi legati alle atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro. Di seguito è una sintesi dei vari articoli e capi del Titolo XI.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 287 - Campo di applicazione: Stabilisce l'ambito di applicazione delle norme, definendo che si applicano a tutti i luoghi di lavoro dove esiste il rischio di formazione di atmosfere esplosive.

Art. 288 - Definizioni: Fornisce le definizioni chiave necessarie per comprendere e applicare le disposizioni relative alle atmosfere esplosive, inclusi termini come "atmosfera esplosiva", "zona pericolosa", "esplosione", ecc.

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni: Stabilisce che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire le esplosioni e per proteggere i lavoratori qualora queste si verifichino. Include l'adozione di misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo il rischio di esplosioni.

Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione: Impone al datore di lavoro di valutare i rischi di esplosione presenti sul luogo di lavoro, identificando le aree dove tali rischi sono presenti e classificandole adeguatamente.

Art. 291 - Obblighi generali: Questo articolo richiede al datore di lavoro di adottare misure preventive per evitare la formazione di atmosfere esplosive e, ove ciò non sia possibile, per evitare che tali atmosfere esplodano. Inoltre, deve garantire che l'esplosione sia contenuta o mitigata per ridurre gli effetti nocivi.

Art. 292 - Coordinamento: Stabilisce l'obbligo di coordinare le misure di prevenzione e protezione quando più datori di lavoro condividono lo stesso luogo di lavoro, al fine di garantire un'efficace protezione contro i rischi di esplosione.

Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive: Richiede la classificazione delle aree del luogo di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive, e prevede l'adozione di misure di sicurezza specifiche per ciascuna zona classificata.

Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni: Obbliga il datore di lavoro a redigere e mantenere aggiornato un documento che dimostri l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro le esplosioni. Questo documento deve includere la valutazione dei rischi, la classificazione delle aree pericolose e le misure adottate.

Art. 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori: Prevede che i lavoratori esposti a rischi di atmosfere esplosive siano informati e formati adeguatamente sui rischi presenti e sulle misure di sicurezza da adottare.

Art. 295 - Termini per l'adeguamento: Definisce i termini entro i quali devono essere adottate le misure necessarie per adeguarsi alle disposizioni del Titolo XI.

Art. 296 - Verifiche: Prevede che le misure adottate dal datore di lavoro siano soggette a verifiche regolari per garantire che siano efficaci e che i rischi di esplosione siano adeguatamente gestiti.

Capo III - Sanzioni

Questo capo del Titolo XI prevede le sanzioni per il datore di lavoro o altre figure responsabili nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dagli articoli precedenti. Le sanzioni possono includere multe e altre penalità amministrative o penali a seconda della gravità delle infrazioni.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.

Collegamento copiato negli appunti