Art. 13 - Vigilanza
Art. 13. Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
2. Comma abrogato dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 (in GU n.252 del 21.10.2021).
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro , in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL e dall'Ispettorato.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.
7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attivita' svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di lavoro.
L'Articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le competenze e le modalità di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, specificando i soggetti incaricati e i contesti operativi.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Soggetti Competenti per la Vigilanza
Aziende Sanitarie Locali (ASL): Le ASL sono incaricate della vigilanza sul territorio di competenza.
Ispettorato Nazionale del Lavoro: È responsabile della vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: Interviene per quanto concerne la propria specifica competenza.
Settore Minerario: Fino al completamento del trasferimento delle competenze previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, la vigilanza è esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali sono invece sotto la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco: Nei loro luoghi di lavoro, la vigilanza è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici interni alle rispettive amministrazioni.
2. Specificità delle Forze Armate e della Giustizia
Nei luoghi di lavoro delle Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco, la vigilanza è riservata ai servizi interni istituiti presso queste amministrazioni.
Le autorità marittime e le autorità portuali e aeroportuali mantengono le loro competenze specifiche in materia di sicurezza dei lavoratori nei rispettivi ambiti (navi, aeromobili, porti e aeroporti).
L'Amministrazione della Giustizia può avvalersi, mediante convenzione, dei servizi di vigilanza delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, soprattutto per le strutture penitenziarie.
3. Coordinamento della Vigilanza
La vigilanza è esercitata in coordinamento con quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del D.Lgs. 81/2008. A livello provinciale, le ASL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro promuovono e coordinano operativamente l'attività di vigilanza.
Le modifiche necessarie per implementare queste disposizioni sono state adottate attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007.
4. Incompatibilità per il Personale di Vigilanza
Il personale delle pubbliche amministrazioni assegnato alla vigilanza non può prestare, in alcun titolo, attività di consulenza in materia di salute e sicurezza in qualsiasi parte del territorio nazionale, per evitare conflitti di interesse.
5. Utilizzo delle Sanzioni Amministrative
Le somme raccolte dalle ASL e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito di sanzioni amministrative sono destinate a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, rispettivamente attraverso un capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato.
6. Relazione Annuale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è obbligato a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che viene trasmessa al Parlamento. Questa relazione analitica riguarda l'attività svolta in materia di prevenzione, contrasto del lavoro irregolare e i risultati conseguiti nei diversi settori produttivi.
Sintesi
L'Articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 definisce un sistema articolato di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La vigilanza è affidata a vari soggetti, tra cui le ASL, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ciascuno con competenze specifiche in determinati settori o ambiti territoriali. Viene garantita la coordinazione tra gli enti coinvolti, soprattutto a livello provinciale, per assicurare un controllo efficace e uniforme. Inoltre, è previsto un sistema di finanziamento delle attività di prevenzione tramite l'utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha il compito di relazionare annualmente al Parlamento sui risultati delle attività di vigilanza.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.