Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

30 Agosto 2024

Art. 293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.

3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto.

L'Articolo 293 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce le regole per la gestione delle aree di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive, imponendo specifiche obbligazioni al datore di lavoro. Questo articolo è fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in ambienti con potenziale rischio di esplosione.

Il datore di lavoro è tenuto a identificare e classificare le aree in cui potrebbero formarsi atmosfere esplosive e a implementare misure specifiche di sicurezza per proteggere i lavoratori. Queste aree devono essere segnalate adeguatamente e dotate di sistemi di allarme in conformità con le norme stabilite negli allegati del decreto.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio degli Obblighi

Classificazione delle Aree (Zonizzazione):

Ripartizione in Zone: Il datore di lavoro deve classificare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in diverse zone, secondo i criteri stabiliti nell'Allegato XLIX del Decreto Legislativo n. 81/2008. Questa classificazione aiuta a determinare il livello di rischio e le misure di sicurezza necessarie per ogni zona.


La ripartizione in zone è un aspetto fondamentale della prevenzione e protezione contro le atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008. Questa classificazione consente di individuare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive e di adottare le misure di sicurezza adeguate.

Zone di Rischio per Atmosfere Esplosive

L'Allegato XLIX del D.Lgs. 81/2008 definisce tre zone principali per le atmosfere esplosive, che variano in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive:

Zona 0 (Gas o vapore infiammabile):

Descrizione: Area in cui un'atmosfera esplosiva costituita da una miscela di aria e sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia è presente in modo continuo, per lunghi periodi o frequentemente.
Esempio: Interno di un serbatoio contenente liquidi infiammabili.

Zona 1 (Gas o vapore infiammabile):

Descrizione: Area in cui un'atmosfera esplosiva è probabile che si verifichi occasionalmente durante le normali operazioni.
Esempio: Area circostante un'apertura dove possono fuoriuscire vapori infiammabili durante le operazioni di carico o scarico.

Zona 2 (Gas o vapore infiammabile):

Descrizione: Area in cui un'atmosfera esplosiva è improbabile che si verifichi durante le normali operazioni e, se si verifica, sarà presente solo per brevi periodi.
Esempio: Aree lontane da fonti di emissione che possono occasionalmente rilasciare vapori infiammabili.

Classificazione per Polveri Combustibili:

Per le polveri combustibili, la classificazione delle zone è simile, ma si utilizza una numerazione differente (Zona 20, 21, 22):

Zona 20:

Descrizione: Area in cui un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile è presente in modo continuo, per lunghi periodi o frequentemente.
Esempio: Interno di silos o contenitori di polveri combustibili.

Zona 21:

Descrizione: Area in cui un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile può verificarsi occasionalmente durante le normali operazioni.
Esempio: Aree circostanti macchinari che manipolano polveri combustibili.

Zona 22:

Descrizione: Area in cui un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile è improbabile che si verifichi durante le normali operazioni e, se si verifica, sarà presente solo per brevi periodi.
Esempio: Aree dove la polvere può accumularsi ma raramente formare una nube esplosiva.

Applicazione delle Prescrizioni Minime di Sicurezza:

Prescrizioni Minime: Per ogni zona identificata, il datore di lavoro deve applicare le prescrizioni minime di sicurezza specificate nell'Allegato L. Queste prescrizioni riguardano, tra le altre cose, le attrezzature utilizzate, le misure di protezione contro le esplosioni e le procedure di sicurezza da adottare.

1. Scelta delle Attrezzature

Classificazione: Le attrezzature utilizzate nelle diverse zone devono essere adeguate al livello di rischio associato alla specifica zona. Ad esempio, per le zone con rischio elevato (Zona 0 e Zona 20), devono essere utilizzate attrezzature con il più alto livello di protezione contro le esplosioni.
Marcatura: Tutte le attrezzature devono essere contrassegnate con la relativa classificazione ATEX (ATmosphères EXplosibles), che indica la conformità ai requisiti di sicurezza specifici.

2. Misure di Protezione contro le Esplosioni

Prevenzione delle fonti di innesco: Devono essere adottate misure per prevenire le fonti di accensione all'interno delle zone a rischio, come la protezione contro le scariche elettrostatiche, l'isolamento delle superfici calde e il controllo delle scintille elettriche.
Controllo delle atmosfere esplosive: È necessario limitare la formazione di atmosfere esplosive attraverso una ventilazione adeguata, l'uso di sistemi di sicurezza che rilevano la presenza di gas o polveri pericolose e l'adozione di procedure per minimizzare la concentrazione di sostanze infiammabili.

3. Procedure di Sicurezza

Formazione dei lavoratori: I lavoratori devono essere adeguatamente formati riguardo ai rischi presenti nelle zone identificate, all'uso sicuro delle attrezzature e alle procedure di emergenza.
Piani di emergenza: Devono essere predisposti piani di emergenza specifici per le zone a rischio, includendo procedure di evacuazione, sistemi di allarme, e misure per l'isolamento delle aree pericolose in caso di incidente.

