Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
L'Articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi specifici imposti ai fabbricanti e ai fornitori di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali (DPI) e impianti, in relazione alla loro conformità alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Divieto di Fabbricazione e Commercializzazione di Prodotti Non Conformi (Comma 1)
Vietata la fabbricazione e vendita di prodotti non conformi: È espressamente vietata la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali (DPI) e impianti che non siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo divieto garantisce che solo prodotti che rispettano gli standard di sicurezza siano immessi sul mercato o utilizzati nelle attività lavorative.
Obblighi dei fabbricanti e fornitori: I fabbricanti e i fornitori sono quindi responsabili di assicurarsi che i prodotti che producono o distribuiscono siano pienamente conformi alle normative, riducendo così il rischio di incidenti o malattie professionali derivanti dall'uso di attrezzature e dispositivi non sicuri.
2. Obbligo di Documentazione nella Locazione Finanziaria (Comma 2)
Locazione finanziaria e conformità: In caso di locazione finanziaria di beni (come attrezzature o impianti) soggetti a procedure di attestazione di conformità, il concedente (ossia chi concede il bene in locazione) è obbligato a fornire la relativa documentazione di conformità. Questo implica che il locatario deve avere accesso a tutte le informazioni necessarie per verificare che il bene locato rispetti le normative in materia di sicurezza.
Responsabilità del concedente: Il concedente deve garantire che i beni forniti in locazione siano accompagnati dalla documentazione che ne attesta la conformità, assicurando che le attrezzature e gli impianti rispettino le disposizioni di legge, prevenendo così l'uso di strumenti non conformi che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori.
Conclusione
L'Articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 impone rigidi obblighi di conformità ai fabbricanti, fornitori e concedenti in locazione finanziaria di attrezzature di lavoro, DPI e impianti. È vietata la produzione e la commercializzazione di prodotti non conformi, e in caso di locazione finanziaria, è obbligatorio fornire la documentazione che attesti la conformità dei beni alle normative di sicurezza sul lavoro.
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