4. Manutenzione e Ispezioni

Manutenzione regolare: Le attrezzature e gli impianti devono essere sottoposti a manutenzione regolare per garantire il loro corretto funzionamento e la conformità ai requisiti di sicurezza.
Ispezioni periodiche: È obbligatorio effettuare ispezioni periodiche delle zone e delle attrezzature, documentando le condizioni e intervenendo prontamente in caso di anomalie.

5. Documentazione e Segnaletica

Documentazione di sicurezza: Il datore di lavoro deve mantenere una documentazione accurata che descriva la classificazione delle zone, le attrezzature utilizzate e le misure di sicurezza adottate.
Segnaletica di avvertimento: Le aree a rischio devono essere chiaramente segnalate con avvisi di pericolo per informare i lavoratori e i visitatori dei rischi presenti.

Obiettivi delle Prescrizioni Minime

L'implementazione delle prescrizioni minime stabilite nell'Allegato L ha l'obiettivo di:

Ridurre al minimo i rischi di esplosione, proteggendo le persone e le strutture.
Garantire un ambiente di lavoro sicuro, attraverso il controllo delle condizioni di lavoro e l'adozione di tecnologie e pratiche sicure.
Assicurare che i lavoratori siano consapevoli dei rischi e preparati a rispondere in caso di emergenza.

Segnalazione delle Aree a Rischio:

Segnaletica e Allarmi: Se in una zona possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve assicurare che queste aree siano segnalate correttamente all’ingresso, secondo le indicazioni dell'Allegato LI. Inoltre, devono essere installati sistemi di allarme ottici e acustici che segnalino l’avvio e la fermata degli impianti, sia durante il normale funzionamento sia in caso di emergenza.


Sintesi

In sintesi, l'Articolo 293 impone al datore di lavoro di classificare le aree a rischio di esplosione, adottare le misure minime di sicurezza previste dalla legge e garantire una segnalazione adeguata di queste aree, comprese le installazioni di allarmi. Questo sistema di gestione è essenziale per prevenire incidenti gravi e garantire la protezione dei lavoratori in ambienti pericolosi.

Indice Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive 
(Art. 287-Art. 297)

Capo I Disposizioni generali

Art. 287 - Campo di applicazione

Art. 288 - Definizioni

Capo II Obblighi del datore di lavoro

Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni

Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione

Art. 291 - Obblighi generali

Art. 292 - Coordinamento

Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni

Art. 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 295 - Termini per l'adeguamento

Art. 296 - Verifiche

Capo III Sanzioni

Art. 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Il Titolo XI del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda la Protezione da Atmosfere Esplosive e fornisce un quadro normativo per la prevenzione e la gestione dei rischi legati alle atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro. Di seguito è una sintesi dei vari articoli e capi del Titolo XI.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 287 - Campo di applicazione: Stabilisce l'ambito di applicazione delle norme, definendo che si applicano a tutti i luoghi di lavoro dove esiste il rischio di formazione di atmosfere esplosive.

Art. 288 - Definizioni: Fornisce le definizioni chiave necessarie per comprendere e applicare le disposizioni relative alle atmosfere esplosive, inclusi termini come "atmosfera esplosiva", "zona pericolosa", "esplosione", ecc.

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni: Stabilisce che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire le esplosioni e per proteggere i lavoratori qualora queste si verifichino. Include l'adozione di misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo il rischio di esplosioni.

Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione: Impone al datore di lavoro di valutare i rischi di esplosione presenti sul luogo di lavoro, identificando le aree dove tali rischi sono presenti e classificandole adeguatamente.

Art. 291 - Obblighi generali: Questo articolo richiede al datore di lavoro di adottare misure preventive per evitare la formazione di atmosfere esplosive e, ove ciò non sia possibile, per evitare che tali atmosfere esplodano. Inoltre, deve garantire che l'esplosione sia contenuta o mitigata per ridurre gli effetti nocivi.

Art. 292 - Coordinamento: Stabilisce l'obbligo di coordinare le misure di prevenzione e protezione quando più datori di lavoro condividono lo stesso luogo di lavoro, al fine di garantire un'efficace protezione contro i rischi di esplosione.

Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive: Richiede la classificazione delle aree del luogo di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive, e prevede l'adozione di misure di sicurezza specifiche per ciascuna zona classificata.

Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni: Obbliga il datore di lavoro a redigere e mantenere aggiornato un documento che dimostri l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro le esplosioni. Questo documento deve includere la valutazione dei rischi, la classificazione delle aree pericolose e le misure adottate.

Art. 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori: Prevede che i lavoratori esposti a rischi di atmosfere esplosive siano informati e formati adeguatamente sui rischi presenti e sulle misure di sicurezza da adottare.

Art. 295 - Termini per l'adeguamento: Definisce i termini entro i quali devono essere adottate le misure necessarie per adeguarsi alle disposizioni del Titolo XI.

Art. 296 - Verifiche: Prevede che le misure adottate dal datore di lavoro siano soggette a verifiche regolari per garantire che siano efficaci e che i rischi di esplosione siano adeguatamente gestiti.

Capo III - Sanzioni

Questo capo del Titolo XI prevede le sanzioni per il datore di lavoro o altre figure responsabili nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dagli articoli precedenti. Le sanzioni possono includere multe e altre penalità amministrative o penali a seconda della gravità delle infrazioni.

Disclaimer

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